Cassazione Penale, Sentenza n. 6966/2022 del 28/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per insufficienza e lacunosità del materiale probatorio circa la responsabilità penale dell'imputato (si censura la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e degli operanti, e la mancata prova della condotta causalmente efficiente attribuita all'Asy); vizio di qualificazione del fatto (si sostiene che la condotta sarebbe al più tentativo di furto, art. 624/625 c.p., e non rapina); doglianza sul trattamento sanzionatorio per violazione dell'art. 133 c.p. (mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, mancata motivazione adeguata e sproporzione della pena).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito, in primo e secondo grado, abbiano formulato una valutazione conforme e logicamente coerente delle emergenze istruttorie (cd. doppia conforme) e che le doglianze del ricorrente si risolvano in un sindacato critico sul merito non consentito in sede di legittimità. Inoltre la Corte ha confermato la corretta qualificazione del reato in rapporto al concorso di persone (responsabilità per l'azione combinata dei concorrenti) e ha ritenuto motivata la determinazione della pena; ha quindi confermato la condanna dell'imputato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Norma richiamata per delimitare il sindacato di legittimità: la Corte evidenzia che la censura contestava la valutazione probatoria dei giudici di merito (fattuale) e non la sussunzione giuridica del fatto, rendendo la doglianza inammissibile.
Richiamato dalla difesa come parametro del canone probatorio (oltre ogni ragionevole dubbio); la Corte ha però precisato che la verifica del rispetto di tale canone in cassazione è possibile solo se emerge l'incongruenza manifesta e decisiva della motivazione.
Norma sul furto citata dalla difesa per sostenere diversa qualificazione del fatto; la Corte ha ritenuto inapplicabile la ricostruzione alternativa in presenza di concorso di persone e di attività combinata idonea a integrare il reato di rapina tentata.
Norma sulla rapina (e sue aggravanti) richiamata nel confronto tra le qualificazioni; la Corte ha confermato la qualificazione in termini di tentata rapina aggravata alla luce del contesto fattuale e del concorso.
Norma sui criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che, poiché la pena inflitta non fosse di gran lunga superiore alla media edittale, non fosse necessaria una motivazione particolarmente analitica oltre il richiamo ai criteri generali.
Norma che consente la condanna al pagamento alla Cassa delle Ammende; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente a versare Euro 3.000.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente le prove: le censure che si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili se i giudici di merito hanno motivato in modo coerente (principio della doppia conforme).
- Per impugnare utilmente in Cassazione la qualificazione giuridica del fatto occorre dimostrare un errore di sussunzione del fatto nella fattispecie astratta, non soltanto presentare una ricostruzione alternativa più plausibile.
- Nel concorso di persone ciascun partecipante può essere ritenuto responsabile per l'evento se la sua attività si è inserita con efficacia causale nell'azione combinata; non è necessario che ciascuno abbia compiuto personalmente l'azione tipica se c'è una comune impresa criminosa.
- Il principio del 'oltre ogni ragionevole dubbio' può essere censurato in sede di legittimità solo quando emerga una manifesta illogicità o contraddittorietà decisiva nella motivazione; la mera esistenza di ricostruzioni alternative, se affrontata e respinta dai giudici, non basta.
- Sulla determinazione della pena, se la misura inflitta non supera largamente la media edittale, può essere sufficiente una motivazione sintetica che richiami i criteri dell'art. 133 c.p.; una motivazione più ampia è invece necessaria quando la pena risulti significativamente più elevata rispetto alla media.
- Per contestare efficacemente la qualificazione in concorso o la tipicità di una condotta occorre mettere in luce lacune probatorie specifiche idonee a dimostrare l'assenza di collegamento causale o di volontà comune, non limitarsi a constatare omissioni o genericità nelle dichiarazioni di terzi.
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