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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20562/2022 del 27/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La società bancaria aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento per un credito complessivo derivante da rapporto di conto corrente e concessione di fido, domandando l’ammissione in parte in via privilegiata e in parte in via chirografaria. La domanda era stata respinta dal giudice delegato per asserita mancanza degli estratti conto integrali sino alla chiusura del rapporto e per difetto di data certa opponibile al fallimento dei contratti. In sede di opposizione il Tribunale di Catania, pur riconoscendo che i documenti contrattuali prodotti avevano data certa, ha confermato il rigetto ritenendo ancora mancante l’estratto conto dell’ultimo periodo fino al fallimento e giudicando inidoneo un documento prodotto dalla banca come estratto del conto corrente di debito. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto, da un lato, violazione di norme codicistiche e bancarie in tema di estratto conto, prova del credito e obblighi informativi; dall’altro, nullità del decreto per vizio radicale di motivazione, sostenendo che il documento prodotto dovesse essere considerato un estratto conto finale idoneo a integrare gli altri estratti e che il tribunale avesse illegittimamente trasformato la produzione di tutti gli estratti in una regola legale assoluta.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che le norme invocate non definiscono in modo vincolante la nozione di estratto conto né impongono una disciplina probatoria rigida nell’accertamento del passivo. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il decreto impugnato era carente di una motivazione effettiva e pertinente sul perché il documento finale prodotto dalla banca non potesse valere come estratto conto idoneo a integrare la prova del credito. La Corte ha censurato il fatto che il tribunale avesse trattato la produzione di tutti gli estratti conto come una regola legale astratta, anziché come esito del prudente apprezzamento del materiale probatorio complessivo. In conseguenza, ha cassato il decreto e rinviato al Tribunale di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1832 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 1857 c.c. e alle norme bancarie, non è stato ritenuto fonte di una nozione legale vincolante di estratto conto ai fini dell’accertamento del passivo.

  • art. 1857 c.c.

    Richiamato per la disciplina del conto corrente bancario, ma non considerato attributivo di una definizione normativa dell’estratto conto idonea a fondare la censura di violazione di legge.

  • art. 50 T.U.B.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha escluso che la norma offra una nozione vincolante di estratto conto rilevante per la prova del credito nell’insinuazione al passivo.

  • art. 119, comma 2, T.U.B.

    Richiamato in tema di comunicazioni periodiche bancarie; la Corte ha osservato che non contiene una disciplina definitoria dell’estratto conto.

  • art. 119, comma 3, T.U.B.

    Richiamato insieme al comma 2; non ritenuto idoneo a fondare una regola legale assoluta sulla prova degli estratti conto.

  • art. 99 legge fall.

    Richiamato in relazione al procedimento di opposizione allo stato passivo, senza che ne fosse tratto un criterio probatorio rigido sulla documentazione contabile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del primo motivo, respinto perché la censura non individuava una vera violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro del secondo motivo, accolto per radicale vizio di motivazione del decreto.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Richiamato per la corretta produzione e localizzazione del documento contabile nel ricorso per cassazione.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione al deposito del documento riprodotto nel ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nell’accertamento del passivo fallimentare, la valutazione della documentazione contabile prodotta dal creditore non può essere sostituita da una regola astratta secondo cui la mancata produzione di tutti gli estratti conto comporta automaticamente il rigetto della domanda.
  • Le norme che disciplinano conto corrente bancario, comunicazioni periodiche e prova documentale del credito non fissano una nozione legale univoca di estratto conto tale da vincolare il giudice nella qualificazione del documento prodotto.
  • Se il giudice ritiene inidoneo un documento contabile come estratto conto finale, deve spiegare in modo concreto e pertinente perché le sue caratteristiche impediscano di integrarlo con la restante documentazione e di fondare l’accertamento del credito.
  • La prova del credito insinuato al passivo va desunta da una valutazione complessiva e prudente del materiale probatorio disponibile, non da automatismi formali sganciati dalla concreta funzione probatoria del documento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoConto correnteImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicato

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