Cassazione Civile, Ordinanza n. 08979/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitrice)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di telecomunicazioni per il pagamento di fatture relative a un contratto di servizi mobili denominato "Tutto compreso professional". La società ingiunta ha proposto opposizione, contestando il credito e chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati dalla illegittima sospensione di servizi telefonici e ADSL su alcune linee. In primo grado l'opposizione è stata accolta e il decreto revocato, con condanna della società di telecomunicazioni al risarcimento; in appello, invece, la decisione è stata riformata e l'opponente è stata condannata al pagamento delle fatture, con rigetto della riconvenzionale. Nel ricorso per cassazione la società debitrice ha dedotto: violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni, sostenendo che la variazione del piano tariffario non fosse stata provata; invalidità della variazione per mancanza di forma scritta, perché il contratto richiedeva modifiche approvate per iscritto; inammissibilità della prova testimoniale su modifiche contrattuali soggette a forma scritta; omesso esame del fatto decisivo relativo alla clausola che imponeva la forma scritta; nonché, con ulteriori motivi, nullità della sentenza e travisamento della prova. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi centrali relativi alla prova della variazione tariffaria e alla forma scritta, affermando che, in presenza di contestazione del rapporto e di una clausola contrattuale che impone la modifica scritta, spettava alla società creditrice dimostrare la variazione del piano tariffario e l'eventuale rinuncia tacita alla forma scritta; fatture e testimonianza non erano sufficienti a provare validamente tale modifica. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, per nuovo esame conformemente ai principi di diritto affermati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La ratio decisiva è stata individuata nell'erronea valutazione della prova della variazione del profilo tariffario e nell'erronea distribuzione dell'onere probatorio, nonché nel mancato rispetto della clausola contrattuale che richiedeva la forma scritta per le modifiche del rapporto.
Norme richiamate
l'onere di provare il fatto costitutivo e, in caso di contestazione dell'adempimento o dell'esatto adempimento, il fatto estintivo o l'esatto adempimento ricade sulla parte che è in migliore posizione per provarlo; nel caso concreto la prova della variazione tariffaria spettava al creditore che la invocava
le presunzioni semplici sono ammissibili solo se il fatto ignoto è desumibile da un fatto noto secondo un nesso logico probabilistico e secondo regole di esperienza
le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; nel caso concreto le sole fatture non bastavano a provare la variazione del piano tariffario
quando le parti hanno pattuito la forma scritta per un atto, la sua modifica richiede il rispetto della forma, salvo rinuncia successiva, anche tacita, da dimostrare
non è ammissibile la prova testimoniale di patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, nei limiti rilevanti nel caso concreto
la prova per testimoni è esclusa quando la legge o il contratto richiedano la forma scritta per la validità dell'atto
la prova testimoniale incontra limiti legati al valore dell'oggetto e ai casi previsti dalla legge; richiamato dalla ricorrente per contestare l'ammissibilità della prova orale
norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
vizio dedotto in relazione alla nullità della sentenza e ai profili di motivazione apparente/travisamento della prova
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
vizio dedotto per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti
richiamato dalla ricorrente per contestare il travisamento della prova e l'utilizzo improprio del materiale probatorio
richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per censurare la motivazione della sentenza come apparente o inesistente in senso giuridico
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al requisito costituzionale della motivazione
art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
richiamato in relazione alla riduzione della domanda originaria nel corso del giudizio di merito
Massime di principio
- In tema di adempimento e inesatto adempimento, il creditore che agisce in giudizio deve provare la fonte del proprio diritto e la scadenza dell'obbligazione, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento o l'inesattezza dell'adempimento; spetta invece al debitore provare il fatto estintivo, cioè l'avvenuto ed esatto adempimento.
- Il principio di vicinanza della prova consente di distribuire l'onere probatorio in favore della parte che, in concreto, è meglio in grado di dimostrare il fatto controverso; se la modifica contrattuale è nella sfera documentale e organizzativa del creditore, la relativa prova grava su di lui.
- La fattura commerciale, per la sua formazione unilaterale, quando il rapporto principale è contestato, non costituisce prova piena del credito o della modifica del rapporto, ma al più un mero indizio da corroborare con ulteriori elementi probatori.
- Se le parti hanno pattuito che le modifiche contrattuali debbano risultare per iscritto, la validità della modifica non può essere desunta automaticamente da comportamenti o da documenti unilaterali, salvo che sia provata una successiva rinuncia, anche tacita, alla forma scritta mediante condotte incompatibili con il suo mantenimento.
- La prova testimoniale non può essere utilizzata per provare patti o modifiche in contrasto con un documento o soggetti a forma scritta convenuta dalle parti, se non nei limiti consentiti dalla disciplina legale applicabile.
- Le presunzioni semplici sono utilizzabili solo se il fatto ignoto è logicamente desumibile da fatti noti gravi, precisi e concordanti; non sono sufficienti deduzioni meramente congetturali o non coerenti con la documentazione contrattuale esistente.
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