Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33798/2025 del 15/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettato l'appello avverso il diniego di revoca del sequestro preventivo disposto dal Gip di Palmi. Il sequestro era collegato al reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 per omessa presentazione della dichiarazione IVA per il 2017; importo inizialmente contestato euro 214.943,00, in sede di riesame quantificato in euro 66.348,67 dopo detrazione di crediti d'imposta. La difesa deduceva violazione degli artt. 17 e 21 DPR 633/1972 e carenza di motivazione, sostenendo che il Tribunale non avesse considerato la documentazione prodotta (registri/registro IVA, fatture di acquisto, consulenza contabile, missiva di Kuwait Petroleum) e che il giudice avesse impropriamente utilizzato presunzioni e dati dello spesometro. La difesa contestava inoltre la valutazione circa la necessità di autofatturazione in relazione a fatture ritenute esenti da IVA ed eccepiva la scarsa valenza probatoria della tabella della Guardia di Finanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 325 c.p.p., ritenendo che le doglianze fossero in sostanza un riesame dei fatti e della motivazione (critica sulla quantificazione e valutazione documentale) non consentito in cassazione per ordinanze di sequestro. Il giudice di merito era invece risultato sufficientemente motivato: il Tribunale aveva correttamente richiamato la mancanza delle fatture 2017 e la scarsa collaborazione dell'indagato nell'esibire la documentazione, nonché aveva preso in considerazione la questione dell'autofatturazione e valutato la missiva di Kuwait Petroleum. La ricostruzione della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate è stata ritenuta fondata su elementi probatori, non mera presunzione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma costitutiva del reato fiscale contestato (omessa presentazione della dichiarazione IVA), che costituisce il fondamento del sequestro preventivo per rilevante evasione fiscale

  • artt. 17 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamate dalla difesa per contestare il calcolo dell'IVA e la qualificazione delle operazioni; la Corte ha ritenuto però che, in mancanza della produzione delle fatture 2017, i registri del debitore non fossero sufficienti a dimostrare l'effettiva sussistenza dei crediti IVA invocati

  • art. 325 c.p.p., comma 1

    Limita il ricorso per cassazione avverso ordinanze su sequestro preventivo a vizi di legge: pertanto non è ammesso un normale riesame dei fatti o della valutazione delle prove; motivazione del Tribunale ritenuta adeguata, il ricorso perciò inammissibile

  • art. 616 c.p.p.

    Predispone le conseguenze economiche (spese e versamento alla Cassa delle ammende) in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata nella valutazione della responsabilità nella proposizione del ricorso; la Corte ha verificato che non sussistono elementi per ritenere la proposizione colposa del ricorso ma ha comunque disposto le conseguenze economiche previste

Massime di principio

  • In materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è limitato a questioni di diritto; non è ammesso un riesame libero dei fatti o delle valutazioni probatorie effettuate dal giudice di merito
  • La mancata produzione, da parte dell'indagato, della documentazione probatoria primaria (es. fatture di acquisto) indebolisce fortemente le sue prospettazioni difensive e può legittimare il sequestro su base indiziaria
  • I registri contabili forniti dal medesimo indagato hanno valore probatorio limitato se non corredati dalle fatture o da documenti terzi che ne confermino la veridicità
  • Se la difesa intende fondare la propria tesi sull'esistenza di fatture esenti o su operazioni che esonerano dall'autofatturazione, deve produrre prove specifiche e circostanziate relative al periodo oggetto di contestazione; lettere generiche di terzi potrebbero non essere ritenute idonee se non riferite esplicitamente all'anno pertinente
  • Le ricostruzioni contabili e gli accertamenti svolti da Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate possono avere valore indiziario significativo se motivati e supportati da elementi documentali; non sono automaticamente mere presunzioni
  • Per impugnare con successo un provvedimento di sequestro in cassazione occorre dimostrare una violazione di legge o un difetto motivazionale così radicale da rendere incomprensibile l'iter logico del giudice; critiche meramente probatorie o di valutazione dei fatti sono inammissibili

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.