Cassazione Penale, Sentenza n. 20511/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 16/07/2021 che ha applicato la disciplina della continuazione tra più sentenze di condanna e ha rideterminato la pena complessiva in 3 anni e 1 mese di reclusione e 1.200 euro di multa. Unico motivo articolato in due censure: (1) violazione di legge per l'applicazione di un diverso aumento per continuazione a reati "satellite" identici (art. 12 d.l. 3/5/1991, n.143 e art. 648 c.p.); (2) carenza di motivazione/omessa indicazione della pena applicata ai reati satellite degli artt. 494 e 640 c.p.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la prima censura perché il medesimo punto era già stato esaminato e respinto nella precedente sentenza n. 11440 del 9/12/2020, per cui non poteva essere nuovamente riaperto; la seconda censura è stata dichiarata infondata perché la quantificazione delle pene per gli artt. 494 e 640 c.p. era già stata effettuata dalla sentenza della Corte d'appello di Roma del 6/4/2012 e il giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio, ha ripristinato gli aumenti stabiliti dal giudice della cognizione in conformità alle istruzioni della Corte di Cassazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con legge 5 luglio 1991, n. 197 (art. 12)
Si tratta del titolo di reato richiamato tra i "satellite"; la determinazione dell'aumento per continuazione relativo a tale titolo, se già stata valutata e non annullata dalla Cassazione, rientra nell'apprezzamento del giudice dell'esecuzione e non è riaperta dalla Corte di legittimità salvo specifiche violazioni.
Reato satellite richiamato nella vicenda; l'aumento per continuazione relativo a questo articolo non può essere fissato in misura superiore a quanto stabilito dal giudice della cognizione con sentenza passata in giudicato.
Reato satellite la cui quantificazione della pena era già stata effettuata dalla Corte d'appello di Roma (6/4/2012); il giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio, ha l'obbligo di rispettare la quantificazione operata dal giudice della cognizione nei limiti stabiliti dalla Cassazione.
Analogamente all'art. 494, la pena per questo reato-satellite era stata già determinata dalla Corte d'appello e il giudice dell'esecuzione non può aumentarla rispetto a quella fissata dal giudice della cognizione.
codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Norma che prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Un punto già esaminato e deciso dalla Corte di Cassazione non può essere riaperto dal giudice dell'esecuzione in sede di rinvio salvo che la Cassazione non abbia espressamente disposto diversamente.
- Il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena per effetto della continuazione, non può quantificare gli aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con sentenza irrevocabile.
- Se la quantificazione dettagliata delle pene per reati-satellite è già stata compiuta dal giudice della cognizione (es. Corte d'appello) e non è stata oggetto di annullamento, il giudice dell'esecuzione deve attenersi a quella quantificazione e non è obbligato a ripetere il calcolo nei dettagli salvo che il rinvio della Cassazione lo richieda.
- Le questioni attinenti all'opportunità e alla misura degli aumenti per continuazione possono rientrare nell'apprezzamento tecnico del giudice dell'esecuzione e risultare non sindacabili in Cassazione se già definite in precedenti decisioni; il ricorso deve quindi mirare a vizi di diritto non già a richieste di revisione del prudente apprezzamento del giudice del merito.
- In caso di rigetto del ricorso, è prassi consolidata la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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