Cassazione Penale, Sentenza n. 27559/2023 del 26/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi censurano la sentenza della Corte d'appello di Trento che confermava la condanna di Carlo Fabbri (violenza privata ex art. 610 c.p.; turbativa violenta del possesso ex art. 634 c.p.; mancata esecuzione dolosa di provvedimento del giudice ex art. 388 c.p.) e assolveva Giovanna Mon. Fabbri impugna per molteplici motivi: 1) erronea qualificazione della condotta come violenza privata nonostante fosse solo disagevole il passaggio (art. 610); 2) concorso apparente di norme con prevalenza della specialità di art. 634 rispetto ad art. 610 (art. 15 c.p.); 3) errata applicazione dell'art. 388 c.p. perché manca la conoscenza/formale notifica e/o l'elemento doloso di elusione del provvedimento; 4) pretesa messa in mora formale non avvenuta; 5) vizio di motivazione su quando Fabbri abbia avuto conoscenza integrale dell'ordinanza; 6) mancato riconoscimento della tenuità (art. 131-bis); 7) vizio di motivazione su an e quantum del risarcimento e sulla provvisionale. Mon impugna la conferma della confisca dell'autovettura a lei intestata nonostante l'assoluzione in appello e contesta la mancata valutazione di fittizietà di intestazione o mancanza di strumentalità del bene (art. 240 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Giovanna Mon relativo alla confisca (con indicazione che la terza parte poteva agire con i rimedi specifici in sede di esecuzione/riesame) e ha parzialmente accolto il ricorso di Carlo Fabbri. Nel merito: sono state confermate le statuizioni in ordine al delitto di violenza privata (art. 610 c.p.) e alla turbativa violenta di possesso (art. 634 c.p.), nonché la condanna al risarcimento e la provvisionale; invece la sentenza è stata annullata limitatamente al capo c) (art. 388 c.p. - mancata esecuzione dolosa di provvedimento del giudice) per carenza di adeguata motivazione circa la piena conoscenza da parte di Fabbri del contenuto integrale dell'ordinanza e dell'obbligo di rimozione: si dispone il rinvio alla Corte d'appello per nuovo esame sul capo c). Non si pronunciato definitivamente sulle spese processuali in relazione alle parti civili.
Norme richiamate
La Corte conferma che il reato di violenza privata si integra non solo con l'impossibilità assoluta di accesso ma anche con una significativa limitazione della libertà di determinazione e di movimento (es. rendere il passaggio gravemente disagevole per la maggior parte dei veicoli), essendo sufficiente un mezzo idoneo a privare coattivamente la libertà morale della persona offesa
Rilevato per il capo relativo a turbativa violenta del possesso; la Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie per l'ostacolo al pacifico possesso del diritto di passo
Per la fattispecie di mancata esecuzione dolosa di provvedimento del giudice la Corte chiarisce che non è richiesta una conoscenza 'legale' formale, ma una conoscenza di fatto piena dell'obbligo; è però necessario che l'accertamento della piena conoscenza sia motivato e che, quando si deduca una intimazione informale, questa sia precisa, non equivoca e rigorosamente provata
Richiamata in relazione al presunto concorso apparente tra art. 610 e art. 634; la Corte ha ritenuto la censura preclusa perché il motivo non era stato specificamente dedotto in appello, e comunque ha confermato la compatibilità delle qualificazioni operate in fatto
Invocato dal ricorrente per riconoscere la tenuità della condotta; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dal rinvio sul capo c) e non ha riconosciuto automaticamente la tenuità, rimettendo alla Corte d'appello la valutazione motivata
In materia di confisca facoltativa: la Corte ricorda che per l'applicazione è necessario accertare il nesso di strumentalità tra bene e reato; tuttavia, la ricorrente Mon, assolto in appello, non ha ottenuto la revoca della confisca in Cassazione e le vie rimangono quelle previste per le misure reali e per la fase esecutiva
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di enunciazione dei motivi in Cassazione (specificità dei motivi), la Corte ha valutato la conformità formale dei motivi
art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Applicato per dichiarare preclusi i motivi nuovi non sollevati in appello: la Corte ha escluso la ricezione di censure nuove in Cassazione non dedotte in sede di appello
art. 568 comma 5 cod. proc. pen.
Richiamato per sottolineare che i rimedi tipici per le misure cautelari reali (es. riesame) non possono essere sostituiti da un ricorso per Cassazione se i termini per il riesame sono decorsi
art. 324 comma 1 cod. proc. pen.
Citato rispetto ai termini per proporre il riesame avverso misure cautelari: la Corte evidenzia l'inidoneità del ricorso per cassazione a sostituire tali rimedi quando i termini sono scaduti
Massime di principio
- Il reato di violenza privata (art. 610 c.p.) può integrarsi anche quando la condotta produce una significativa riduzione della possibilità di esercitare la libertà di movimento (passaggio gravemente disagevole), non solo quando l'accesso è assolutamente impossibile
- Non è ammesso sviluppare in Cassazione censure e nuovi profili che non siano stati sollevati adeguatamente in sede di appello: molte questioni vengono escluse per preclusione procedurale (art. 606 c.p.p.)
- Per l'art. 388 c.p. non serve necessariamente la notifica formale del provvedimento per la punibilità: è sufficiente la conoscenza di fatto piena e provata dell'obbligo o una intimazione informale purché precisa, non equivoca e rigorosamente dimostrata; il giudice deve motivare con chiarezza quando ritiene che la conoscenza sia avvenuta
- La confisca di un bene intestato a terzi richiede specifica valutazione del nesso di strumentalità; chi si ritiene terzo estraneo al reato deve utilizzare i rimedi specifici previsti per le misure reali (riesame, impugnazioni esecutive) e non può sempre contare sulla Cassazione per ottenere la revoca tardiva
- La statuizione sulla provvisionale in sede penale è decisione discrezionale in gran parte insindacabile in Cassazione; la condanna generica al risarcimento può fondarsi anche su presunzioni circa la capacità lesiva del fatto
- Quando si impugna per vizio di motivazione, la Corte di legittimità richiede che la censura sia specifica e correlata ai passaggi motivazionali della sentenza impugnata: motivazioni generiche o non confrontanti con le ragioni del gravame sono normalmente inammissibili
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