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Parere

Parere n. 682/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla dottoressa Jenny Piccardoni, contro il Comune di Guidonia Montecelio (RM) e nei confronti della signora Tiziana Anastasi, controinteressata, per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 82 del 29 aprile 2024, di approvazione della graduatoria della procedura di selezione interna per la progressione verticale "in deroga" del personale dipendente a tempo indeterminato per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato di Funzionario Amministrativo, e di assunzione a tempo pieno e indeterminato dei vincitori, nonché dei seguenti verbali ed atti della commissione esaminatrice: a) verbale n. 9, prot. n. 44196/2024, di rettifica dei verbali n. 5 e 8 relativi alla "Valutazione titoli candidati” - "Valutazione finale comprensiva di titoli e colloqui - Graduatoria Funzionari amministrativi"; b) verbale n. 5 - "Valutazione Titoli Funzionario Amministrativo", prot. n. 36252/2024; c) verbale n. 8 - "Valutazione finale comprensiva di titoli e colloquio", prot. n. 43540/2024, nonché la tabella di valutazione, prot. n. 43 604/2024; d) per quanto occorrer possa, e nei limiti dell'interesse, dell’Avviso della predetta selezione, approvato con determinazione dirigenziale n. 167, pubblicato sul sito istituzionale in data 29 dicembre 2023 con il numero di protocollo 135999.

Giustizia amministrativa202500124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della graduatoria e degli atti della procedura di selezione interna per la progressione verticale in deroga a tre posti di Funzionario Amministrativo, nonché degli atti di assunzione dei vincitori.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Prevale il privato

La questione giuridica

La ricorrente, non risultata vincitrice della procedura interna per la progressione verticale in deroga, ha impugnato la graduatoria finale, i verbali della commissione e, per quanto occorresse, l'avviso di selezione. Ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 6, comma 1, lettera b), della legge n. 241/1990, dell'art. 97 Cost., degli artt. 5 e 6 dell'avviso, dei principi di trasparenza, buon andamento, imparzialità e ragionevolezza, nonché eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione e dell'istruttoria, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, difetto dei presupposti, illogicità, incongruenza e travisamento. In particolare, ha contestato l'attribuzione dei punteggi relativi ai corsi di formazione, al curriculum vitae e alla laurea magistrale, sostenendo inoltre che la controinteressata avesse ottenuto un punteggio maggiore mediante la valutazione di corsi svolti nel 2023, inseriti nel curriculum, mentre i propri corsi dello stesso anno, inseriti nella sezione formazione, non erano stati valutati. Sono state esaminate anche le eccezioni di tardività del ricorso, di omessa impugnazione degli atti presupposti e la questione dell'applicabilità del soccorso istruttorio.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità. La tardività non risultava provata e grava su chi la eccepisce; non era necessaria l'impugnazione autonoma della delibera di Giunta e del verbale di predeterminazione dei criteri, poiché la lesione derivava direttamente dalla graduatoria finale e dalla concreta valutazione delle domande. Nel merito, sono state respinte le censure relative alla laurea magistrale, già valutata come requisito di partecipazione, e al corso sugli appalti del 2022, considerato unitariamente nonostante l'articolazione in più moduli e attestati. È stata inoltre esclusa l'applicabilità del soccorso istruttorio, trattandosi di incompletezza della domanda imputabile alla responsabilità del candidato e non di mera regolarizzazione, in assenza di prescrizioni incongrue, inesatte o oscure e in ragione della tutela della par condicio. È stata invece ritenuta fondata la censura relativa alla disparità di trattamento nella valutazione dei corsi svolti nel 2023. La commissione aveva attribuito alla controinteressata due punti per il curriculum vitae facendo riferimento esclusivamente alla formazione del 2023, mentre non aveva valutato analoghi corsi della ricorrente perché inseriti nella sezione formazione. Secondo il Consiglio di Stato, la commissione ha così introdotto nella valutazione dei curricula la formazione del 2023, in contrasto con i criteri della procedura e con il limite complessivo previsto per la formazione, applicando il criterio in modo diverso alle due candidate. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti indicati in motivazione.

Osservazioni

Tardività del ricorso

L'eccezione di tardività è infondata: dagli atti non emerge alcun elemento obiettivo idoneo a dimostrare la tardività e, secondo il consolidato indirizzo richiamato, la tardività deve essere provata da chi la eccepisce.

