Cassazione Penale, Sentenza n. 19845/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha prodotto la remissione di querela con rituale accettazione e ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in quanto il reato sarebbe estinto per remissione di querela ai sensi dell'art. 152 c.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la querela fosse stata ritualmente rimessa e che la remissione fosse stata regolarmente accettata; verificati gli elementi costitutivi dell'ipotesi estintiva, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione di querela. Ha inoltre disposto che le spese del procedimento restino a carico del querelato e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
La remissione di querela, se rituale e accettata, estingue il reato; la Corte ha ritenuto presenti tutti gli elementi costitutivi dell'istituto estintivo
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Nonostante l'estinzione del reato, le spese del procedimento possono rimanere a carico del querelato, come disposto dal giudice nel caso concreto
Massime di principio
- La remissione di querela estingue il reato solo se è formale (rituale) e la sua accettazione è documentata: in presenza di entrambi gli elementi il giudice deve dichiarare l'estinzione e annullare la sentenza senza rinvio
- E' essenziale produrre in giudizio sia l'atto di remissione sia la prova della sua accettazione; senza tali elementi l'effetto estintivo non si realizza
- L'estinzione del reato per remissione non impedisce al giudice di addebitare al querelato le spese processuali ai sensi dell'art. 340 c.p.p., per cui l'annullamento non garantisce automaticamente l'esonero dalle spese
- Prima di accettare una remissione di querela o di promuovere azioni, le parti dovrebbero verificare le conseguenze processuali e documentare formalmente l'atto per evitare contestazioni sulla sua validità
- Gli effetti civili o risarcitori restano distinti dall'estinzione penale per remissione della querela e richiedono valutazioni e procedure autonome
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