Cassazione Penale, Sentenza n. 17260/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative al 2017 per € 13.419,00. Tre motivi: (1) vizio di motivazione e errata applicazione dell'art. 2 comma 1-bis d.l. 463/1983 per presunta invalida notifica dell'avviso di regolarizzazione effettuata mediante raccomandata tornata per "compiuta giacenza" e per il rilievo che altre notifiche non possono sanare tale difetto; (2) errata applicazione della soglia di punibilità introdotta nel 2016 (soglia annua € 10.000) e mancato considerare che pagamenti ritardati delle retribuzioni potrebbero aver fatto ricadere l'obbligo di versamento in altro anno, riducendo l'omissione sotto la soglia; (3) errata applicazione dell'art. 99 comma 4 cod. pen. con riconoscimento ingiustificato della recidiva specifica reiterata nonostante la precedente condanna delittuosa fosse divenuta irrevocabile dopo la commissione del fatto.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato infondati il primo e il secondo motivo e fondato il terzo. In particolare: (i) ha ritenuto valida la notifica tramite raccomandata anche se risultata in "compiuta giacenza", salvo prova, da parte del destinatario, di una impossibilità involontaria e duratura a ricevere la comunicazione; (ii) ha confermato che la soglia di € 10.000 è elemento caratterizzante del reato e si calcola annualmente a partire da gennaio: una volta superata la soglia si ha un reato unitario a consumazione prolungata e le successive omissioni nello stesso anno non costituiscono nuovi reati; il ricorrente non ha dimostrato che i pagamenti tardivi avrebbero ridotto l'omissione sotto la soglia; (iii) ha invece accolto il terzo motivo perché la condanna precedente utilizzata per fondare la recidiva è divenuta irrevocabile nel 2020, quindi successiva alla commissione del reato oggetto del processo, e non poteva concorrere a formare la recidiva. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata limitatamente al punto relativo alla recidiva e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo giudizio e per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in l. 11 novembre 1983, n. 638
La norma prevede che l'omesso versamento delle ritenute è reato solo se l'importo omesso supera € 10.000 annui; la Corte la interpreta come fattispecie a consumazione progressiva: il superamento della soglia nell'anno produce un reato unitario a consumazione prolungata e le successive omissioni nello stesso anno sono momenti esecutivi dello stesso reato
Applicata in tema di recidiva: la recidiva richiede che la condanna precedente sia divenuta definitiva prima della commissione del nuovo fatto; se la precedente irrevocabilità sopravviene dopo, non può concorrere a formare la recidiva
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione sollevati dall'imputato; la Corte ha valutato tali motivi secondo i criteri di merito e ammissibilità previsti
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 3, comma 6
Ha depenalizzato in parte la fattispecie disponendo la soglia annua di punibilità di € 10.000 e la sanzione amministrativa per importi inferiori; la Corte ne evidenzia l'effetto di trasformare il superamento della soglia in elemento costitutivo del reato
l. 24 novembre 1981, n. 689 (richiamata sul regime delle notifiche)
La Corte ricorda che le notifiche relative all'avviso di accertamento non seguono il regime della L. 689/1981 né quello delle notificazioni del codice di procedura penale, potendo avvenire anche a mezzo servizio postale; la raccomandata con compiuta giacenza produce presunzione di conoscenza
Massime di principio
- La notificazione tramite raccomandata, anche se risultata in "compiuta giacenza", è normalmente valida e produce una presunzione di conoscenza da parte del destinatario salvo che quest'ultimo provi, in modo concreto e non colpevole, di essere stato impossibilitato a ricevere la comunicazione
- La soglia annua di € 10.000 prevista per il reato di omesso versamento delle ritenute è un elemento caratterizzante della fattispecie: il calcolo è annuale (da gennaio a dicembre) e, una volta superata la soglia, le omissioni successive nello stesso anno costituiscono espansione del medesimo reato a consumazione prolungata e non reati autonomi
- Documenti informatici ufficiali come i modelli Uniemes/Inps, basati sulle denunce fornite dal contribuente, possono costituire prova piena della corresponsione delle retribuzioni e dunque della misura del debito contributivo
- Per l'applicazione della recidiva è necessario che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione del nuovo fatto: una condanna divenuta irrevocabile dopo l'evento successivo non può essere usata per aggravare la posizione con la recidiva
- In caso di annullamento parziale per vizio nella declaratoria della recidiva, la procedura tipica è il rinvio ad altra sezione della Corte territoriale per nuovo giudizio e ricalcolo della pena, con mantenimento del resto della sentenza se non contestato
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