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Ordinanza

Ordinanza n. 1563/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. del Decreto del Prefetto della Provincia di Napoli prot. n. -OMISSIS- con cui è stata emessa informazione antimafia interdittiva nei confronti della ditta -OMISSIS-; 2. dell’Ordinanza Dirigenziale n. -OMISSIS- del Comune di Castellammare di Stabia, con la quale è stato disposto il divieto di prosecuzione dell’attività, in uno con il verbale di inottemperanza ed atto di diffida a provvedere alla sospensione dell’attività; 3. della nota della Questura di Napoli n. -OMISSIS-, richiamata nel provvedimento interdittivo e mai conosciuta dalla ricorrente, con cui è stata avanzata la proposta di adozione del provvedimento interdittivo; 4. del verbale della seduta del Gruppo Ispettivo Antimafia (G.I.A.) del -OMISSIS-, parimenti richiamato e mai conosciuto; 5. di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15 maggio 2026: 1. del nuovo provvedimento di informazione antimafia interdittiva emesso dalla Prefettura di Napoli in data-OMISSIS-; 2. dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Castellammare di Stabia n.-OMISSIS-, con cui sono stati disposti il divieto di prosecuzione dell’attività e la revoca dei titoli abilitativi all’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nei confronti della ditta individuale della ricorrente; 3. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi, per quanto di ragione, i verbali del Gruppo Interforze Antimafia (G.I.A.) n. -OMISSIS-, nonché la nota della Questura di Napoli n. -OMISSIS-, richiamati nel provvedimento prefettizio del -OMISSIS- ma non allegati.

Giustizia amministrativa202506977

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia interdittiva, nonché provvedimenti comunali di divieto di prosecuzione dell'attività e revoca dei titoli abilitativi al commercio su aree pubbliche

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ditta individuale ha impugnato l'informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Napoli, i successivi atti comunali conseguenti di divieto di prosecuzione dell'attività, diffida e revoca dei titoli abilitativi, nonché gli atti istruttori e presupposti richiamati ma non conosciuti. Con motivi aggiunti è stata contestata una nuova interdittiva prefettizia, adottata in sostituzione o emendazione della precedente, deducendo l'illegittimità del giudizio di permeabilità dell'impresa alle consorterie criminali e l'insussistenza dei presupposti per non limitare gli effetti della misura ai sensi dell'art. 94, comma 1, d.lgs. n. 159/2011. È stata chiesta la sospensione cautelare degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che la nuova interdittiva, pur emendando la precedente per avere omesso la valutazione relativa alla possibile limitazione degli effetti della misura ai sensi dell'art. 94, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, ribadisca un quadro indiziario composto da plurimi e gravi elementi di controindicazione antimafia, tale da rendere prima facie verosimile il giudizio prognostico prefettizio sulla permeabilità dell'impresa alla criminalità organizzata. La valutazione prefettizia è stata considerata espressione di ampia discrezionalità e, nella fase cautelare, adeguatamente e specificamente motivata, non apparendo affetta da manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità evidente, travisamento dei fatti o grave deficit istruttorio. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto prevalente l'interesse dell'Amministrazione alla tutela dell'ordine pubblico e alla prevenzione della contaminazione dell'attività economica da parte della criminalità organizzata, anche in ragione del grave quadro emerso dall'indagine concernente la penetrazione sistemica di un clan nel comparto dei servizi economici collegati a eventi sportivi. È stata inoltre valorizzata la prossimità dell'udienza pubblica di merito, fissata per il 21 ottobre 2026. L'udienza è stata confermata e le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 94, comma 1, d.lgs. n. 159/2011

    possibile limitazione dell’efficacia della misura ostativa sull’attività dell’impresa ricorrente

    La valutazione prefettizia sull'applicazione della limitazione degli effetti della misura ostativa è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile in sede cautelare in presenza di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità evidente, travisamento dei fatti o grave deficit istruttorio.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda di tutela cautelare esaminata dal TAR.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudizio prefettizio di permeabilità di un'impresa alla criminalità organizzata appare assistito da fumus boni iuris quando sia fondato su plurimi e gravi indici di controindicazione antimafia e sia sorretto da una motivazione specifica e coerente.
  • La valutazione prefettizia relativa alla possibile limitazione degli effetti dell'interdittiva antimafia ai sensi dell'art. 94, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 rientra in un'ampia discrezionalità amministrativa e, nella fase cautelare, non è censurabile in assenza di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità evidente, travisamento dei fatti o grave deficit istruttorio.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'interesse alla tutela dell'ordine pubblico e alla prevenzione della contaminazione delle attività economiche da parte della criminalità organizzata può prevalere sull'interesse dell'impresa alla prosecuzione dell'attività, soprattutto quando il quadro investigativo evidenzi una penetrazione sistemica della criminalità organizzata nel settore interessato.
  • La prossimità dell'udienza pubblica di merito può concorrere, insieme alla prevalenza dell'interesse pubblico, a giustificare il rigetto della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di istruttoria

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