Cassazione Civile, Sentenza n. 24323/2020 del 03/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività; ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 5.200,00 (di cui Euro 5.000,00 per compensi), e ha dato atto dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla legge n. 228/2012
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
il ricorso per cassazione è stato proposto oltre il termine previsto: l'ordinanza della Corte d'appello, che aveva dichiarato inammissibile l'appello, è stata comunicata via PEC il 27/11/2014; il ricorso per cassazione è stato spedito per notifica il 21/05/2015, ossia oltre i sessanta giorni previsti per proporre ricorso ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. e dell'art. 325, comma 2, c.p.c. È stato altresì richiamato il principio secondo cui la comunicazione via PEC è idonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni
Norme richiamate
disciplina la declaratoria di inammissibilità dell'appello per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento; da essa deriva la possibilità, ai sensi di art. 348-ter, di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado
riferimento all'applicazione dell'art. 327 c.p.c. "in quanto compatibile"
stabilisce che, quando l'appello è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis, il termine per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado decorre dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità; detta norma rinvia al termine breve (art. 325, comma 2) e limita l'applicazione dell'art. 327 c.p.c. ai soli casi in cui la comunicazione/notificazione sia mancata
individua il "termine breve" di sessanta giorni per proporre determinati impugnativi; applicato, per effetto di art. 348-ter, al ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado quando l'appello è stato dichiarato inammissibile
norma sui termini per il deposito e la notificazione degli atti processuali; la sua applicazione, secondo la Corte, è richiamata da art. 348-ter solo "in quanto compatibile" e pertanto risulta limitata ai casi in cui la comunicazione o notificazione dell'ordinanza non sia avvenuta
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
prevede l'ulteriore contributo unificato in caso di determinati presupposti; la sentenza dispone il versamento di tale contributo da parte del ricorrente come necessario
legge n. 228/2012, art. 1, comma 17
ha modificato il d.P.R. n. 115/2002 introducendo il comma richiamato; la decisione applica la disposizione nella parte che impone l'ulteriore contributo unificato
giurisprudenza citata (Cass. 14/12/2015 n.25115; Cass. 02/07/2015 n.13622; Cass. 21/08/2018 n.20852; Cass. 15/05/2019 n.12988; Cass. 03/09/2019 n.21964)
i precedenti della Corte di cassazione confermano che: 1) quando l'appello è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis, il termine per il ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione dell'ordinanza e si identifica col termine breve di sessanta giorni; 2) la comunicazione via PEC è idonea a far decorrere tale termine
Massime di principio
- Se l'appello è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado è il termine breve di 60 giorni previsto dall'art. 325, comma 2, c.p.c., decorrente dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità
- La comunicazione eseguita tramite posta elettronica certificata (PEC) è idonea a far decorrere il termine breve; pertanto il computo dei 60 giorni inizia dalla data di ricezione della PEC di comunicazione
- Il rinvio all'art. 327 c.p.c. operato dall'art. 348-ter va interpretato "in quanto compatibile": l'art. 327 trova applicazione principalmente quando la comunicazione o la notificazione dell'ordinanza dichiarativa di inammissibilità non sia avvenuta
- Il deposito o la spedizione del ricorso oltre il termine breve comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione e la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente
- In situazioni analoghe è essenziale verificare con cura la data di comunicazione/notificazione dell'atto che fa decorrere il termine e, se la comunicazione avviene via PEC, considerare quella data come momento iniziale per il calcolo del termine per proporre ricorso
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