Cassazione Penale, Ordinanza n. 18477/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Rieti per furto in abitazione aggravato. Con l'unico motivo ha contestato la motivazione relativa alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenerla integrata. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo si limitava a riproporre doglianze già esaminate e respinte in appello e che, in ogni caso, non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato la forzatura della grata di ferro di una porta finestra e i danni arrecati al cancello automatico e alla grata stessa.
Norme richiamate
art. 625, primo comma, n. 2, c.p.
L'aggravante è stata ritenuta configurabile in relazione alla forzatura della grata di ferro di una porta finestra e ai danni arrecati agli accessi dell'abitazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre, senza confronto critico, censure già dedotte in appello e già puntualmente disattese dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso è generico se non si misura specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e non indica in modo analitico le ragioni dell'asserito errore.
- L'aggravante contestata può essere ritenuta sussistente quando la condotta di accesso al bene comprenda la forzatura o effrazione di protezioni esterne dell'immobile, come grata o porta-finestra.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma determinata a favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18447/2026 del 22/05/2026
- ordinanza_penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18450/2026 del 22/05/2026
- ordinanza_penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18451/2026 del 22/05/2026
- ordinanza_penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18452/2026 del 22/05/2026
- ordinanza_penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18453/2026 del 22/05/2026
- ordinanza_penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18455/2026 del 22/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →