Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 37494/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Nola nei confronti dell'imputato per ricettazione di un assegno denunciato come smarrito, fatto ritenuto accertato in epoca prossima al giugno 2016. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo: mancanza di prova dell'elemento soggettivo del reato; erronea valutazione delle prove e mera presunzione della consapevolezza della provenienza delittuosa del titolo; vizi di motivazione sulla responsabilità; violazione di legge e illogicità della decisione, assumendo che avrebbe dovuto portare all'assoluzione; richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.; mancata riduzione della pena e mancato riconoscimento di ulteriori benefici di legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi generici per indeterminatezza, perché non confrontati in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e privi dell'indicazione degli elementi posti a fondamento delle censure, così da non consentire il controllo di legittimità. Quanto alle doglianze di illogicità della motivazione, ha osservato che esse erano anche manifestamente infondate, poiché il sindacato di legittimità non può estendersi alla rivalutazione del materiale probatorio ma solo alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente. Ha inoltre ritenuto non censurabile in sede di legittimità la motivazione sul trattamento sanzionatorio, adeguatamente sorretta dal richiamo agli elementi ritenuti decisivi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Integra il reato di ricettazione contestato, in relazione a un assegno denunciato come smarrito; la decisione presuppone la conferma della responsabilità già accertata nei gradi di merito.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso deve contenere censure specifiche e determinate; la genericità per indeterminatezza comporta inammissibilità quando non consente al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione è censurabile solo nei limiti del controllo di legittimità sull'esistenza di un logico apparato argomentativo, non sulla rivalutazione delle acquisizioni processuali.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    La richiesta assolutoria formulata dal ricorrente è stata disattesa, poiché il ricorso non ha superato il vaglio di ammissibilità e, comunque, le censure erano infondate.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e deve essere sorretta da congrua motivazione.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena deve avvenire in aderenza ai criteri legali di commisurazione, richiamati dalla Corte per ritenere adeguata la motivazione del trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze siano generiche e non specificamente calibrate sulla motivazione della sentenza impugnata, poiché il giudice di legittimità deve poter individuare con precisione i punti della decisione censurati.
  • Il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. riguarda la tenuta logica dell'apparato argomentativo della sentenza e non consente una nuova valutazione delle prove o della loro attendibilità.
  • La critica alla motivazione è manifestamente infondata se pretende di sostituire al ragionamento del giudice di merito una diversa lettura del compendio probatorio.
  • La determinazione della pena, compresa la misura della pena base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
  • In presenza di motivazione congrua e logicamente coerente sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio, il ricorso che si limita a contestazioni assertive o meramente riproduttive non supera il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.