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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38275/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 04/08/2022 che ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione fra il delitto associativo ex art. 416-bis c.p. e reati-fine (estorsioni tentate e consumate e una rapina) accertati in successiva sentenza. Si sostiene che Provenzano, in qualità di "capo decina", avesse programmato sin dall'ingresso nel sodalizio le condotte finalizzate al reperimento di fondi (a sostegno dei detenuti e delle loro famiglie) e che quindi detti reati siano parte del medesimo disegno criminoso; si rileva altresì che nella precedente sentenza era stata riconosciuta la continuazione con altra fattispecie e si contesta l'esclusione della rapina del 2013 nonostante l'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché mira a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità e ripropone doglianze non ammesse. Conferma che la continuazione tra reato associativo e reati-fine è possibile solo se emerge la preordinazione unitaria (programmazione) delle condotte al momento dell'ingresso nel sodalizio. Nel caso concreto il giudice dell'esecuzione ha motivatamente ritenuto assente prova della programmazione originaria: i reati della seconda sentenza risultano distanti nel tempo e nel luogo e legati ad eventi contingenti, non immaginabili al momento iniziale della partecipazione associativa. Perciò il diniego di riconoscere la continuazione è stato ritenuto corretto. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Fattispecie di associazione di tipo mafioso; la Corte precisa che la mera coincidenza di indole fra reati associativi e reati-fine non basta per la continuazione se non sussiste la programmazione unitaria precedente all'adesione

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente come parametro impugnatorio; la Corte ritiene il motivo inammissibile perché equivale a una richiesta di riconsiderazione di merito non consentita in cassazione

  • art. 7 L. n. 203 del 1991

    Aggravante contestata nella vicenda (alla rapina del 2013); la presenza dell'aggravante non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la programmazione originaria e quindi la continuità con il reato associativo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e al versamento di una somma alla cassa delle ammende per ricorso inammissibile; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata con riferimento al principio secondo cui la condanna alle spese pecuniarie per inammissibilità è giustificata se non si dimostra l'assenza di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità

Massime di principio

  • La continuazione tra delitto associativo (art. 416-bis) e reati-fine è ammessa solo se sussiste una preordinazione unitaria dei reati, programmata al momento dell'ingresso nel sodalizio; non è sufficiente la mera affinità di indole fra i reati
  • Devono emergere, anche nelle linee essenziali, elementi che dimostrino che i reati-fine furono deliberati originariamente (direttive, ruoli di comando, pianificazioni, istruzioni a "soldati") al momento dell'adesione al sodalizio
  • Reati commessi in tempi e luoghi diversi e scaturenti da eventi contingenti o non prevedibili al momento iniziale dell'associazione sono difficilmente riconducibili a un unico disegno criminoso e dunque non rientrano automaticamente in continuazione
  • In sede di cassazione non è consentita una rivalutazione del merito dei fatti: i motivi che chiedono una diversa valutazione probatoria o fattuale sono inammissibili se mascherano ricognizione di merito
  • Per sostenere efficacemente una richiesta di continuazione è utile produrre elementi concreti di programmazione antecedente (comunicazioni interne, ordini, attribuzione di compiti, prove di coordinamento operativo), nonché dimostrare prossimità temporale e territoriale delle condotte
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare specificamente la decisione che discorda dalla cognizione di merito, indicando perché le risultanze fattuali non dimostrano la programmazione originaria; tale motivazione, se adeguata, è difficilmente sovvertibile in cassazione

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