Sentenza del 19/02/2016 n. 96 - Comm. Trib. Prov. Pavia
PROCESSO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - Ricorso tributario - Legittimato passivo e soggetto resistente - Notifica del ricorso ad un Ufficio diverso da quello che ha emanato l'atto - Inammissibilità - Possibilità di remissione in termini - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La notifica a un ufficio diverso da quello che ha emanato l'atto non può essere sanata mediante trasmissione d'ufficio all'ufficio competente. È stata inoltre esclusa la possibilità di remissione in termini quando siano già scaduti i termini per impugnare l'atto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso è stato notificato a un ufficio diverso da quello che aveva emanato l'atto impugnato. Tale errore riguarda l'individuazione del legittimato passivo e impedisce la regolare instaurazione del contraddittorio con l'ufficio effettivamente titolare del potere impositivo. Non è applicabile, nel processo tributario, la regola prevista dall'art. 2, comma 3, c.p.c. e dal d.P.R. 1199/1971 per i ricorsi amministrativi, secondo cui l'atto indirizzato a un organo incompetente della stessa amministrazione può essere trasmesso d'ufficio all'organo competente.
Norme richiamate
Art. 2, comma 3, c.p.c.
I ricorsi rivolti a organi diversi da quello competente ma appartenenti alla medesima amministrazione non sono soggetti a dichiarazione d'irricevibilità e sono trasmessi d'ufficio all'organo competente.
La regola, prevista per il processo civile e richiamata in materia di ricorsi amministrativi, non si applica al processo tributario per sanare la notifica del ricorso a un ufficio diverso da quello che ha emanato l'atto.
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
I ricorsi rivolti a organi diversi da quello competente ma appartenenti alla medesima amministrazione sono trasmessi d'ufficio all'organo competente.
La disciplina dei ricorsi amministrativi non consente di ritenere validamente instaurato il processo tributario quando il ricorso sia notificato all'ufficio tributario errato.
Massime di principio
- Nel processo tributario il ricorso deve essere notificato all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, in quanto è il soggetto legittimato passivamente e titolare del potere impositivo.
- La notifica a un ufficio diverso, anche se appartenente alla stessa amministrazione, può determinare l'inammissibilità del ricorso perché impedisce la corretta instaurazione del contraddittorio.
- Non si può presumere che l'ufficio destinatario errato trasmetta validamente il ricorso all'ufficio competente, salvo diversa specifica disciplina applicabile al caso concreto.
- La remissione in termini non è normalmente utilizzabile per sanare l'errore quando il termine per impugnare l'atto sia già scaduto.
- Prima di notificare un ricorso tributario è essenziale verificare con precisione l'ufficio che ha emesso l'atto e indicarlo come resistente.
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