Cassazione Civile, Ordinanza n. 32347/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento definita con sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione e lo ha notificato alla controparte il 30 novembre 2021. Tuttavia il ricorso non è stato poi depositato in cancelleria nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c. La parte intimata si è costituita con controricorso e ha svolto difese nel merito dei motivi, ma senza rilevare il mancato deposito tempestivo del ricorso. La questione decisiva esaminata dalla Corte è dunque esclusivamente processuale: verificare se la mancata produzione del ricorso nei termini renda il ricorso improcedibile e se la costituzione dell'intimato possa sanare il vizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 1, c.p.c., perché il ricorso per cassazione, pur notificato alla controparte, non è stato depositato in cancelleria nei termini. Ha escluso che la costituzione del controricorrente possa sanare il mancato rispetto di un termine perentorio, richiamando il principio per cui l'art. 156 c.p.c. opera solo per irregolarità di forma e non per inosservanza di termini perentori. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore dei difensori antistatari, e ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 per mancanza del presupposto del deposito del ricorso.
Norme richiamate
integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1-bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016
disciplina il contraddittorio camerale nel giudizio di cassazione
ha sostituito integralmente l'art. 380-bis c.p.c.
legge di conversione del d.l. n. 168/2016
il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine rende il ricorso improcedibile
il principio di non rilevabilità della nullità per raggiungimento dello scopo non si applica alla violazione di termini perentori
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
non trova applicazione quando non vi è stato deposito del ricorso da parte del ricorrente
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancata tempestiva produzione del ricorso in cancelleria determina improcedibilità rilevabile d'ufficio, anche se il ricorso sia stato ritualmente notificato alla controparte.
- La costituzione del resistente non sana l'omesso deposito del ricorso quando il termine previsto dalla legge è perentorio, perché l'art. 156 c.p.c. non opera in presenza della violazione di termini processuali perentori.
- In presenza di improcedibilità del ricorso per mancato deposito, la Corte non può esaminare le difese del controricorrente né i motivi di impugnazione nel merito.
- Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 non si applica quando manca il deposito del ricorso da parte del ricorrente.
Come è indicizzato
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