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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25794/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La vicenda trae origine da un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale aveva chiesto il pagamento di contributi dovuti alla Gestione Separata per redditi professionali prodotti nell'anno 2009. La decisione di primo grado era stata poi riformata in appello, con rigetto dell'opposizione proposta dalla contribuente. Contro la sentenza d'appello era stato quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma successivamente la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso prima dell'adunanza camerale, con firma autenticata dal difensore.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale perché intervenuta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta personalmente dalla parte con autenticazione del difensore. Ha ribadito che la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio e non richiede l'accettazione della controparte; poiché l'INPS non ha svolto attività difensiva, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata e non è stato applicato il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, perché la definizione del giudizio è avvenuta per estinzione e non per rigetto o inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per indicare che il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza all'esito dell'adunanza camerale

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia è stata ritenuta rituale perché depositata prima dell'adunanza camerale e sottoscritta personalmente dalla parte con firma autenticata dal difensore

  • art. 391 c.p.c.

    la rinuncia rituale ha determinato la dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    non applicabile in caso di estinzione del giudizio per rinuncia, essendo norma di stretta interpretazione e lato sensu sanzionatoria

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se depositata prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dalla parte con autentica del difensore, è rituale e produce l'estinzione del giudizio.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione ha natura di atto unilaterale non accettizio e non richiede l'accettazione della controparte per essere efficace.
  • In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, non si provvede sulle spese se la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
  • L'aumento del contributo unificato previsto per il rigetto o per l'inammissibilità non si applica quando il processo si chiude per estinzione, trattandosi di previsione eccezionale e di stretta interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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