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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17670/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce dall'istanza con cui una società, asseritamente creditrice nella procedura, chiedeva l'assegnazione delle somme accantonate per creditori irreperibili nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria apertasi negli anni Novanta. Il Tribunale aveva negato l'applicazione della disciplina sopravvenuta introdotta dalla riforma del 2006 agli artt. 117 l. fall. e 150 d.lgs. n. 5/2006, ritenendo che la procedura, essendo iniziata prima dell'entrata in vigore della riforma, dovesse restare regolata dalla disciplina previgente; aveva inoltre escluso, anche in base al testo originario dell'art. 117 l. fall., la possibilità di svincolare e ripartire tra gli altri creditori le somme depositate per gli irreperibili. La ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost. articolando tre motivi: 1) violazione degli artt. 117, comma 3, l. fall. previgente e 150 d.lgs. n. 5/2006, con dedotta illegittimità costituzionale per contrasto con artt. 3 e 47 Cost. e art. 1 Protocollo addizionale CEDU; 2) analoga censura rispetto agli artt. 117, commi 4 e 5, l. fall. vigente e 150 d.lgs. n. 5/2006, sostenendo che la nuova disciplina dovesse applicarsi anche alle procedure aperte prima della riforma ma chiuse dopo; 3) richiesta di interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina, tale da consentire la cassazione del decreto impugnato senza necessità di rimessione alla Corte costituzionale e da riconoscere il diritto all'assegnazione delle somme accantonate.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi unitariamente esaminabili e li ha dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., richiamando un orientamento consolidato secondo cui, per le procedure di amministrazione straordinaria iniziate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006, continua ad applicarsi la legge anteriore; nel sistema previgente l'art. 117, comma 3, l. fall. attribuiva efficacia liberatoria al deposito delle somme presso l'istituto di credito, con conseguente fuoriuscita delle somme dalla disponibilità della procedura e impossibilità di un riparto supplementare tra gli altri creditori. La Corte ha inoltre escluso la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, affermando che la disciplina previgente non viola né la Costituzione né l'art. 1 del Primo Protocollo CEDU, poiché le somme, una volta assegnate e depositate, non restano nella disponibilità del fallimento/procedura. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese per mancata difesa delle parti intimate, con obbligo per la ricorrente del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    viene utilizzato come base del ricorso straordinario per impugnare il decreto del tribunale fallimentare

  • art. 26 l. fall.

    norma che disciplina il reclamo avverso i provvedimenti del giudice fallimentare

  • art. 117 l. fall.

    comma 3 (testo previgente); commi 4 e 5 (testo vigente)

    nel testo previgente il deposito delle somme per i creditori irreperibili ha efficacia liberatoria e impedisce il riparto supplementare; nella formulazione successiva la redistribuzione presuppone che le somme restino nella disponibilità della procedura fino a un certo termine

  • art. 150 d.lgs. n. 5/2006

    norma transitoria ritenuta applicabile anche alle procedure di amministrazione straordinaria iniziate prima della riforma, con conseguente permanenza della disciplina anteriore

  • art. 47 Cost.

    invocato dalla ricorrente a sostegno della censura di incostituzionalità, ma ritenuto non leso dalla disciplina previgente

  • art. 3 Cost.

    invocato dalla ricorrente in relazione alla dedotta irragionevolezza della disciplina transitoria e del regime delle somme accantonate, ma la Corte esclude il contrasto

  • art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU

    richiamato come parametro convenzionale, ma la Corte ritiene che non sia violato perché le somme assegnate e depositate escono dalla disponibilità della procedura

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    utilizzato dalla ricorrente per dedurre violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360 bis c.p.c.

    fondamento della declaratoria di inammissibilità per contrasto con principi di diritto già consolidati

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 117 l. fall. nel testo previgente

    regola il riparto finale nelle procedure soggette alla disciplina anteriore, con effetto liberatorio del deposito

  • art. 117 l. fall. nel testo vigente

    richiamato solo come termine del confronto interpretativo e costituzionale, ma non applicabile ratione temporis alla procedura in esame

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali o di amministrazione straordinaria iniziate prima dell'entrata in vigore della riforma del 2006, la disciplina transitoria conserva l'applicazione della legge previgente, anche se la procedura si conclude dopo la riforma.
  • Quando la disciplina previgente attribuisce al deposito delle somme destinate ai creditori irreperibili efficacia liberatoria, tali somme escono dalla disponibilità della procedura e non possono essere redistribuite agli altri creditori mediante riparto supplementare.
  • La diversa disciplina introdotta dalla riforma, che consente la redistribuzione di somme non riscosse in determinate condizioni, non è automaticamente applicabile alle procedure anteriori in assenza di una previsione transitoria che lo consenta.
  • La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata se la scelta legislativa contestata è coerente con la struttura del regime previgente e non incide su un diritto ancora nella disponibilità della procedura o dei creditori.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. quando censura un orientamento giurisprudenziale consolidato senza offrire argomenti idonei a superarlo in chiave interpretativa.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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