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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6905/2022 del 25/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione deduceva la violazione di legge processuale in relazione all'art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p. per erronea applicazione della norma sulla specificità dei motivi di impugnazione. L'imputato contestava la dichiarazione di inammissibilità dell'appello sostenendo che i motivi erano sufficientemente specifici e proporzionati alla genericità della sentenza di primo grado. In primo grado Vincenzo Lanno era stato condannato per la contravvenzione di cui all'art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 110 (porto di strumento atto ad offendere) per aver portato fuori dalla propria abitazione una mazza in legno di 45 cm. In appello si erano dedotte, tra l'altro, l'omessa valutazione della giustificazione del possesso (la mazza sarebbe stata ricevuta in regalo lo stesso giorno e dimenticata nell'auto), la richiesta di applicazione dell'ipotesi attenuata per la ridotta potenzialità offensiva e le circostanze attenuanti generiche per comportamento collaborativo e assenza di pericolosità sociale. Il ricorso sosteneva che i motivi d'appello erano proporzionati alla scarsa e generica motivazione della sentenza di primo grado e dunque non potevano essere dichiarati inammissibili per genericità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Ha giudicato errata la declaratoria di inammissibilità dell'appello operata dalla Corte d'appello, rilevando che la sentenza di primo grado era motivata in modo assai generico (assenza di esame delle giustificazioni addotte sul possesso dell'oggetto e mancanza di motivazione sulla congruità della pena). Poiché l'onere di specificità dei motivi è proporzionale alla specificità della motivazione della decisione impugnata, l'atto d'appello non poteva essere dichiarato inammissibile. Conseguentemente la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.

    La norma disciplina l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi. La Corte ha interpretato che l'onere di specificità grava sull'impugnante ma è direttamente proporzionale alla specificità con cui le ragioni della decisione impugnata sono state esposte: se la sentenza impugnata è generica, l'appellante può limitarsi a rilievi meno dettagliati e l'appello non deve essere dichiarato inammissibile.

  • art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 110

    Norma penale che sanziona il porto di strumenti atti ad offendere. Nella vicenda è la disposizione normativa principale contestata in fatto (porto di una mazza in legno). La Cassazione non ha risolto il merito dell'applicazione delle attenuanti o dell'ipotesi attenuata, ma ha richiamato la necessità che il giudice di merito valuti e motivi adeguatamente giustificazioni, potenzialità offensiva, modalità di rinvenimento e circostanze personali.

  • Sez. Un., n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata in tema di specificità dei motivi: stabilisce che l'onere di specificità dell'impugnante è proporzionale alla specificità con cui le ragioni della decisione impugnata sono state esposte.

Massime di principio

  • L'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi va valutata tenendo conto della specificità della motivazione della decisione impugnata: sentenze molto generiche richiedono motivi d'appello meno dettagliati.
  • Se la sentenza di primo grado manca di ogni motivazione su punti decisivi (es. giustificazione del possesso, determinazione della pena), l'appellante non è obbligato a fornire una analisi iper-specifica: la genericità del provvedimento riduce l'onere di dettaglio degli argomenti impugnatori.
  • Il giudice di merito, prima di dichiarare inammissibile un gravame per genericità, deve confrontare la specificità dei motivi di appello con la chiarezza e completezza della motivazione del provvedimento impugnato; la valutazione meramente formale può essere annullata in Cassazione.
  • Quando la contestazione riguarda il porto di strumenti atti ad offendere, il giudice deve motivare espressamente la valutazione della giustificazione del possesso (es. dono, dimenticanza), la potenzialità offensiva dello strumento, le modalità di rinvenimento e le circostanze personali dell'imputato per decidere sull'eventuale applicazione di attenuanti o ipotesi attenuate.
  • La Corte di Cassazione può limitarsi a censurare la corretta applicazione delle regole processuali (es. inammissibilità per genericità) e disporre il rinvio per nuovo giudizio: ciò non risolve il merito, che dovrà essere nuovamente valutato dal giudice di rinvio con motivazione adeguata.

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