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Parere

Parere n. 680/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS- - -OMISSIS-, contro Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco-Sondrio, Ispettorato Interregionale del Lavoro Milano, Ispettorato Interregionale del Lavoro Liguria, Ispettorato Nazionale del Lavoro, e nei confronti di -OMISSIS- S.r.l., avverso provvedimento di sospensione dell'attivita' imprenditoriale 2/072/055 del 14/07/2023 a seguito di ispezione nello stabilimento di -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202400313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale prot. n. 2/072/055 del 14 luglio 2023, adottato per l’impiego di sei lavoratori privi di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro su dodici lavoratori presenti.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale adottato ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 24, 41 e 97 Cost., degli artt. 2 e 14 e seguenti del d.lgs. n. 81/2008 e degli artt. 3 e seguenti della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per violazione della trasparenza amministrativa, lesione del contraddittorio, carenza o insufficienza dell’istruttoria e della motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento. La ricorrente ha inoltre contestato la propria legittimazione passiva, sostenendo che i lavoratori irregolari fossero dipendenti di altra società operante per suo conto. Dopo l’adozione del provvedimento, la società ha ottemperato alle prescrizioni e ha ottenuto la revoca della sospensione; il ricorso amministrativo proposto ai sensi dell’art. 14, comma 14, del d.lgs. n. 81/2008 è stato respinto.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto. È stata considerata assorbente la circostanza che la società avesse ottemperato alle prescrizioni contenute nel provvedimento e ne avesse ottenuto la revoca. Nel merito, la Sezione ha escluso carenze istruttorie e violazioni del contraddittorio, rilevando che l’accesso ispettivo aveva accertato la presenza di sei lavoratori non regolarmente assunti e privi di preventiva comunicazione, su dodici lavoratori presenti, con conseguente superamento della soglia minima del 20% richiesta dall’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008. I verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso e le dichiarazioni rese senza preavviso dai lavoratori, corroborate da precisazioni sui tempi e sulle modalità dell’attività, costituivano elementi attendibili a sostegno dell’accertamento. È stata inoltre respinta la contestazione relativa alla legittimazione passiva: dai dati INPS risultava che la società formalmente indicata come datrice aveva cessato l’attività con dipendenti prima dell’ispezione, mentre le fatture prodotte non dimostravano l’effettiva riferibilità dei lavoratori a tale impresa. La prestazione è stata quindi imputata alla società ricorrente quale effettiva utilizzatrice dei lavoratori.

Osservazioni

Violazione di legge, carenza istruttoria e violazione del contraddittorio

La censura è infondata. L’accesso ispettivo ha accertato la presenza di soggetti privi di regolare assunzione e di preventiva comunicazione, riconoscibili come lavoratori della società perché indossavano uniformi con il relativo logo e svolgevano attività lavorativa. La presenza di sei lavoratori irregolari su dodici ha superato la soglia minima del 20% prevista dall’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008. Non sono emersi ulteriori elementi idonei a mettere in dubbio l’accertamento degli organi di controllo.

Attendibilità dei verbali ispettivi e delle dichiarazioni dei lavoratori

I verbali redatti in occasione degli accessi ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso. Le dichiarazioni rese senza preavviso dai lavoratori irregolari hanno confermato la sussistenza di fondati elementi a sostegno del verbale, essendo state ritenute tendenzialmente genuine e rafforzate dalle precisazioni relative ai tempi e alle modalità concrete dell’attività lavorativa.

Legittimazione passiva e imputazione della prestazione lavorativa

È infondata la tesi secondo cui i lavoratori sarebbero stati dipendenti di altra società. Dalle banche dati INPS risultava che tale società aveva cessato l’attività con impiego di dipendenti prima dell’ispezione. L’indicazione dei nominativi nelle fatture non è stata ritenuta decisiva, poiché i lavoratori non risultavano nelle banche dati pubbliche. La prestazione lavorativa è stata quindi ricondotta alla società ricorrente quale effettiva utilizzatrice.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008

    La sospensione dell’attività imprenditoriale è legittimamente adottabile quando sia accertata la presenza sul luogo di lavoro di una percentuale di lavoratori irregolari pari almeno al 20% dei lavoratori presenti.

  • art. 14, comma 14, d.lgs. n. 81/2008

    Prevede il ricorso amministrativo avverso il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

  • artt. 3 e seguenti, l. n. 241/1990

    Le censure relative a motivazione, istruttoria e contraddittorio sono state ritenute infondate alla luce degli accertamenti ispettivi e degli elementi documentali acquisiti.

  • artt. 24, 41 e 97 Cost.

    I parametri costituzionali invocati dalla ricorrente non risultano violati, poiché il provvedimento è stato adottato sulla base di un accertamento ispettivo ritenuto sufficiente e attendibile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate.

