Sentenza n. 1231/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del Direttore dell’Accademia -OMISSIS-, avente ad oggetto “contestazione di addebito disciplinare” a carico del ricorrente, del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- e conosciuto in data 27 luglio 2023; - del provvedimento del Direttore dell’Accademia -OMISSIS-, avente ad oggetto “precisazioni contestazioni di addebito disciplinare” indirizzato al ricorrente, -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-; - del provvedimento del Direttore dell’Accademia -OMISSIS- avente per oggetto “annotazione di ammonizione” del -OMISSIS- Prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stata comminata a carico del ricorrente la sanzione disciplinare dell’ammonizione scritta ai sensi dell’art. 16, lett. a), del Regio Decreto legge n. 1071/1935 a seguito della violazione degli artt. 9 e 11 del Codice Etico dell'Accademia, con ordine di annotazione dell’ammonizione nella carriera accademica del ricorrente e trascrizione nei fogli di congedo ai sensi dell’art. 16, comma 8, del R.D.L. n. 1071/1935; - del provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela adottato dal Direttore dell’Accademia -OMISSIS-, avente per oggetto “riscontro di autotutela ex art. 21-nonies L. 241/1990” del 2 ottobre 2023 (prot. n. 4188), con il quale è stato negato l’annullamento d’ufficio del provvedimento sanzionatorio del 31 luglio 2023; - di tutti gli atti antecedenti, preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 28/3/2024: - del Regolamento disciplinare degli studenti dell’Accademia -OMISSIS-, Prot. n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: contestazione di addebito, sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta, diniego di autotutela e, con motivi aggiunti, regolamento disciplinare degli studenti
Esito
Favorevole al resistente (istituzione accademica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la contestazione disciplinare, il provvedimento di ammonizione scritta, il diniego di annullamento d'ufficio e il regolamento disciplinare dell'Accademia. Ha dedotto, anzitutto, la violazione delle garanzie partecipative e del diritto di difesa, sostenendo che gli fosse stata illegittimamente negata la possibilità di partecipare all'audizione con un legale e con rappresentanti della Consulta degli studenti. Ha inoltre denunciato difetto di istruttoria e superficiale ricostruzione dei fatti. Con il secondo e il terzo motivo ha contestato l'indeterminatezza degli addebiti, la mancata specificazione delle disposizioni del codice etico violate, il difetto di motivazione, il travisamento dei fatti, l'ingiustizia manifesta, la sproporzione dell'ammonimento e lo sviamento del potere disciplinare, asseritamente esercitato per reprimere una voce critica interna all'Accademia. Con il quarto motivo ha dedotto l'illegittimità del diniego di autotutela per carenza di motivazione. Con i motivi aggiunti ha contestato il regolamento disciplinare, deducendone l'illegittimità derivata e vizi di violazione di legge, difetto di motivazione, illogicità e travisamento. L'Amministrazione ha eccepito anche la sopravvenuta carenza di interesse, poiché il ricorrente non era più studente, e l'inammissibilità o improcedibilità dei motivi aggiunti; il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall'esame di tali questioni preliminari, decidendo il ricorso nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha ritenuto rispettato il contraddittorio disciplinare, poiché il ricorrente aveva ricevuto una contestazione contenente i riferimenti utili, un termine superiore a quello previsto dalla legge e la possibilità alternativa di presentare difese scritte o chiedere di essere ascoltato; egli aveva esercitato la prima facoltà e aveva poi rinunciato volontariamente all'audizione. L'art. 16 del R.D.L. n. 1071/1935 non prevede il diritto all'assistenza di un legale o di rappresentanti della Consulta: in assenza di un'espressa previsione, l'amministrazione può ammettere o non ammettere il difensore all'audizione senza ledere il diritto di difesa. Il procedimento disciplinare ha natura amministrativa e non è soggetto a tutte le garanzie proprie del processo penale; neppure l'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce il diritto di scegliere le modalità dell'audizione o di farsi accompagnare da un legale e da un'associazione studentesca. È stata esclusa anche la carenza di istruttoria, poiché il ricorrente non aveva negato i fatti contestati. Il TAR ha ritenuto sufficientemente precisi gli addebiti: le dichiarazioni pubbliche relative a presunti contratti illegali con i docenti e ad atti illeciti, insieme agli atteggiamenti aggressivi e prevaricatori nella Consulta, erano riconducibili alle violazioni degli obblighi di tutela del buon nome dell'istituto e di correttezza e rispetto verso i docenti previsti dagli artt. 9 e 11 del codice etico. Non è stato provato lo sviamento, poiché la sanzione risultava fondata su fatti specifici e non contestati. L'ammonimento scritto è stato ritenuto proporzionato, trattandosi della sanzione meno grave prevista, e la valutazione della gravità degli addebiti è stata ricondotta all'ampia discrezionalità amministrativa, non sindacabile in assenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento, nella specie non dimostrati. Il precedente richiamo privo di valenza disciplinare è stato considerato elemento idoneo a escludere l'irragionevolezza della mancata limitazione a un semplice richiamo verbale. Il diniego di autotutela è stato ritenuto sufficientemente motivato per relationem mediante il richiamo al provvedimento sanzionatorio, pur osservando che l'amministrazione non aveva uno specifico obbligo di rispondere formalmente all'istanza di autotutela. I motivi aggiunti sono stati respinti per le stesse ragioni, in quanto fondati sull'illegittimità derivata del regolamento. È stata respinta anche la domanda dell'Accademia di condanna per lite temeraria, non essendo provate mala fede o colpa grave. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 16 R.D.L. n. 1071/1935
"Lo studente … può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal consiglio"
La disposizione assicura una facoltà alternativa di difesa scritta o audizione e non prevede, in assenza di una disciplina espressa, il diritto all'assistenza obbligatoria di un legale o di rappresentanti studenteschi.