Omessa impugnazione degli atti presupposti

L'eccezione di inammissibilità è infondata, poiché la lesione deriva direttamente dalla graduatoria finale e dalla concreta valutazione delle domande, non in via esclusiva, diretta e immediata dalla delibera di Giunta o dal verbale di predeterminazione dei criteri.

Valutazione della laurea magistrale

La censura è infondata: la laurea costituiva requisito di partecipazione ed era stata preliminarmente valutata dalla commissione in sede di verifica dei requisiti di accesso, sicché non spettava un ulteriore punteggio come titolo aggiuntivo.

Valutazione del corso di formazione sugli appalti del 2022

La censura è infondata: il corso, pur articolato in più giornate e corredato da più attestati, costituiva un unico corso di formazione e dava pertanto diritto a un solo punto.

Soccorso istruttorio

Il soccorso istruttorio non è applicabile quando la doglianza riguarda l'incompletezza della domanda, imputabile alla responsabilità esclusiva del candidato, e non una mera regolarizzazione. Il principio è limitato dalla buona fede e autoresponsabilità del candidato e dalla par condicio, salvo che l'incompletezza sia stata determinata da prescrizioni incongrue, inesatte o oscure dell'avviso.

Valutazione dei corsi di formazione svolti nel 2023

La censura è fondata. La commissione ha attribuito alla controinteressata due punti per il curriculum vitae sulla base esclusiva della formazione svolta nel 2023, ma non ha valutato analoghi corsi della ricorrente perché inseriti nella sezione formazione. In tal modo ha introdotto la formazione del 2023 nella valutazione dei curricula in violazione dei criteri della procedura e del limite complessivo di punteggio per la formazione, determinando disparità di trattamento e irragionevolezza.

Norme richiamate

  • artt. 3 e 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    Sono richiamati dalla ricorrente in relazione agli obblighi di motivazione, istruttoria e acquisizione degli elementi rilevanti nel procedimento; il parere accoglie la censura solo con riferimento alla contraddittoria applicazione dei criteri di valutazione.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato quale parametro dei principi di buon andamento e imparzialità, ritenuti violati dalla diversa valutazione di titoli formativi sostanzialmente omogenei.

  • artt. 5 e 6 dell'Avviso di selezione interna del 29 dicembre 2023

    Le disposizioni dell'avviso disciplinavano la valutazione dei titoli, della formazione e del curriculum. La commissione doveva applicarle in modo uniforme, senza utilizzare nei curricula la formazione del 2023 per una candidata e non per l'altra.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    È richiamato nell'ambito della censura relativa all'istruttoria e alla valutazione degli elementi rilevanti.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive, la tardività dell'impugnazione deve essere provata da chi la eccepisce; non può essere desunta in via meramente presuntiva in assenza di elementi obiettivi emergenti dagli atti.
  • Quando la lesione della posizione del candidato deriva dalla concreta graduatoria e dalla valutazione delle domande, l'impugnazione dell'atto finale è sufficiente e non richiede necessariamente l'autonoma impugnazione degli atti presupposti che non producano direttamente e immediatamente la lesione.
  • Il soccorso istruttorio può operare per la regolarizzazione della domanda, ma non per colmare un'omissione dichiarativa imputabile alla responsabilità del candidato, soprattutto quando l'integrazione successiva possa alterare la par condicio e non siano dedotte prescrizioni del bando oscure, incongrue o inesatte.
  • La commissione esaminatrice deve applicare i criteri di valutazione predeterminati in modo uniforme a tutti i candidati; è illegittimo attribuire a un candidato un punteggio curriculare sulla base di titoli formativi che, per un altro candidato, non siano stati valutati soltanto perché collocati in una diversa sezione della domanda.
  • Quando un titolo di studio costituisce requisito di partecipazione ed è già stato valutato ai fini dell'ammissione, non può essere nuovamente computato come titolo aggiuntivo, salvo una specifica previsione della disciplina della selezione.
  • Un corso unitario resta tale ai fini dell'attribuzione del punteggio anche se articolato in più giornate, moduli formativi o attestati di partecipazione, quando la disciplina della selezione collega il punteggio al corso e non ai singoli moduli.

Graduatoria di una progressione verticale interna per Funzionario Amministrativo

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una dipendente comunale contro la graduatoria di una procedura interna per la progressione verticale in deroga a tre posti di Funzionario Amministrativo presso il Comune di Guidonia Montecelio. La ricorrente, classificatasi fuori dai posti disponibili, ha contestato la valutazione dei titoli propri e della candidata controinteressata.

