Sentenza del 19/02/2016 n. 3280 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al 1999, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato induttivamente il reddito, recuperando maggiori IRPEG, IVA e IRAP, oltre a sanzioni e interessi. L'accertamento si fondava sull'occultamento di ricavi mediante doppi preliminari di vendita con prezzi differenti, sull'emissione di fatture per operazioni inesistenti, sull'errata contabilizzazione di acconti e sulla sopravvalutazione delle rimanenze finali. La società sosteneva che l'accertamento induttivo fosse illegittimo perché la contabilità era formalmente regolare e perché le irregolarità non erano gravi, precise e concordanti.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso, mentre la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l'appello della società, ritenendo che la contabilità formalmente regolare impedisse l'accertamento induttivo. La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che la regolarità formale della contabilità non esclude, di per sé, il ricorso al metodo induttivo quando emergano elementi sostanziali idonei a renderla complessivamente inattendibile. La CTR aveva omesso di esaminare gli elementi decisivi indicati dall'Ufficio, tra cui i doppi preliminari, la sopravvalutazione delle rimanenze e le fatture per operazioni inesistenti. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d)
in deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito di impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili
L'accertamento induttivo è ammesso quando omissioni, indicazioni false o inesatte e irregolarità, anche formalmente non evidenti, siano così gravi, numerose e ripetute da rendere complessivamente inattendibile la contabilità. La regolarità formale non è quindi sufficiente a escludere il metodo induttivo.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2
Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie [...] anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti
In materia IVA l'Amministrazione può utilizzare documenti, dati, notizie e presunzioni semplici gravi, precise e concordanti anche quando la contabilità appare formalmente regolare.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5
La Corte ha esaminato sia la violazione o falsa applicazione delle norme sull'accertamento induttivo sia l'omessa motivazione su fatti decisivi e controversi.
Massime di principio
- La contabilità formalmente corretta, il bilancio regolare o il giudizio favorevole del commissario giudiziale non impediscono un accertamento induttivo se emergono elementi concreti di inattendibilità sostanziale.
- Il giudice tributario deve esaminare specificamente tutti gli indizi indicati dall'Amministrazione, come contratti paralleli, ricavi occultati, fatture inesistenti, errate classificazioni contabili e sopravvalutazioni delle rimanenze.
- Quando l'Ufficio dimostra, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, una possibile alterazione sostanziale della contabilità, l'onere di fornire una spiegazione alternativa e documentata ricade sul contribuente.
- L'accertamento induttivo non è legittimo per la sola presenza di irregolarità isolate o meramente formali: occorre che gli elementi complessivi siano idonei a compromettere l'attendibilità dell'intera contabilità.
- Una sentenza che si limiti ad affermare la regolarità formale delle scritture senza confrontarsi con gli elementi probatori decisivi è viziata per motivazione insufficiente o apparente e può essere cassata con rinvio.
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