Cassazione Civile, Ordinanza n. 21119/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirenti)
La controversia
Una creditrice aveva agito in revocatoria ex art. 2901 c.c. per ottenere l’inefficacia, nei propri confronti, di un atto del 5 gennaio 2015 con cui un debitore aveva trasferito al figlio alcuni immobili in esecuzione di un accordo raggiunto in sede di modifica delle condizioni di divorzio. La domanda era stata accolta in appello dopo il rigetto in primo grado. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) hanno contestato che il debito personale del disponente fosse preesistente all’atto dispositivo, sostenendo che esso sarebbe sorto solo con il riconoscimento di debito del 15 ottobre 2014, e quindi dopo il deposito dell’accordo divorzile e comunque dopo la pretesa origine del credito individuata dalla Corte territoriale; 2) hanno dedotto che al momento della proposizione della domanda revocatoria la attrice non fosse ancora titolare di un credito certo, liquido o almeno litigioso, perché il credito fu azionato solo successivamente in via monitoria e poi opposto, sicché l’azione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile; 3) hanno denunciato ultrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 345 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello avesse qualificato l’atto come gratuito e fraudolento in assenza di una specifica domanda e che avesse fondato la decisione su una motivazione solo apparente, priva di un effettivo esame delle risultanze istruttorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi congiuntamente esaminati, rilevando che la motivazione della sentenza d’appello era apparente: il percorso argomentativo era apodittico, non chiaramente sviluppato e privo di uno specifico confronto con il caso concreto e con le prove. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame della controversia e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È la norma posta a fondamento dell’azione revocatoria ordinaria; la Corte richiama i presupposti dell’azione e il tema della preesistenza del credito rispetto all’atto dispositivo, nonché la distinzione tra atto gratuito e atto oneroso ai fini degli elementi soggettivi richiesti.
È richiamato come parametro della motivazione della sentenza; la motivazione solo graficamente esistente ma non intelligibile integra nullità della decisione.
art. 111 Cost.
La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale; una motivazione apparente o incomprensibile viola il canone costituzionale di motivazione.
È invocato per denunciare ultrapetizione e corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ne riporta la deduzione dei ricorrenti ma decide sul vizio motivazionale della sentenza impugnata.
È richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla valutazione delle prove e sul mancato esame delle risultanze istruttorie.
È richiamato dai ricorrenti per sostenere l’inammissibilità di nuove domande o nuove allegazioni in appello.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
È il perimetro dei vizi denunciabili in cassazione evocati dai ricorrenti; la Corte accoglie in relazione al vizio di motivazione apparente, ricondotto alla nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente è qualificata come error in procedendo e quindi deducibile come nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È invocato dai ricorrenti per omesso esame di fatti decisivi; la Corte, tuttavia, fonda la cassazione soprattutto sul vizio di motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato per violazione di legge, in relazione agli artt. 2901 c.c. e 112 c.p.c., ma la cassazione è disposta per il difetto di motivazione.
È specificamente richiamato come base dell’azione revocatoria proposta dall’originaria attrice.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice, perché caratterizzata da affermazioni inconciliabili, apodittiche o obiettivamente incomprensibili.
- Una sentenza è nulla per difetto di motivazione quando il giudice si limiti a richiamare principi astratti o giurisprudenza di settore senza un effettivo confronto con le risultanze istruttorie e con i fatti specifici della controversia.
- Nell’azione revocatoria ordinaria la verifica dei presupposti fattuali e temporali del credito e dell’atto dispositivo richiede un accertamento concreto e motivato; non è sufficiente una ricostruzione generica o assertiva.
- L’eventuale qualificazione dell’atto come gratuito o oneroso rileva ai fini dei presupposti soggettivi dell’azione revocatoria e deve essere sorretta da un’adeguata motivazione basata sulle allegazioni e sulle prove raccolte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20999/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21003/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21004/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21005/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21006/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21008/2025 del 24/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →