Cassazione Penale, Sentenza n. 37753/2025 del 19/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 28/05/2025 con cui il Tribunale di sorveglianza ha revocato la misura dell'affidamento al servizio sociale (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354) disposta nei confronti del ricorrente con ordinanza del 14/03/2024 per reiterate violazioni delle prescrizioni. Il ricorrente, per mezzo del difensore, denunciava violazione di legge (art. 125 c.p.p.) e vizio di motivazione per omessa pronuncia sull'istanza subordinata di concessione della detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che l'istanza di detenzione domiciliare fosse originariamente inammissibile perché la pena residua da espiare (due anni e sette mesi) supera il limite previsto dall'art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. (detenzione domiciliare ammessa fino a pena non superiore a due anni). Per l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Norma che disciplina l'affidamento al servizio sociale; la revoca della misura è stata motivata con reiterate e gravi violazioni delle prescrizioni previste da questa misura.
art. 47-ter, comma 1-bis, ordinamento penitenziario
«1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis.»
La disposizione fissa un limite massimo (2 anni) per l'applicazione della detenzione domiciliare ai fini dell'espiazione; poiché nel caso concreto la pena residua era di 2 anni e 7 mesi, la detenzione domiciliare risultava inapplicabile e quindi l'istanza subordinata era originariamente inammissibile.
Norma richiamata dal ricorrente per denunciare la violazione di legge; tuttavia la Corte ha ritenuto la questione di merito inammissibile per motivi sostanziali (inapplicabilità della detenzione domiciliare) rendendo irrilevante la censura procedurale.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Citata come principio secondo cui, in mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è possibile condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se la revoca di una misura alternativa (es. affidamento in prova) è basata su reiterate violazioni delle prescrizioni, il giudice può legittimamente revocare la misura.
- Quando il difensore presenta un'istanza subordinata di detenzione domiciliare, il giudice deve valutare immediatamente la sua ammissibilità alla luce dei limiti oggettivi di legge (art. 47-ter, comma 1-bis). Se la pena residua supera il limite (2 anni), l'istanza è inammissibile e la mancata pronuncia su di essa non determina necessariamente vizio dell'atto.
- Una censura procedurale (es. violazione dell'art. 125 c.p.p.) può essere dichiarata inammissibile se la questione sostanziale che il ricorrente intendeva sollevare è manifestamente improponibile per inapplicabilità delle norme sostanziali.
- In caso di inammissibilità del ricorso possono essere disposte la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo dimostrazione di assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità.
- Nelle impugnazioni contro revoche di misure alternative conviene verificare preliminarmente la sussistenza dei requisiti oggettivi per qualsiasi misura sostitutiva richiesta in via subordinata, perché l'assenza di tali requisiti comporta l'inammissibilità del rimedio.
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