Cassazione Penale, Ordinanza n. 06681/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza del Giudice di Pace che lo aveva condannato per minaccia. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e contraddittorietà della motivazione sia sulla sussistenza del reato sia sulla sua qualificazione giuridica, sostenendo in sostanza un diverso apprezzamento del compendio probatorio: metteva in discussione l'attendibilità della persona offesa, affermando che la sua versione sarebbe stata smentita da una teste e non correttamente corroborata da un'altra, ma senza articolare un rituale travisamento della prova. Con il secondo motivo lamentava la violazione di legge per l'esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, proponendo anche qui una lettura alternativa del materiale probatorio e della valutazione di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non formulasse vere censure di legittimità, perché mirava a ottenere una diversa valutazione delle prove e non denunciava correttamente il travisamento della prova; inoltre ha giudicato manifestamente infondata la doglianza sulla qualificazione giuridica, osservando che il giudice di merito aveva motivato in conformità alla giurisprudenza sulla capacità della condotta di intimidire e incidere sulla libertà morale del soggetto passivo. Anche il secondo motivo è stato ritenuto generico e sostanzialmente diretto a un nuovo giudizio di merito sull'applicazione della particolare tenuità del fatto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del delitto di minaccia, ritenuta integrata in presenza di una condotta idonea a intimorire e a incidere sulla libertà morale del destinatario.
art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000
Norma sulla particolare tenuità del fatto nel procedimento davanti al giudice di pace; la doglianza sulla sua esclusione è stata considerata generica e di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità colpevole del ricorso.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Richiamata per affermare che il travisamento della prova non può essere dedotto mediante una generica rilettura del compendio probatorio o una sua disamina parcellizzata.
Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019 - dep. 2020, Di Maggio
Richiamata per il principio secondo cui il delitto di minaccia richiede la capacità della condotta di intimorire il soggetto passivo.
Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, Scognamillo
Richiamata per il medesimo principio sulla attitudine intimidatoria della condotta ai fini della configurabilità della minaccia.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
Richiamata in tema di condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende per inammissibilità del ricorso con profili di colpa.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del compendio probatorio mediante la mera contrapposizione di una lettura alternativa delle deposizioni o degli elementi di fatto; il travisamento della prova deve essere denunciato in modo specifico e rituale.
- La censura sulla ricostruzione dei fatti è inammissibile quando si risolve in una disamina selettiva e frammentaria delle risultanze istruttorie, senza evidenziare un errore percettivo decisivo del giudice di merito.
- Ai fini della configurabilità del delitto di minaccia, rileva la condotta oggettivamente idonea a intimidire il destinatario e a incidere sulla sua libertà morale; non occorre che la vittima abbia subito un effettivo stato di timore particolarmente intenso, essendo sufficiente l'attitudine intimidatoria dell'azione.
- La doglianza sull'esclusione della particolare tenuità del fatto è inammissibile quando si traduce in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito, priva di specifiche censure di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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