Cassazione Civile, Ordinanza n. 13474/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (liquidatore)
La controversia
Un creditore aveva chiesto l'insinuazione al passivo di una procedura di liquidazione dei beni ex L. n. 3/2012 per un credito di euro 16.000,00 a titolo di compenso per attività professionale. Il giudice delegato aveva confermato l'esclusione dalla massa passiva; il creditore aveva quindi proposto reclamo al Tribunale, che lo aveva dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo decorso il termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione inviata via PEC dalla cancelleria. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con un primo motivo, la violazione delle norme sul procedimento di reclamo sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla notificazione del provvedimento e non dalla comunicazione, poiché il procedimento avrebbe coinvolto più parti e sarebbe soggetto all'art. 739 c.p.c.; con un secondo motivo ha contestato la condanna alle spese, sostenendo che il procedimento camerale non avesse natura contenziosa e non consentisse la soccombenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nel reclamo avverso il provvedimento di definitiva formazione dello stato passivo nella procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-octies, comma 4, L. n. 3/2012, il termine di dieci giorni per proporre reclamo decorre dalla comunicazione integrale del provvedimento da parte del liquidatore, in applicazione del rinvio all'art. 739 c.p.c. tramite l'art. 10, comma 6, L. n. 3/2012. Poiché nel caso concreto il reclamo era stato depositato oltre tale termine, il Tribunale aveva correttamente dichiarato l'inammissibilità. È stato ritenuto infondato anche il secondo motivo, poiché il provvedimento camerale incideva su diritti soggettivi contrapposti e, pertanto, la condanna alle spese seguiva il principio di soccombenza. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14-octies, comma 4, L. n. 3/2012
Regola il reclamo avverso il provvedimento di definitiva formazione dello stato passivo nella procedura di liquidazione dei beni, con termine di dieci giorni.
art. 10, comma 6, L. n. 3/2012
Contiene il rinvio alla disciplina procedimentale degli artt. 737 c.p.c. e ss. in quanto applicabili.
Il rinvio a tale norma è compatibile con la decorrenza del termine di reclamo dalla comunicazione integrale del provvedimento da parte della cancelleria o del liquidatore.
Le spese seguono la soccombenza anche nel procedimento camerale quando la decisione incide su diritti soggettivi contrapposti.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
Sussistendone i presupposti, comporta l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel reclamo avverso la definitiva formazione dello stato passivo nelle procedure di sovraindebitamento, quando la disciplina speciale richiama l'art. 739 c.p.c., il termine di dieci giorni decorre dalla comunicazione integrale del provvedimento effettuata dalla cancelleria o dal liquidatore, senza necessità di notificazione a cura di ufficiale giudiziario.
- La struttura semplificata e deformalizzata delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento non consente di imporre forme di partecipazione più gravose di quelle previste dalla disciplina fallimentare, ove già la comunicazione del provvedimento è idonea a far decorrere il termine di impugnazione.
- Nel procedimento camerale, la condanna alle spese è ammissibile quando la decisione incide su posizioni di diritto soggettivo contrapposte; in tal caso, si applica il principio di soccombenza.
- La tardività del reclamo comporta la sua inammissibilità.
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