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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18049/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della ricorrente e, ravvisati i presupposti di legge, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione senza provvedere sulle spese. È stato anche precisato che, in caso di rinuncia al ricorso, non opera il raddoppio del contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Una società creditrice era stata ammessa al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria per un importo complessivo in via chirografaria. Il tribunale, decidendo sull'opposizione allo stato passivo, aveva riconosciuto la prededuzione solo per una parte del credito, ritenendo che tale quota fosse sorta dopo l'apertura dell'amministrazione straordinaria, mentre aveva negato la prededuzione per la residua parte del credito, formatasi nel corso di una precedente amministrazione giudiziaria disposta ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 159/2011, escludendo la configurabilità di una consecutio tra le due procedure. La creditrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 54, 61, comma 3, d.lgs. 159/2011 e dell'art. 52 d.lgs. 270/1999. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, chiedendo l'estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 34 d.lgs. 159/2011

    richiamato come norma che disciplina l'amministrazione giudiziaria nel contesto procedurale da cui era sorto parte del credito

  • art. 54 d.lgs. 159/2011

    invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla prededuzione e sui rapporti tra procedure

  • art. 61, comma 3, d.lgs. 159/2011

    invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla prededuzione e sulla consecutio tra procedure

  • art. 52 d.lgs. 270/1999

    richiamato dalla ricorrente quale norma sul trattamento dei crediti nella procedura di amministrazione straordinaria

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    indicato come base del procedimento camerale di trattazione del ricorso

  • art. 390 c.p.c.

    ritenuto applicabile per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta dal difensore munito di procura speciale, determina l'estinzione del giudizio quando ne ricorrano i presupposti processuali.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, la Corte non provvede sulle spese processuali, se così risulta dalla decisione adottata.
  • La rinuncia al ricorso esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non esamina nel merito i motivi di ricorso, anche se originariamente attinenti alla prededuzione del credito e al rapporto tra procedure concorsuali successive.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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