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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22965/2025 del 09/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da un istituto di credito per l’ammissione di due crediti derivanti da contratti di mutuo: uno ipotecario e uno chirografario. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente l’opposizione, ritenendo che i finanziamenti avessero natura di mutuo di scopo e che la banca non avesse provato la concreta destinazione delle somme alla finalità pattuita; da ciò aveva tratto la nullità dei contratti e ammesso al passivo solo la quota capitale, senza interessi e accessori. La banca ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, denunciando violazione dell’art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell’onere della prova: secondo la ricorrente, nel mutuo di scopo non spetta al mutuante dimostrare l’effettiva finalizzazione delle somme, ma al mutuatario. La curatela fallimentare ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con tre motivi, relativi a pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, alla valutazione della prova documentale e ad asserite violazioni del contraddittorio; tali censure però sono rimaste assorbite.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell’istituto di credito, ritenendo errata in diritto la decisione del Tribunale sulla distribuzione dell’onere probatorio nel mutuo di scopo. Ha affermato che, in tale schema negoziale, è la parte mutuataria a dover provare la destinazione delle somme allo scopo contrattualmente programmato, poiché la realizzazione della finalità pattuita costituisce elemento integrante della causa del contratto e della prestazione dovuta dal mutuatario. Di conseguenza, il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia, che dovrà riesaminare la vicenda alla luce del principio di diritto enunciato. Il ricorso incidentale del fallimento è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Nel mutuo di scopo, l’onere di provare l’effettiva finalizzazione delle somme allo scopo pattuito grava sulla parte mutuataria, non sul mutuante.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata utilizzata come norma sul vizio denunciabile per violazione o falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato nel ricorso incidentale per lamentare la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 99 c.p.c.

    Invocato nel ricorso incidentale in relazione ai limiti del petitum e della domanda.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato nel ricorso incidentale con riguardo alla valutazione delle prove da parte del giudice.

  • art. 2704 c.c.

    Richiamato in relazione alla data certa della documentazione prodotta a prova dell’erogazione delle somme.

  • art. 101 c.p.c.

    Invocato nel ricorso incidentale per asserite violazioni del contraddittorio.

  • art. 50 T.u.b.

    Richiamato dal giudice di merito come ulteriore documento attestante l’erogazione della somma nel secondo finanziamento.

  • art. 11 d.l. n. 516/1994

    Richiamato dal giudice di merito quale base normativa del finanziamento finalizzato al consolidamento a medio termine delle passività.

Massime di principio

  • Nel mutuo di scopo la finalità programmata dalle parti integra la causa del contratto e assume rilievo essenziale nel sinallagma, poiché il mutuatario non si obbliga solo alla restituzione del capitale e al pagamento degli interessi, ma anche alla realizzazione dello scopo convenuto.
  • Quando il contratto di mutuo è qualificabile come mutuo di scopo, la prova della concreta destinazione delle somme alla finalità pattuita incombe sul mutuatario, quale soggetto tenuto a dare attuazione al programma negoziale.
  • L’erronea imputazione dell’onere della prova in materia di mutuo di scopo integra violazione dell’art. 2697 c.c. e comporta cassazione della decisione di merito che abbia fondato su tale presupposto la nullità del contratto o la limitazione del credito ammesso al passivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoMutuoInadempimentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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