artt. 7 ss. l. n. 241/1990
Le garanzie partecipative del procedimento amministrativo risultano rispettate quando l'interessato riceve una contestazione adeguata, dispone di un termine congruo e può presentare difese scritte o partecipare all'audizione.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
"a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione"
Il diritto a essere ascoltato, all'accesso al fascicolo e alla motivazione non comprende il diritto di imporre le modalità dell'audizione né di farsi accompagnare da un'associazione studentesca e da un legale.
artt. 9 e 11 Codice etico dell'Accademia
"tutti sono tenuti a tutelare il buon nome e la reputazione dell’istituto"; "tutti gli studenti debbono tenere, nei confronti dei docenti, comportamenti corretti e rispettosi"
Le dichiarazioni pubbliche accusatorie e i comportamenti aggressivi o irrispettosi verso i docenti possono integrare la violazione degli obblighi etici e fondare una sanzione disciplinare.
art. 3 l. n. 241/1990
La contestazione e la sanzione sono adeguatamente motivate quando descrivono con precisione i fatti e consentono all'interessato di comprendere la condotta contestata; il diniego di autotutela può essere motivato per relationem mediante il richiamo al provvedimento sanzionatorio.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
Il diniego dell'istanza di annullamento d'ufficio non è illegittimo per difetto di motivazione quando richiama per relationem un provvedimento originario ampiamente e analiticamente motivato.
art. 16, comma 2, R.D.L. n. 1071/1935
L'ammonimento scritto costituisce la più lieve tra le sanzioni disciplinari previste e la sua scelta rientra nell'ampia discrezionalità dell'amministrazione, salvo manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento.
art. 26 c.p.a.
La condanna per lite temeraria richiede la prova della mala fede o della colpa grave, non desumibili dalla mera infondatezza del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare amministrativo, il diritto di difesa è soddisfatto quando l'incolpato riceve una contestazione precisa, dispone di un termine congruo e può scegliere tra la presentazione di difese scritte e l'audizione; in assenza di un'espressa previsione normativa, non sussiste un diritto a farsi assistere da un legale o da rappresentanti di un'associazione durante l'audizione.
- Il procedimento disciplinare amministrativo ha natura amministrativa e non giurisdizionale; pertanto, in mancanza di specifiche disposizioni, non gli sono automaticamente estese tutte le garanzie proprie del procedimento penale.
- Una contestazione disciplinare è sufficientemente determinata quando descrive in modo preciso la condotta addebitata e consente all'incolpato di comprenderne immediatamente l'oggetto, anche se la qualificazione della violazione è contenuta nel provvedimento sanzionatorio mediante il richiamo alle pertinenti norme etiche.
- La scelta e la graduazione della sanzione disciplinare rientrano nell'ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice soltanto in presenza di manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti; l'amministrazione può valorizzare anche precedenti richiami privi di natura disciplinare.
- Il provvedimento di diniego dell'annullamento d'ufficio può essere motivato per relationem mediante il richiamo a un provvedimento originario dotato di motivazione ampia e analitica; inoltre, l'amministrazione non è necessariamente tenuta a rispondere formalmente a ogni istanza di autotutela.
- La condanna per lite temeraria non può fondarsi sulla sola infondatezza della domanda, richiedendo la prova della mala fede o della colpa grave del ricorrente.
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