Massime di principio

  • Ai fini della sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, è sufficiente l’accertamento della presenza sul luogo di lavoro di una percentuale di lavoratori irregolari pari almeno al 20% dei lavoratori presenti, senza che siano necessari ulteriori elementi oltre a quelli comprovanti tale presupposto.
  • I verbali redatti dagli organi ispettivi nell’esercizio delle loro funzioni fanno piena prova fino a querela di falso quanto ai fatti direttamente constatati, mentre le dichiarazioni rese spontaneamente e senza preavviso dai lavoratori possono integrare l’istruttoria quando risultino coerenti e dettagliate.
  • La revoca della sospensione ottenuta a seguito dell’ottemperanza alle prescrizioni non elimina l’interesse all’esame della legittimità originaria del provvedimento, ma costituisce una circostanza rilevante nella valutazione complessiva della fondatezza delle censure.
  • La formale indicazione di un diverso datore di lavoro in fatture o documenti commerciali non è decisiva per escludere l’imputazione della prestazione lavorativa all’impresa controllata, quando i dati pubblici e gli accertamenti ispettivi attestino che quest’ultima era l’effettiva utilizzatrice dei lavoratori.

Sospensione dell’attività imprenditoriale per impiego di lavoratori irregolari

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società privata contro il provvedimento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro che aveva disposto, il 14 luglio 2023, la sospensione dell’attività imprenditoriale. L’amministrazione aveva accertato la presenza di sei lavoratori privi di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro su dodici lavoratori presenti nello stabilimento.

Svolgimento dei fatti e procedimento amministrativo

A seguito dell’accesso ispettivo effettuato da ispettori del lavoro, militari del Nucleo Carabinieri dell’Ispettorato e personale della Polizia di Stato, le risultanze erano state formalizzate in un verbale di primo accesso. Nella stessa data era stato adottato il provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008.

La società aveva ottemperato alle prescrizioni impartite e il 18 luglio 2023 aveva ottenuto la revoca della sospensione. Il successivo ricorso amministrativo proposto ai sensi dell’art. 14, comma 14, del d.lgs. n. 81/2008 era stato respinto. Contro il provvedimento di sospensione e gli atti connessi la società aveva quindi proposto ricorso straordinario, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere.

Censure dedotte dalla società

La ricorrente aveva contestato:

  • la violazione degli artt. 24, 41 e 97 Cost.;
  • la violazione degli artt. 2 e 14 e seguenti del d.lgs. n. 81/2008 e degli artt. 3 e seguenti della l. n. 241/1990;
  • la violazione della trasparenza amministrativa e del diritto al contraddittorio;
  • la carenza o insufficienza dell’istruttoria e della motivazione;
  • il travisamento dei fatti, l’illogicità, l’ingiustizia manifesta e lo sviamento di potere;
  • la carenza di legittimazione passiva, sostenendo che i lavoratori fossero dipendenti di altra società incaricata di eseguire opere per suo conto.

Presupposto quantitativo della sospensione

La Sezione ha ritenuto integrato il presupposto previsto dall’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008. I lavoratori irregolari erano sei su dodici, dunque il 50% dei lavoratori presenti, a fronte della soglia minima del 20% indicata dalla disposizione.

I lavoratori erano stati rinvenuti sul luogo di lavoro mentre svolgevano attività lavorativa e indossavano uniformi recanti il logo della società. Secondo il Consiglio di Stato, una volta accertato il superamento della soglia normativa, non risultavano necessari ulteriori elementi per giungere alla sospensione.

Valore degli accertamenti ispettivi

La Sezione ha richiamato la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui i verbali redatti in occasione degli accessi ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso quanto ai fatti accertati direttamente dagli organi di controllo, citando Cass. 14 febbraio 1997, n. 1384; Cass. 21 settembre 2006, n. 20441; Cass. 8 aprile 2010, n. 8335.

Sono state inoltre valorizzate le dichiarazioni rese dai lavoratori agli organi di controllo. Tali dichiarazioni, raccolte senza preavviso e corredate da precisazioni sui tempi e sulle concrete modalità dell’attività lavorativa, sono state considerate elementi di significativa attendibilità. Il parere richiama, sul punto, Cass. civ. n. 28286 del 4 novembre 2019 e i pareri del Consiglio di Stato, Sezione I, 21 ottobre 2020, n. 1613, e 21 giugno 2021, n. 1075.

Legittimazione passiva e datore effettivo

È stata respinta anche la contestazione relativa alla riferibilità dei lavoratori a un’altra società. Dalle banche dati INPS risultava che quest’ultima aveva cessato l’attività con impiego di dipendenti già dal 30 novembre 2022, cioè prima dell’accesso ispettivo.

La presenza dei nominativi dei lavoratori nelle fatture emesse dall’altra società non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare che essa fosse il datore effettivo. In assenza di riscontro nelle banche dati pubbliche e alla luce delle risultanze ispettive, la prestazione è stata imputata direttamente alla società ricorrente, quale effettiva utilizzatrice dei lavoratori.

Esito del ricorso

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate tutte le censure e ha espresso il parere che il ricorso dovesse essere respinto. La Sezione ha disposto, inoltre, l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte ricorrente e i terzi, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieEfficacia ed esecuzione del provvedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

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