Cassazione Civile, Ordinanza n. 24143/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (investitori)
La controversia
Due clienti bancari, cointestatari di un conto corrente e di un conto depositi, avevano convenuto l'intermediario chiedendo, in via principale, la declaratoria di nullità, inefficacia, annullamento o risoluzione di operazioni di acquisto di titoli della Repubblica Argentina per oltre 52 mila euro, oppure, in subordine, il risarcimento del danno. La domanda era fondata sulla dedotta violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza e informazione gravanti sull'intermediario, per omessa raccolta di informazioni sui clienti, omessa informativa sui rischi generali e specifici dei titoli, violazione della disciplina sul conflitto di interessi e mancato avviso di inadeguatezza delle operazioni rispetto al profilo di rischio. Il tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria; la corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione ritenendo non provato il nesso causale tra eventuali inadempimenti della banca e il danno, valorizzando il fatto che i clienti non avevano fornito indicazioni sul proprio profilo di rischio, che avevano già investito in una cassa peota e che i titoli argentini, all'epoca, erano considerati tra i più sicuri del mercato speculativo. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione della normativa Consob e dell'art. 17 d.lgs. 415/1996, oltre che degli artt. 1218 e 2729 c.c., per mancata applicazione della presunzione di nesso causale e per errata valutazione del profilo di rischio; 2) vizio motivazionale sulla presunta rischiosità degli investimenti in cassa peota; 3) violazione dell'art. 35 d.lgs. 342/1999 e dell'art. 113 c.p.c. per avere la corte attribuito rilievo all'intervento della Banca d'Italia sulle casse peota; 4) in via subordinata, violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. per non avere la corte esaminato tutti gli altri inadempimenti dedotti a fondamento delle domande di nullità, annullamento e risoluzione del contratto di intermediazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la corte territoriale non avesse accertato correttamente l'adempimento degli obblighi informativi dell'intermediario e avesse escluso il nesso causale sulla base di una mera corrispondenza dell'operazione al profilo di rischio desunto dalla pregressa esperienza speculativa dei clienti, senza verificare se la banca avesse acquisito e fornito le informazioni dovute. Ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo. Ha invece dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché proposto in via subordinata con ricorso principale, modalità non consentita dal codice di rito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5 regolamento Consob n. 10943 del 30 settembre 1997
rilevante per gli obblighi informativi dell'intermediario vigenti al tempo dell'operazione; il documento sui rischi generali degli investimenti non era previsto al momento del contratto quadro ma poteva essere dovuto al momento dell'acquisto secondo la disciplina applicabile
art. 6 regolamento Consob n. 10943 del 30 settembre 1997
richiamato come fonte degli obblighi di correttezza e trasparenza dell'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento
art. 17 d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415
norma che imponeva obblighi di correttezza, trasparenza e informazione a carico dell'intermediario
richiamato in relazione alla responsabilità da inadempimento dell'intermediario
richiamato in tema di presunzioni e nesso causale tra inadempimento e danno
art. 21 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
la Corte lo richiama come fonte degli obblighi generali di correttezza e trasparenza dell'intermediario
art. 28 regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998
richiamato quale disposizione che impone la valutazione di adeguatezza e gli obblighi informativi sui prodotti finanziari
art. 26 regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998
richiamato in relazione agli obblighi informativi dell'intermediario
art. 31, comma secondo, regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998
richiamato per escludere che la mera esperienza speculativa del cliente lo trasformi in investitore professionale o abilitato
art. 8 regolamento Consob n. 19943 del 1997
richiamato come disciplina previgente sui requisiti dell'investitore professionale o abilitato
art. 35 d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342
invocato dai ricorrenti per sostenere l'illegittimità del rilievo dato all'intervento della Banca d'Italia sulle casse peota
Massime di principio
- In tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario deve sempre verificare e provare di avere adempiuto agli obblighi informativi e di adeguatezza, anche quando il cliente non abbia fornito spontaneamente tutte le informazioni sul proprio profilo di rischio.
- Il rifiuto o l'omissione del cliente nel fornire informazioni non esonera la banca dall'obbligo di utilizzare gli elementi comunque disponibili per valutare esperienza, situazione finanziaria, obiettivi di investimento e propensione al rischio.
- L'obbligo informativo non si esaurisce nella valutazione astratta del profilo di rischio: l'intermediario deve anche illustrare le caratteristiche specifiche dello strumento finanziario e i relativi rischi, in modo da consentire una scelta realmente consapevole.
- La mera propensione al rischio o la pregressa esperienza in operazioni speculative non basta, da sola, a escludere il nesso causale tra inadempimento dell'intermediario e danno dell'investitore; se l'inadempimento è accertato, opera una presunzione di causalità superabile solo con prova contraria effettiva e specifica.
- La prova contraria alla presunzione di nesso causale non può risolversi nella semplice dimostrazione che il cliente era già incline a investimenti rischiosi, dovendo invece emergere che, se informato correttamente, avrebbe comunque compiuto la medesima scelta consapevole.
- Nel ricorso per cassazione il motivo subordinato non può essere formulato validamente come motivo principale condizionato; la condizione è compatibile con il ricorso incidentale, non con il ricorso principale.
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