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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13644/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un funzionario pubblico, collocato in posizione utile ma non vincente in una graduatoria concorsuale per dirigenti del Ministero delle Finanze, aveva chiesto: in via principale, l’accertamento del diritto allo scorrimento della graduatoria e alla conseguente attribuzione della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato con decorrenza dal primo incarico conferito; in via subordinata, la validità ed efficacia del contratto di lavoro a termine del 22 giugno 2012, la reintegra e il risarcimento dei danni. La Corte d’appello aveva rigettato le domande ritenendo ostativo un precedente giudicato amministrativo sfavorevole sul diritto allo scorrimento, osservando inoltre che la graduatoria era comunque ormai scaduta al 31 dicembre 2010 e che l’incarico del 22 giugno 2012 era stato conferito in base a una norma poi dichiarata incostituzionale. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sei motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di annullamento della revoca dell’incarico; 2) vizio di motivazione/violazione di legge per la medesima omessa pronuncia; 3) omesso esame della valenza del titolo abilitativo e della posizione di idoneo in concorso, sostenendo che la situazione del ricorrente fosse diversa da quella dei soggetti privi di titolo colpiti dalla sentenza Corte cost. n. 37/2015; 4) falsa applicazione del d.lgs. n. 165/2001 e del d.P.R. n. 150/1999, assumendo che l’idoneità non venisse meno per scadenza della graduatoria; 5) violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 165/2001 e del regolamento dell’Agenzia, sostenendo l’illegittimità della revoca dell’incarico e la continuità degli incarichi per quasi quindici anni; 6) violazione dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30 l. n. 87/1953, deducendo il limite del giudicato o dell’esaurimento del rapporto rispetto agli effetti della declaratoria di incostituzionalità e l’inapplicabilità, nel caso concreto, della sentenza costituzionale n. 37/2015.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi: il primo perché la Corte territoriale aveva comunque deciso sulla revoca anticipata e la censura difettava anche di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c.; il secondo perché il vizio di omessa pronuncia non può essere prospettato come difetto di motivazione o violazione di legge; il terzo perché la Corte d’appello aveva già esaminato la questione della valenza del titolo e, comunque, il motivo riguardava questioni giuridiche non riconducibili all’omesso esame di un fatto storico decisivo; il quarto perché non si confrontava con la ratio decidendi principale fondata sul giudicato amministrativo. Ha rigettato infondati il quinto e il sesto motivo: ha ribadito che i provvedimenti di conferimento di incarichi dirigenziali adottati in base a norme successivamente dichiarate incostituzionali sono nulli di diritto e che la declaratoria di illegittimità costituzionale ha effetto ex tunc, salvo i rapporti esauriti; nel caso concreto, l’incarico del 22 giugno 2012 era stato correttamente considerato improduttivo di effetti e revocabile, senza che la mancata impugnazione dell’atto o la scadenza dei termini potessero sanarne la nullità. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell’Amministrazione; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia deve essere dedotta come nullità della decisione per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente, con riproduzione o sintesi degli atti rilevanti.

  • art. 360 c.p.c.

    comma primo, nn. 3, 4 e 5

    Il ricorso per cassazione deve ricondurre chiaramente le doglianze ai vizi tipici previsti dalla norma; l’omesso esame di questioni giuridiche non integra il vizio di cui al n. 5.

  • d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato per escludere la possibilità di conferire incarichi dirigenziali in contrasto con la disciplina generale e per valutare la legittimità degli incarichi a termine.

  • d.P.R. n. 150/1999

    Invocato dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta non decisiva rispetto alla ratio del giudicato amministrativo.

  • artt. 19 e 21 d.lgs. n. 165/2001

    Sono richiamati come disciplina degli incarichi dirigenziali; la Corte li considera nel contesto della legittimità/illegittimità degli incarichi conferiti ai funzionari.

  • art. 24 del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate

    Norma regolamentare che consentiva incarichi dirigenziali a tempo determinato ai funzionari; la sua applicazione è stata travolta dalla declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina di base.

  • art. 8, comma 24, d.l. n. 16/2012

    Disposizione che autorizzava il conferimento di incarichi dirigenziali e faceva salvi i contratti già stipulati; dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con artt. 3, 51 e 97 Cost.

  • d.l. n. 150/2013

    La Corte richiama la proroga dei termini collegata alla disciplina sugli incarichi dirigenziali, poi dichiarata costituzionalmente illegittima in via consequenziale.

  • d.l. n. 192/2014

    Ulteriore proroga del termine, anch’essa travolta dalla declaratoria di illegittimità costituzionale per effetto consequenziale.

  • art. 136 Cost.

    La declaratoria di illegittimità costituzionale produce effetti erga omnes e rende la norma non applicabile nei limiti dei rapporti non esauriti.

  • art. 30 l. n. 87/1953

    Richiamato dal ricorrente in tema di effetti della pronuncia costituzionale sui rapporti giuridici.

  • art. 27 l. n. 87/1953

    Consente alla Corte costituzionale di dichiarare l’illegittimità consequenziale di disposizioni strettamente connesse a quelle censurate.

  • art. 16, comma 8, d.l. n. 98/2011

    I provvedimenti in materia di personale adottati in base a disposizioni poi dichiarate illegittime sono nulli di diritto e la situazione preesistente va ripristinata dalla pubblicazione della sentenza costituzionale.

  • art. 3 Cost.

    Parametro costituzionale posto a base della declaratoria di illegittimità della disciplina sugli incarichi dirigenziali.

  • art. 51 Cost.

    Parametro costituzionale posto a base della declaratoria di illegittimità della disciplina sugli incarichi dirigenziali.

  • art. 97 Cost.

    Parametro costituzionale posto a base della declaratoria di illegittimità della disciplina sugli incarichi dirigenziali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omessa pronuncia va dedotto come nullità della decisione ex art. 112 c.p.c. e non può essere validamente prospettato come semplice difetto di motivazione o violazione di legge.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: quando si lamenta un’omessa pronuncia occorre indicare e riprodurre in modo adeguato il contenuto dell’atto di appello o dell’atto processuale rilevante.
  • L’omesso esame censurabile ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non una questione giuridica o una valutazione di diritto già affrontata dal giudice di merito.
  • Se la decisione impugnata si fonda su una ratio decidendi autonoma e decisiva, il ricorso deve confrontarsi con quella ratio; in difetto, la censura è inidonea.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale elimina la norma con efficacia ex tunc, ma non travolge i rapporti definitivamente esauriti; nei rapporti non esauriti i provvedimenti adottati sulla base della norma caducata sono nulli di diritto.
  • La scadenza della graduatoria concorsuale preclude lo scorrimento quando, al momento del conferimento dell’incarico, la graduatoria abbia già perso efficacia per legge, senza che possano rilevare aspettative soggettive o il numero degli idonei precedenti.
  • L’atto di conferimento di un incarico dirigenziale fondato su una disposizione successivamente dichiarata incostituzionale è improduttivo di effetti e l’amministrazione deve ripristinare la situazione preesistente, indipendentemente dalla mancata impugnazione dell’atto stesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOrario di lavoro e ferie
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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