Sentenza del 19/02/2016 n. 458 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Fattispecie penalmente rilevanti - reati tributari - conseguenze sui termini per l'attività di accertamento - raddoppio dei termini - novella normativa - d.lgs. n. 128/2015 - applicazione retroattiva - atti impositivi già notificati - non è possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa novella del 2015 non può essere applicata retroattivamente agli atti impositivi già notificati. La disciplina transitoria deve essere interpretata nel senso che sono fatti salvi gli effetti degli atti impositivi notificati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2015, anche se il raddoppio dei termini non sarebbe stato conforme alla nuova condizione relativa alla tempestività della denuncia penale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il raddoppio dei termini per l'accertamento tributario quando emergano fatti penalmente rilevanti ai sensi della normativa sui reati tributari. Il d.lgs. n. 128/2015 ha stabilito che il raddoppio opera solo se la denuncia all'Autorità giudiziaria è stata trasmessa entro gli ordinari termini di accertamento. La questione interpretativa consisteva nello stabilire se tale disciplina potesse applicarsi retroattivamente anche agli atti impositivi già notificati prima dell'entrata in vigore della novella.
Norme richiamate
D.lgs. n. 128/2015
La novella normativa prevede quale condizione per l'operatività del raddoppio dei termini che la denuncia all'Autorità giudiziaria sia stata trasmessa entro gli ordinari termini per l'attività di accertamento.
La norma introduce una condizione temporale per il raddoppio dei termini, ma la disciplina transitoria salva gli effetti degli atti impositivi già notificati prima della sua entrata in vigore.
Normativa sui reati tributari e sul raddoppio dei termini di accertamento
Fattispecie penalmente rilevanti - reati tributari - conseguenze sui termini per l'attività di accertamento - raddoppio dei termini.
La rilevanza penale della violazione può estendere i termini ordinari di accertamento, ma tale estensione è soggetta alle condizioni previste dalla disciplina applicabile ratione temporis.
Massime di principio
- Quando una novella normativa modifica i presupposti per il raddoppio dei termini di accertamento, occorre distinguere tra atti già notificati e atti ancora da notificare.
- La disciplina introdotta dal d.lgs. n. 128/2015 non travolge gli effetti degli atti impositivi già notificati prima della sua entrata in vigore, anche se non risultano conformi ai nuovi requisiti.
- Per gli atti successivi alla novella, il raddoppio dei termini richiede il rispetto della condizione della trasmissione tempestiva della denuncia penale entro gli ordinari termini di accertamento.
- In materia tributaria, le norme transitorie possono salvaguardare gli effetti degli atti già formati e notificati, limitando l'applicazione retroattiva di requisiti più favorevoli al contribuente.
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