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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47094/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma in appello della condanna, fondata su otto censure: 1) violazione e errata aplicazione dell'art. 110 c.p. (contestazione della partecipazione per mera presenza nell'estorsione); 2) mancata esclusione dell'aggravante delle più persone riunite (contestazione della simultaneità della presenza); 3) mancata derubricazione da estorsione a truffa; 4) carenze della motivazione sulla credibilità della persona offesa relativamente alla rapina; 5) omessa motivazione sull'aggravante della minorata difesa (art. 628, co.3, n.3-bis c.p.); 6) mancanza di motivazione e di elementi sulla sussistenza del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1 c.p.), compresa la componente soggettiva; 7) mancata prevalenza delle attenuanti generiche e mancato riconoscimento dell'attenuante comune ex art.62 n.4 c.p.; 8) richiesta di rinnovato giudizio alla luce della sentenza n.120/2023 della Corte costituzionale che ha inciso sull'art.629 c.p. (lieve entità).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e, in parte per inammissibilità, in parte per insufficienza di censure specifiche, ha confermato la sentenza della Corte d'appello. Sono stati ritenuti corretti: la qualificazione dei fatti come estorsione aggravata e rapina aggravata; la configurazione del concorso di più persone (anche per la mera presenza non occasionale che rafforza l'azione criminosa); la qualificazione della condotta come riconducibile al metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.) sulla base di elementi oggettivi e dell'efficacia intimidatoria del clan; la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa in relazione al contesto (abitazione-quartier generale e accerchiamento); il diniego delle attenuanti e della prevalenza delle stesse; e il diniego dell'applicabilità dell'attenuante di lieve entità per l'estorsione quando è presente l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. Il ricorso è dunque respinto e la condanna confermata.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    La Corte interpreta la partecipazione come comprensiva anche della presenza non occasionale che dia stimolo o sicurezza all'autore materiale; la mera presenza può integrare il concorso se concorre oggettivamente a rafforzare l'azione criminale.

  • art. 629 c.p.

    Il reato di estorsione è stato correttamente applicato quando la condotta prospetta un pericolo reale direttamente attribuibile all'agente; la Corte ricorda la distinzione con la truffa (art. 640 c.p.).

  • art. 628 c.p., co.3, nn.1 e 3-bis

    Rilevata l'aggravante prevista per la rapina e la circostanza della minorata difesa (3-bis) quando la condotta si svolge in luoghi o condizioni che ostacolano la difesa della vittima; la sentenza indica elementi concreti che legittimano la qualificazione (accerchiamento, luogo 'quartier generale').

  • art. 416-bis.1 c.p.

    L'aggravante "metodo mafioso" è valutata in chiave oggettiva sulle modalità dell'azione: imposizione di 'protezione', riferimenti al gruppo familiare e all'efficacia intimidatoria che incidono sulla vita delle vittime. Si estende a tutti i concorrenti indipendentemente dall'autore materiale delle frasi minacciose.

  • art. 640 c.p.

    Usata come criterio di distinzione: la truffa ipotizza un errore indotto e un danno prospettato come eventuale; l'estorsione implica una coartazione fondata su un pericolo reale attribuibile all'agente.

  • art. 62 n.4 c.p.

    Le attenuanti generiche e l'attenuante comune non sono state riconosciute per mancanza di elementi favorevoli e per l'entità delle somme; la Corte conferma la valutazione di merito che nega la prevalenza sulle aggravanti.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato implicitamente come parametro: il ricorso per cassazione deve contenere critiche specifiche, con indicazione dei vizi ben delineati; la mera ripetizione delle censure d'appello è inammissibile.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.120/2023 (incidenza su art.629 c.p.)

    La Corte di Cassazione chiarisce che, nonostante la pronuncia della Consulta sulla possibilità di riduzione per lieve entità in art.629, tale attenuante non è riconoscibile quando ricorra l'aggravante di cui all'art.416-bis.1 c.p.

Massime di principio

  • La presenza non occasionale in concreto al luogo e al momento della condotta può integrare il concorso (art.110 c.p.) se contribuisce a rafforzare l'azione criminosa o a dare sicurezza all'autore materiale; non è necessaria una azione materiale autonoma purché la presenza sia rilevante e collegata al fatto.
  • L'aggravante delle "più persone riunite" richiede la simultanea presenza di almeno due soggetti nel luogo/momento della violenza o minaccia; è irrilevante che materialmente la costrizione sia esercitata da un solo soggetto se la compresenza aumenta la potenzialità criminosa.
  • Distinguere attentamente estorsione e truffa: l'estorsione si caratterizza per la prospettazione di un pericolo reale e imputabile all'agente che coartando la volontà della vittima la costringe alla consegna; la truffa si basa sull'errore indotto e sulla prospettazione ipotetica del danno.
  • La qualificazione del "metodo mafioso" si fonda su elementi oggettivi delle modalità di azione (imposizione sistematica della protezione, riferimenti al clan, capacità di controllo territoriale e effetto intimidatorio sulla vita delle vittime) e può ricadere su tutti i concorrenti, anche se non tutti hanno pronunciato minacce.
  • L'aggravante per minorata difesa (art.628 co.3 n.3-bis) richiede che il giudice indichi i concreti elementi che rendono la difesa della vittima ostacolata (es. luogo, accerchiamento, condizione di vulnerabilità); la mera affermazione senza ancoraggi fattuali è insufficiente.
  • In sede di Cassazione è necessario formulare censure specifiche e argomentate (art.606 c.p.p.); la semplice ripetizione delle critiche già svolte in appello è destinata all'inammissibilità.
  • La valutazione della credibilità della persona offesa è riservata al giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo in presenza di manifeste contraddizioni o palese illogicità della motivazione.
  • L'attenuante di lieve entità per l'estorsione, dopo la pronuncia della Consulta, non è applicabile quando sussiste l'aggravante di metodo mafioso (art.416-bis.1): in casi analoghi occorre verificare la presenza di aggravanti incompatibili con la riduzione.

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