Cassazione Penale, Sentenza n. 23314/2023 del 29/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma del 21/12/2022 che aveva rigettato la richiesta ex art. 322 cod. proc. pen. contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP il 19/10/2022 relativo al reato indicato nell'art. 1161 R.D. 30 marzo 1942, n. 327. Nel ricorso era denunciata la violazione degli artt. 322, 324, 591 e 568, comma 4, cod. proc. pen.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente, tramite procuratore speciale Avv. Nicola Capozzoli, ha rinunciato all'impugnazione con dichiarazione sottoscritta il 27/3/2023. La Corte ha quindi disposto, conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 e all'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma equitativamente fissata in euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sul sequestro preventivo non è stata esaminata per effetto della rinuncia.
Norme richiamate
Norma richiamata come base dell'impugnazione contro il sequestro preventivo; nel provvedimento non è stata invece svolta un'analisi di merito poiché il ricorso è stato rinunciato
Citato dal ricorrente quale norma processuale presumibilmente collegata alla impugnazione; non è stato esaminato nel merito per effetto della rinuncia
Richiamato nel motivo di ricorso quale regola processuale ritenuta violata; la Corte non si è pronunciata sul merito delle censure a causa dell'inammissibilità
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente tra le norme invocate; non è stata data un'interpretazione concreta nel provvedimento perché il ricorso è stato rinunciato
art. 1161 R.D. 30 marzo 1942, n. 327
art. 1161 R.D. 30 marzo 1942, n. 327
Norma sostanziale inerente il reato per il quale è stato disposto il sequestro preventivo; la contestazione sostanziale resta prenna di valutazione nelle sedi opportune, non esaminata in cassazione per effetto della rinuncia
Norma applicata per le conseguenze della declaratoria di inammissibilità: impone l'onere delle spese processuali e può disporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; qui è stata applicata per fissare la somma di euro 500,00
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/6/2000
Richiamata per motivare l'applicazione delle conseguenze economiche connesse all'inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non emergono elementi per considerare la parte priva di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando l'applicazione delle sanzioni economiche
Massime di principio
- La rinuncia espressa e documentata all'impugnazione comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso e impedisce alla Corte di esaminare il merito della controversia.
- La dichiarazione di rinuncia può comportare l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 cod. proc. pen., incluse le spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende, salvo che risulti che la parte abbia determinato l'inammissibilità senza colpa.
- La presenza di censure processuali (es. violazioni di artt. processuali) richiede che il ricorrente mantenga attiva l'impugnazione per consentire alla Corte di pronunciare sul merito; la rinuncia interrompe tale percorso e rende inefficaci le censure in sede di cassazione.
- Nel valutare se applicare sanzioni economiche per inammissibilità, il giudice deve considerare se la parte abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; l'assenza di elementi che escludano la colpa giustifica l'applicazione delle sanzioni.
- Se si intende contestare un provvedimento di sequestro preventivo, è opportuno non rinunciare all'impugnazione prima di aver valutato le possibili conseguenze e le probabilità di successo, poiché la rinuncia determina la cessazione del rimedio e può comportare oneri economici.
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