Cassazione Civile, Ordinanza n. 10545/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (coniugi)
La controversia
La controversia origina da un'azione revocatoria ordinaria promossa da una creditrice di uno dei coniugi per far dichiarare inefficace, nei propri confronti, il trasferimento del 50% di alcuni immobili effettuato dal debitore all'altro coniuge nell'ambito di un accordo di separazione consensuale omologata. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo che l'atto non fosse dovuto, che fosse a titolo gratuito, e che ricorressero eventus damni e scientia damni. In cassazione i coniugi hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 2901, comma 3, c.c., sostenendo che il trasferimento avesse natura solutoria/compensativa, fosse atto dovuto e dunque sottratto a revocatoria; 2) violazione delle regole sulle presunzioni (art. 2729 c.c.) per avere desunto la scientia damni da un solo elemento indiziario ritenuto inidoneo; 3) omesso esame di fatti decisivi sulla situazione debitoria e sul regolare pagamento iniziale del prezzo; 4) vizio di motivazione ex art. 132 c.p.c. per difetto di esplicitazione del ragionamento probatorio sulla scientia damni; 5) violazione di norme costituzionali e dell'autonomia negoziale per l'effetto espansivo della soluzione adottata; 6) violazione dell'art. 2901 c.c. per avere qualificato il trasferimento come atto gratuito, nonostante la possibile sistemazione solutorio-compensativa dei rapporti patrimoniali tra coniugi; 7) censura sulle spese di primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il sesto motivo; ha accolto il secondo e il quarto motivo, assorbendo il terzo, il quinto e il settimo; ha quindi cassato la sentenza d'appello in relazione ai motivi accolti e rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il sesto motivo, ritenendo ammissibile la revocatoria del trasferimento immobiliare eseguito in attuazione degli accordi di separazione consensuale e non condivisibile la censura sulla qualificazione dell'atto come gratuito. Ha invece accolto il secondo e il quarto motivo perché la Corte territoriale aveva desunto la scientia damni da un solo indizio (l'attività imprenditoriale del debitore nel settore nautico) senza verificare in modo adeguato se tale elemento fosse grave e preciso e senza una motivazione sufficiente sul passaggio inferenziale. Sono stati dichiarati assorbiti il terzo, il quinto e il settimo motivo. Ne è seguita la cassazione con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'atto compiuto in esecuzione di un accordo di separazione consensuale può essere assoggettato ad azione revocatoria quando l'accordo è espressione della libera determinazione del coniuge e non costituisce, di per sé, fonte di un obbligo idoneo a sottrarlo alla revocatoria; non rileva lo scopo ulteriore dell'atto se esso incide sul patrimonio del debitore.
La prova presuntiva richiede che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; anche un solo indizio può essere sufficiente solo se dotato di tali caratteristiche e se il ragionamento del giudice è adeguatamente motivato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge, distinta dall'erronea ricostruzione della fattispecie concreta.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro usato per censurare l'omesso esame di fatti decisivi e il vizio motivazionale sulla ricostruzione della scientia damni.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione deve rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; la censura riguardava il difetto di esplicitazione del percorso inferenziale.
La censura sulle spese è stata assorbita dall'accoglimento dei motivi principali.
art. 3 Cost.
Invocato dai ricorrenti a sostegno della censura di irragionevolezza dell'effetto generalizzante attribuito alla decisione.
art. 41 Cost.
Invocato dai ricorrenti in relazione alla libertà di iniziativa economica e alla disponibilità dei beni.
art. 42 Cost.
Invocato dai ricorrenti in relazione al diritto di proprietà e alla libertà di disporre dei propri beni.
Invocato dai ricorrenti a tutela dell'autonomia contrattuale nella sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi.
Massime di principio
- Il trasferimento immobiliare eseguito in forza di patti di separazione consensuale omologata può essere revocato ai sensi dell'art. 2901 c.c., perché l'accordo separativo non è, di regola, una fonte autonoma e intangibile di obbligo verso i terzi creditori, ma parte dell'operazione negoziale revocabile.
- La natura eventualmente solutoria o compensativa dell'attribuzione patrimoniale tra coniugi non esclude automaticamente la revocatoria quando l'atto incide sulla garanzia patrimoniale del debitore e il creditore non è estraneo alla valutazione dell'effetto dispositivo.
- In tema di revocatoria, la scientia damni non può essere affermata in modo apodittico sulla base di un unico elemento indiziario privo di verifica circa gravità e precisione; il giudice deve spiegare il ragionamento inferenziale che collega il fatto noto al fatto ignoto.
- La violazione dell'art. 2729 c.c. si configura quando il giudice di merito utilizza presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, oppure quando la motivazione non consente di comprendere perché l'indizio ritenuto decisivo sia idoneo a fondare la conclusione.
- In sede di legittimità, la censura per violazione di legge non può essere usata per contestare soltanto la ricostruzione del fatto concreto: se si contesta la valutazione delle risultanze istruttorie, il vizio va ricondotto alla motivazione nei limiti consentiti dal codice di rito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10429/2025 del 22/04/2025
- ordinanza_civile · 22 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10430/2025 del 22/04/2025
- ordinanza_civile · 22 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10431/2025 del 22/04/2025
- ordinanza_civile · 22 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10432/2025 del 22/04/2025
- ordinanza_civile · 22 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10433/2025 del 22/04/2025
- ordinanza_civile · 22 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10434/2025 del 22/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →