Cassazione Penale, Ordinanza n. 00335/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che ne aveva affermato la responsabilità per truffa. Ha censurato la motivazione della decisione di merito deducendo, con due motivi, la contraddittorietà o l'assenza di motivazione e il travisamento della prova: in sostanza ha contestato la valutazione degli elementi probatori compiuta dai giudici di merito, proponendo una diversa lettura dei dati processuali e una diversa ricostruzione dei fatti. In particolare, secondo il ricorso, non sarebbe stato corretto attribuire rilievo agli elementi indiziari valorizzati in sentenza; inoltre si è contestato che l'invio per posta ordinaria dei solleciti di pagamento potesse valere quale notifica degli stessi. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze mirassero solo a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, e che il dedotto travisamento non avesse caratteri di decisività tali da scardinare l'intero ragionamento probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione delle prove e in una diversa lettura del compendio indiziario, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e immune dai vizi denunciati, valorizzando una convergenza di fonti indiziarie: l'intestazione formale del veicolo, la prova del suo effettivo utilizzo desunta da contravvenzioni stradali elevate personalmente all'imputato e la richiesta di demolizione dell'auto formulata circa un mese dopo l'ultima condotta illecita contestata. Quanto al travisamento della prova, la Corte ha escluso che la circostanza richiamata nel ricorso fosse decisiva o idonea a rendere illogico l'impianto motivazionale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È il reato oggetto dell'affermazione di responsabilità confermata in appello; la Corte non entra nel merito della tipicità, ma rileva che la motivazione di merito sulla sussistenza del reato è congrua e sorretta da corretti argomenti giuridici.
È richiamato dalla difesa per contestare la valutazione della prova; la Corte ribadisce che il controllo di legittimità non consente una rivalutazione del materiale probatorio né la sostituzione della propria lettura a quella dei giudici di merito.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito proporre una mera rivalutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione storica dei fatti, poiché il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudizio di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto mediante il confronto della sentenza impugnata con modelli alternativi di ragionamento desunti dall'esterno, ma solo nei limiti del controllo sulla tenuta logica interna della decisione.
- Il travisamento della prova è rilevante solo quando l'errore denunciato abbia carattere decisivo e sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione.
- In presenza di una motivazione di merito che valorizzi in modo coerente plurimi elementi indiziari convergenti, la censura che si limiti a contestare uno solo degli elementi o a proporne una diversa lettura non è idonea a fondare l'accoglimento del ricorso in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dall'art. 616 c.p.p.
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