Premesse e svolgimento della procedura

Il Comune aveva indetto una selezione interna per progressioni verticali speciali o in deroga, sulla base del regolamento approvato dalla Giunta comunale. La commissione esaminatrice aveva predeterminato i criteri di valutazione e successivamente trasmesso le valutazioni e le graduatorie al dirigente competente.

Con determinazione dirigenziale del 29 aprile 2024 è stata approvata la graduatoria finale e sono state disposte le progressioni di tre dipendenti dall'area degli istruttori amministrativi a quella dei funzionari amministrativi, con decorrenza dal 1° maggio 2024.

Dopo l'accesso agli atti, la ricorrente ha chiesto l'annullamento parziale della graduatoria, sostenendo che la posizione della controinteressata fosse stata avvantaggiata per circa 0,5 punti mediante una diversa e incoerente valutazione dei corsi di formazione e del curriculum vitae.

Eccezioni preliminari

Il Comune ha sostenuto l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della delibera di Giunta che aveva approvato il regolamento e del verbale della commissione contenente i criteri di valutazione. La controinteressata ha eccepito la tardività del ricorso.

Il Consiglio di Stato ha respinto entrambe le eccezioni. La tardività non risultava dimostrata da elementi obiettivi e grava su chi la eccepisce l'onere di provarla. Quanto agli atti presupposti, la lesione lamentata derivava direttamente dalla graduatoria finale e dalla concreta valutazione delle domande; pertanto era corretta l'impugnazione della graduatoria, unitamente agli atti presupposti rilevanti.

Censure respinte

La censura relativa alla laurea magistrale è stata ritenuta infondata. Il titolo costituiva requisito di partecipazione e la commissione lo aveva già valutato nella fase di verifica dei requisiti di accesso. Non spettava quindi un ulteriore punteggio per il medesimo titolo, in assenza di una diversa previsione della disciplina della selezione.

È stata respinta anche la contestazione relativa al corso di formazione sugli appalti svolto nel 2022. Il fatto che il corso fosse articolato in più giornate, moduli e attestati non ne alterava l'unitarietà: ai fini del punteggio doveva essere considerato un solo corso.

Il Consiglio di Stato ha inoltre escluso la violazione del principio del soccorso istruttorio. Tale principio può consentire la regolarizzazione della domanda, in applicazione dei doveri di lealtà e collaborazione, ma incontra i limiti della buona fede e autoresponsabilità del candidato e della par condicio. Non può essere utilizzato per integrare una domanda incompleta a causa di un'omissione non immediatamente riconoscibile e imputabile al candidato, quando non siano dedotte prescrizioni dell'avviso incongrue, inesatte o oscure.

Disparità nella valutazione dei curricula

È stata invece accolta la censura relativa ai corsi svolti nel 2023. Secondo l'avviso, la commissione poteva valutare nel curriculum i titoli ulteriori non già considerati in altre sezioni della domanda. Il curriculum doveva inoltre rappresentare le qualifiche acquisite durante l'esperienza lavorativa e le competenze raggiunte.

Nel caso concreto, la commissione aveva attribuito alla controinteressata due punti per il curriculum vitae facendo riferimento esclusivamente ai corsi di formazione svolti nel 2023. La stessa formazione della ricorrente, pur svolta nel medesimo anno, non era stata valutata perché inserita nella sezione dedicata alla formazione, insieme ai corsi relativi al periodo 2020-2022.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la commissione avesse così introdotto la formazione del 2023 nella valutazione dei curricula, in contrasto con i criteri predeterminati e con il limite complessivo di punteggio previsto per la formazione. La diversa collocazione dei titoli nelle domande non poteva giustificare una valutazione favorevole per una candidata e sfavorevole per l'altra, poiché ciò avrebbe violato i principi di imparzialità, ragionevolezza e parità di trattamento.

Conclusioni

Il ricorso è stato accolto nei limiti della censura relativa alla valutazione dei corsi di formazione del 2023 e del curriculum della controinteressata. Sono state invece respinte le doglianze sulla laurea, sul corso sugli appalti del 2022 e sul soccorso istruttorio. L'accoglimento è quindi parziale e impone di riconsiderare la valutazione secondo criteri uniformi e coerenti con l'avviso di selezione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggiProve e valutazione delle commissioni
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleSoccorso istruttorio

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