Cassazione Penale, Ordinanza n. 24448/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo manifestamente infondati i motivi relativi al trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un procedimento per reati in materia di stupefacenti, in cui, dopo un primo annullamento con rinvio limitato all'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 309/1990, la Corte di appello di Catania ha escluso tale aggravante e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato le pene: per uno degli imputati anni 6 di reclusione per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990, per l'altro anni 5 e mesi 4 di reclusione per i medesimi reati, limitatamente ai capi rispettivamente indicati. I ricorsi per cassazione erano diretti esclusivamente contro il trattamento sanzionatorio: un motivo per il primo ricorrente e due motivi per il secondo, sostanzialmente sovrapponibili, con contestazione della misura della pena e dell'uso delle attenuanti generiche. La Corte rileva che le doglianze sono manifestamente infondate perché non specifiche e, nel merito, non evidenziano alcuna illegittimità nella nuova determinazione della pena, che ha comunque mitigato il trattamento sanzionatorio rispetto al primo giudice; viene esclusa ogni ipotesi di reformatio in peius e si osserva che la motivazione sulla non massima estensione delle attenuanti generiche è stata adeguatamente esplicitata. La difesa, in sostanza, contrapponeva valutazioni di merito non consentite in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 74, comma 4, d.P.R. 309/1990
aggravante ex art. 74, comma 4
L'aggravante è stata esclusa in sede di rinvio; la decisione di legittimità conferma che la sua eliminazione ha inciso sulla rideterminazione della pena.
reati ex art. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990
Sono le fattispecie contestate agli imputati nel procedimento relativo agli stupefacenti.
a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990
Norma richiamata tra le imputazioni per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990
Norma richiamata tra le imputazioni per detenzione/cessione di stupefacenti a fini di spaccio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera contrapposizione di una diversa valutazione di merito sulla quantificazione della pena o sull'ampiezza delle attenuanti generiche, quando la motivazione della sentenza impugnata sia razionale e non manifestamente illogica.
- La rideterminazione della pena conseguente a un annullamento con rinvio limitato a specifici punti non integra di per sé una reformatio in peius se la pena finale risulta comunque mitigata rispetto a quella originariamente inflitta dal primo giudice.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; in difetto, il ricorso è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
- L'esclusione o la non massima estensione delle attenuanti generiche è legittima quando il giudice di merito ne dia conto con motivazione autonoma e logicamente coerente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24436/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24439/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24441/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24442/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24443/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24444/2025 del 03/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →