Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1273/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202100851

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione dell’autorimessa pertinenziale abusiva e di ripristino del vano garage allo stato legittimato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale sostenendo: la violazione degli artt. 7, 8 e 21-octies l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e conseguente lesione della partecipazione; la violazione dell’art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione, eccesso di potere e ingiustizia manifesta, poiché l’ordinanza avrebbe richiamato vicende amministrative e giudiziali riguardanti il precedente proprietario senza adeguata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto; il travisamento dei fatti e l’errore manifesto, per avere il Comune individuato erroneamente l’immobile mediante un riferimento catastale non corrispondente a quello di proprietà. Il precedente proprietario aveva presentato una domanda di condono per la regolarizzazione dell’autorimessa esterna e del mutamento d’uso del garage in abitazione; la domanda era stata respinta e il relativo contenzioso era stato definito con il rigetto del ricorso, confermato in appello. La ricorrente aveva acquistato gli immobili durante la pendenza della domanda di condono, con consapevolezza della condizione di irregolarità edilizia.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla mancata comunicazione di avvio, ha ritenuto che l’ordine di demolizione, in presenza di un abuso edilizio, costituisca misura sanzionatoria vincolata, da adottare senza necessità di previa partecipazione procedimentale; l’eventuale omissione non determina comunque l’annullamento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Quanto al difetto di motivazione, ha affermato che l’ordinanza non richiede una specifica motivazione sulle ragioni di interesse pubblico, essendo sufficiente la descrizione dell’abuso e il ripristino della legalità violata. La demolizione non costituisce autotutela decisoria e non richiede quindi il rispetto dell’art. 21-nonies l. 241/1990; ciò vale anche se sia trascorso molto tempo dalla realizzazione dell’abuso o se l’attuale proprietario non ne sia l’autore. Quanto alla responsabilità e all’errore catastale, il Collegio ha ribadito il carattere reale dell’ordine di demolizione, che può essere rivolto al proprietario attuale anche se estraneo alla realizzazione dell’abuso. Ha escluso l’errore denunciato, ritenendo che l’ordinanza individuasse correttamente l’autorimessa e il vano garage, nonostante l’erronea indicazione di un subalterno, e che la proprietaria fosse destinataria dell’ingiunzione ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio non comporta l’annullamento dell’ordine di demolizione quando il procedimento sanzionatorio edilizio è vincolato e l’esito non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La natura vincolata dell’ordine di demolizione esclude che l’omissione della comunicazione di avvio determini, da sola, l’annullamento del provvedimento.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione dell’ordine di demolizione è soddisfatta dalla descrizione dell’abuso accertato e non richiede l’indicazione di uno specifico interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità edilizia.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Le regole dell’annullamento d’ufficio non si applicano all’ordine di demolizione, che non è un atto di autotutela decisoria ma una sanzione ripristinatoria vincolata.

  • art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001

    Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.

    L’ingiunzione di demolizione deve essere rivolta al proprietario e al responsabile dell’abuso; il proprietario attuale può esserne destinatario anche se non ha realizzato l’abuso.

Massime di principio

  • L’ordine di demolizione di un abuso edilizio è un provvedimento sanzionatorio vincolato: accertata l’abusività dell’intervento, l’amministrazione deve adottarlo senza necessità di una specifica ponderazione discrezionale di ulteriori interessi pubblici.
  • La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullamento dell’ordine di demolizione, poiché la natura vincolata della misura rende applicabile l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
  • L’ordine di demolizione non richiede una motivazione specifica sul pubblico interesse, neppure quando sia adottato a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso o nei confronti di un proprietario estraneo alla sua realizzazione; è sufficiente l’indicazione dell’abuso e dei presupposti del ripristino.
  • L’ordine di demolizione ha carattere reale e può essere imposto al proprietario attuale dell’immobile, indipendentemente dalla sua responsabilità personale nella commissione dell’abuso, purché sussista il rapporto con il bene necessario alla restaurazione dell’ordine urbanistico violato.
  • L’ordine di demolizione non è un atto di autotutela decisoria e non è soggetto ai presupposti dell’annullamento d’ufficio previsti dall’art. 21-nonies l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di motivazioneVizi formali non invalidantiAutotutela decisoriaEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.