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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17260/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative al 2017 per € 13.419,00. Tre motivi: (1) vizio di motivazione e errata applicazione dell'art. 2 comma 1-bis d.l. 463/1983 per presunta invalida notifica dell'avviso di regolarizzazione effettuata mediante raccomandata tornata per "compiuta giacenza" e per il rilievo che altre notifiche non possono sanare tale difetto; (2) errata applicazione della soglia di punibilità introdotta nel 2016 (soglia annua € 10.000) e mancato considerare che pagamenti ritardati delle retribuzioni potrebbero aver fatto ricadere l'obbligo di versamento in altro anno, riducendo l'omissione sotto la soglia; (3) errata applicazione dell'art. 99 comma 4 cod. pen. con riconoscimento ingiustificato della recidiva specifica reiterata nonostante la precedente condanna delittuosa fosse divenuta irrevocabile dopo la commissione del fatto.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato infondati il primo e il secondo motivo e fondato il terzo. In particolare: (i) ha ritenuto valida la notifica tramite raccomandata anche se risultata in "compiuta giacenza", salvo prova, da parte del destinatario, di una impossibilità involontaria e duratura a ricevere la comunicazione; (ii) ha confermato che la soglia di € 10.000 è elemento caratterizzante del reato e si calcola annualmente a partire da gennaio: una volta superata la soglia si ha un reato unitario a consumazione prolungata e le successive omissioni nello stesso anno non costituiscono nuovi reati; il ricorrente non ha dimostrato che i pagamenti tardivi avrebbero ridotto l'omissione sotto la soglia; (iii) ha invece accolto il terzo motivo perché la condanna precedente utilizzata per fondare la recidiva è divenuta irrevocabile nel 2020, quindi successiva alla commissione del reato oggetto del processo, e non poteva concorrere a formare la recidiva. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata limitatamente al punto relativo alla recidiva e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo giudizio e per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in l. 11 novembre 1983, n. 638

    La norma prevede che l'omesso versamento delle ritenute è reato solo se l'importo omesso supera € 10.000 annui; la Corte la interpreta come fattispecie a consumazione progressiva: il superamento della soglia nell'anno produce un reato unitario a consumazione prolungata e le successive omissioni nello stesso anno sono momenti esecutivi dello stesso reato

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Applicata in tema di recidiva: la recidiva richiede che la condanna precedente sia divenuta definitiva prima della commissione del nuovo fatto; se la precedente irrevocabilità sopravviene dopo, non può concorrere a formare la recidiva

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione sollevati dall'imputato; la Corte ha valutato tali motivi secondo i criteri di merito e ammissibilità previsti

  • d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 3, comma 6

    Ha depenalizzato in parte la fattispecie disponendo la soglia annua di punibilità di € 10.000 e la sanzione amministrativa per importi inferiori; la Corte ne evidenzia l'effetto di trasformare il superamento della soglia in elemento costitutivo del reato

  • l. 24 novembre 1981, n. 689 (richiamata sul regime delle notifiche)

    La Corte ricorda che le notifiche relative all'avviso di accertamento non seguono il regime della L. 689/1981 né quello delle notificazioni del codice di procedura penale, potendo avvenire anche a mezzo servizio postale; la raccomandata con compiuta giacenza produce presunzione di conoscenza

Massime di principio

  • La notificazione tramite raccomandata, anche se risultata in "compiuta giacenza", è normalmente valida e produce una presunzione di conoscenza da parte del destinatario salvo che quest'ultimo provi, in modo concreto e non colpevole, di essere stato impossibilitato a ricevere la comunicazione
  • La soglia annua di € 10.000 prevista per il reato di omesso versamento delle ritenute è un elemento caratterizzante della fattispecie: il calcolo è annuale (da gennaio a dicembre) e, una volta superata la soglia, le omissioni successive nello stesso anno costituiscono espansione del medesimo reato a consumazione prolungata e non reati autonomi
  • Documenti informatici ufficiali come i modelli Uniemes/Inps, basati sulle denunce fornite dal contribuente, possono costituire prova piena della corresponsione delle retribuzioni e dunque della misura del debito contributivo
  • Per l'applicazione della recidiva è necessario che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione del nuovo fatto: una condanna divenuta irrevocabile dopo l'evento successivo non può essere usata per aggravare la posizione con la recidiva
  • In caso di annullamento parziale per vizio nella declaratoria della recidiva, la procedura tipica è il rinvio ad altra sezione della Corte territoriale per nuovo giudizio e ricalcolo della pena, con mantenimento del resto della sentenza se non contestato

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