Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20152/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza che, con patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha inflitto a Teresa Maniglio la pena per furto di energia elettrica aggravato ai sensi del n. 7-bis dell'art. 625 c.p., contestando la legittimità della pena ai sensi dell'art. 69 c.p. La doglianza rilevava che il Tribunale avrebbe omesso il dovuto giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee: avrebbe prima aumentato la pena per l'aggravante e poi ridotto la pena con le circostanze attenuanti generiche, producendo così un risultato ritenuto illegale e chiedendo l'annullamento della sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, pur esistendo un vizio relativo al mancato bilanciamento, si tratta di un profilo commisurativo della pena non suscettibile di sindacato in cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché la pena inflitta non risulta illegale (non è estranea all'ordinamento né eccede i limiti legali). La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui i motivi attinenti alla comparazione fra aggravanti e attenuanti sono inammissibili se non emergono profili di illegittimità della pena stessa. Nessuna condanna alle spese, motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il patteggiamento; la pena è stata applicata con accordo tra imputato e PM secondo questa disposizione.

  • art. 625, n. 7-bis cod. pen.

    Circostanza aggravante richiamata per il furto di energia elettrica; il Tribunale l'ha considerata nel determinare la misura della pena, ma poi ha operato una diminuzione per attenuanti generiche.

  • art. 69 cod. pen.

    Norma citata dal ricorrente come titolo di violazione di legge; la Corte non ha ritenuto la censura fondata nella forma dedotta, perché la questione era di commisurazione della pena e non di illegittimità della sanzione.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Principio applicato dalla Corte: i ricorsi per cassazione che deducano vizi attinenti alla commisurazione della pena (bilanciamento fra circostanze, parametri di cui all'art. 133 c.p.) sono inammissibili salvo che la pena sia illegale in senso sostanziale o formale.

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca i parametri per la determinazione della pena; la Corte ha osservato che i profili di violazione dei parametri commisurativi non determinano di per sé illegittimità della pena ai fini dell'impugnazione in cassazione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; è la circostanza invocata dal Tribunale per ridurre la pena e che il ricorrente contestava non essere stata comparata correttamente con l'aggravante.

  • art. 624 cod. pen.

    Richiamato nella requisitoria del P.G. come riferimento alla fattispecie di base per la determinazione della pena; la Corte ha rilevato che l'osservazione del P.G. sulla taratura della pena era in parte una imprecisione lessicale e non sufficiente a dimostrare illegalità della pena.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi che censurano esclusivamente il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti (profili commisurativi), ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., salvo che si provi che la pena è illegale nel senso di non prevista o eccedente i limiti legali.
  • Per far valere un vizio di pena in Cassazione è necessario dimostrare una illegittimità sostanziale o formale della sanzione (es. pena non prevista, eccedenza dei limiti legali), non bastano critiche sulla calibratura della pena operata dal giudice.
  • Nei casi di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) le questioni di comparazione tra aggravanti e attenuanti devono essere affrontate tatticamente in termini di illegittimità della pena o vizi procedurali evidenti, altrimenti sono probabilmente inammissibili in cassazione.
  • Se il giudice aumenta la pena per un'aggravante e poi la diminuisce per attenuanti senza adeguata motivazione, può sussistere un vizio, ma la sua rilevabilità in Cassazione dipende dal fatto che la pena così risultante sia o meno illegale.
  • In ricorsi simili è preferibile contestare la pena mostrando in modo chiaro che la misura applicata eccede il minimo o il massimo legale o che vi è una violazione procedurale rilevante, anziché limitarsi a censurare il bilanciamento discrezionale operato dal giudice.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.