Cassazione Penale, Ordinanza n. 23880/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il condannato ha impugnato il provvedimento della Corte di appello che, in sede esecutiva, aveva revocato ex art. 168, comma 1, n. 1 c.p. il beneficio della sospensione condizionale della pena in precedenza concessogli con sentenza irrevocabile del 2010. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, sostenendo che la sentenza concessiva del beneficio era già nota al giudice della cognizione; che la successiva sentenza di condanna non aveva fatto alcun cenno alla revoca del beneficio; e che un giudicato così formato non potrebbe essere modificato dal giudice della cognizione. La contestazione, in sostanza, mirava a escludere la revocabilità del beneficio in ragione dell'assetto processuale della sentenza successiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i precedenti richiamati dal ricorrente riguardavano ipotesi diverse di revoca del beneficio ex art. 168, comma 3 c.p., mentre il caso concreto atteneva alla revoca ex lege della sospensione condizionale per il sopravvenire, dopo la concessione, di una condizione incompatibile con la persistente meritevolezza del beneficio, cioè la commissione entro il periodo di osservazione di un reato cui sia seguita pena detentiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
disciplina la revoca ex lege del beneficio della sospensione condizionale quando sopravvengano condizioni che ne fanno venir meno la meritevolezza; distinta dalle ipotesi di revoca previste dal comma 3.
richiamato solo come disciplina di fattispecie differenti rispetto a quella oggetto del ricorso.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per il criterio della non condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende solo se risulti che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale può essere disposta anche ex lege quando, dopo la concessione del beneficio, si verifica una condizione che ne esclude retroattivamente la meritevolezza, come la commissione nel periodo di osservazione di un nuovo reato cui segua pena detentiva.
- Le censure che richiamano giurisprudenza relativa a ipotesi di revoca diverse non sono pertinenti quando il provvedimento impugnato si fonda su una distinta base normativa e su presupposti autonomi.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato o comunque inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente, si applicano le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la somma alla Cassa delle ammende.
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