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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39750/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato di estorsione commesso nei confronti di Di Giuseppe Graziano. I motivi: (1) censura di inutilizzabilità della deposizione del teste di polizia giudiziaria Carriero (presunta dichiarazione de relato) e della trascrizione di una conversazione ambientale acquisita senza autorizzazione (richiamo agli artt. 195, comma 4, e 266 e segg. c.p.p.); (2) vizio di motivazione sulla mancata prova della minaccia come elemento oggettivo dell'estorsione; (3) dedotta erronea configurazione di più reati estorsivi anziché di un unico fatto continuato; (4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti rispetto alla recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Motivazione: i motivi sono risultati generici o inammissibili. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che la condanna fosse fondata primariamente sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili e sufficienti a sostenere la responsabilità anche senza la deposizione del poliziotto o la registrazione; in ogni caso la Corte ha rilevato carenza di specificità nel concorrente per indicare gli atti viziati e la loro incidenza decisiva. Il secondo motivo è stato ritenuto generico poiché la sentenza aveva adeguatamente ricostruito la minaccia e il suo effetto intimidatorio. Il terzo motivo è stato escluso poiché la questione non era stata dedotta in appello e richiederebbe accertamenti di fatto vietati in cassazione (art. 606, comma 3 c.p.p.). Il quarto motivo è stato considerato infondato perché la Corte di appello aveva effettuato il bilanciamento richiesto dall'art. 133 c.p.

Norme richiamate

  • art. 195, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 195, comma 4, cod. proc. pen.

    Disciplina l'utilizzabilità delle dichiarazioni di persone che riferiscono notizie apprese dalla persona offesa; la Corte ha ritenuto che il teste Carriero avesse riferito fatti da lui direttamente percepiti e, comunque, che la sentenza poggiasse soprattutto sulla dichiarazione della vittima, idonea da sola a sostenere la condanna

  • artt. 266 e segg. cod. proc. pen.

    artt. 266 e segg. cod. proc. pen.

    Regolano intercettazioni e acquisizione di conversazioni; la mancanza di autorizzazione può rendere una registrazione inutilizzabile, ma se le risultanze residue sono sufficienti la loro esclusione risulta non decisiva

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Limita la cognizione della Corte di cassazione su questioni di fatto: non è consentito riesaminare accertamenti probatori che richiedano valutazioni di fatto non dedotte in appello; perciò il terzo motivo, idoneo a richiedere verifiche di fatto, è inammissibile

  • art. 133 cod. pen.

    Stabilisce i criteri per il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente considerato e motivato tale bilanciamento, giustificando il mancato prevalere delle attenuanti

Massime di principio

  • In cassazione l'eccezione di inutilizzabilità di atti o dichiarazioni deve indicare specificamente gli atti affetti dal vizio e dimostrarne l'incidenza decisiva sul complesso probatorio; altrimenti il motivo è generico e inammissibile.
  • La deposizione di un poliziotto che riferisca fatti percepiti direttamente ha valore diverso da una mera dichiarazione de relato; tuttavia la dichiarazione della persona offesa, se ritenuta credibile e riscontrata, può essere sufficiente a fondare la condanna.
  • Registrazioni o intercettazioni acquisite senza le necessarie autorizzazioni possono essere contestate come inutilizzabili, ma la loro esclusione è rilevante solo se la rimozione altera il giudizio di resistenza delle prove; se le rimanenti risultanze sono sufficienti, la condanna può restare invariata.
  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per nuovi accertamenti di fatto: questioni non dedotte in appello o che richiedono riesame probatorio sono inammissibili in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • Nel contestare la motivazione sull'applicazione delle circostanze attenuanti o della recidiva, è necessario confrontarsi direttamente con la disamina operata dal giudice di merito e dimostrare specificamente l'errore nel bilanciamento richiesto dall'art. 133 c.p.

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