Cassazione Penale, Sentenza n. 32570/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per appropriazione indebita (art. 646 c.p.). L'imputato denunciava: errata applicazione della norma, vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine agli accertamenti di natura contabile. In particolare si contestava il metodo adottato dal consulente tecnico del tribunale ("gestione finanziaria" anziché metodo per competenza), che non avrebbe tenuto conto di anticipazioni in contanti effettuate nel 2011 e successivamente rimborsate dal conto condominiale nel 2012, nonché la mancata considerazione di documentazione difensiva, della consulenza di parte e dell'esame dell'imputato. Con memoria il difensore ha poi chiesto, in subordine, la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendolo manifestamente infondato. Ha richiamato la regola della "doppia conforme" (coincidenza motivazionale tra primo e secondo grado) e il limitato sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito; ha precisato che il giudice che adotta le conclusioni del perito d'ufficio non è tenuto a dimostrare l'esattezza scientifica rispetto al consulente di parte, dovendo comunque dar conto di avere valutato le argomentazioni difensive, e che solo una dimostrazione assolutamente lampante e inconfutabile della fallacia delle conclusioni peritali può fondare il vizio in cassazione. La Corte ha ritenuto congrua la valutazione della CTU (metodo della gestione finanziaria), ha considerato che il perito ha operato in senso favorevole all'imputato computando anche pagamenti con tracce informali, e ha quindi escluso la sussistenza del vizio denunciato nonché la prescrizione prima della pronuncia di secondo grado. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice applicata per il reato di appropriazione indebita; il ricorso impugnava l'applicazione e la ricostruzione dei fatti appropriativi, ma la Cassazione ha ritenuto la valutazione di prova corretta dal punto di vista del merito.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Comma che individua i motivi di ricorso per cassazione relativi al vizio di motivazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato quando il motivo ripropone valutazioni di merito non manifestamente incongrue.
Norma che disciplina la condanna alle spese del procedimento in cassazione e la possibile irrogazione di sanzioni pecuniarie; applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Giurisprudenza (Sez. Un. sent. n. 32 del 22/11/2000, De Luca)
Principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso esclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata; richiamato per precludere ulteriori eccezioni sulla prescrizione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione ha un sindacato limitato sulle valutazioni tecnico-contabili: le contestazioni che si risolvono in divergenze di valutazione del perito rientrano nel merito e sono inammissibili in cassazione salvo che emergano errori macroscopici o manifesti.
- Quando il giudice del merito aderisce alle conclusioni del perito d'ufficio divergendo dal consulente di parte, non è obbligato a dimostrare l'errore scientifico del consulente avverso, ma solo a dare conto di aver considerato le argomentazioni difensive; il vizio di motivazione in cassazione richiede la dimostrazione di una fallacia assolutamente lampante delle conclusioni peritali recepite.
- La cosiddetta "doppia conforme" (coincidenza motivazionale tra primo e secondo grado) restringe ulteriormente la possibilità di successo in cassazione, perché le due sentenze vanno lette congiuntamente come unico corpo decisionale.
- Le questioni di prescrizione devono essere tempestivamente e correttamente dedotte e possono essere precluse se il ricorso viene dichiarato inammissibile; inoltre la Cassazione può ritenere improponibili rilievi sulla prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
- In procedimenti con accertamenti contabili, il metodo valutativo (es. gestione finanziaria vs competenza) deve essere considerato alla luce della rispondenza ai fatti e alle tracce documentali: la corte apprezza il metodo che consente di ricostruire concretamente i movimenti effettivi quando giustificato dagli elementi probatori.
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