Cassazione Civile, Ordinanza n. 11285/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che l'accordo conciliativo fuori udienza era valido e comprendeva anche il giudizio di cassazione in esame; ha inoltre preso atto della rinuncia al ricorso da parte della società. Ne ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 48, comma 2, d.lgs. 546/1992, compensando le spese e senza disporre il raddoppio del contributo unificato per mancanza dei presupposti.
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato innanzi al giudice tributario un avviso di accertamento per la rettifica dell'IMU relativa all'anno d'imposta 2013. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e la conferma in appello da parte della CTR della Campania, la società ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la parte ricorrente ha depositato un accordo conciliativo fuori udienza ex art. 48 d.lgs. 546/1992, sottoscritto anche dal Comune, relativo a più controversie pendenti e comprensivo del presente procedimento; nell'accordo la società ha inoltre rinunciato ai ricorsi ancora pendenti. La lite in cassazione è quindi venuta meno per intervenuta conciliazione totale e rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
comma 4; comma 4-bis; comma 2
La conciliazione fuori udienza si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo e tale disciplina si applica anche ai giudizi pendenti davanti alla Corte di cassazione; quando l'accordo definisce integralmente la controversia e vi è rinuncia al ricorso, sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando non ne ricorrono i presupposti, come nel caso di cessazione della materia del contendere per conciliazione e rinuncia.
Massime di principio
- Nel processo tributario la conciliazione fuori udienza può definire anche il giudizio di legittimità, purché l'accordo sia sottoscritto e comprenda la controversia pendente in cassazione.
- La rinuncia al ricorso, ove accompagnata da un accordo conciliativo totale tra le parti, determina la cessazione della materia del contendere.
- Quando la lite si estingue per conciliazione totale e rinuncia, le spese possono essere compensate e non si applica automaticamente il raddoppio del contributo unificato.
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