Parere n. 681/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto dal signor Claudio Benasio contro il Ministero dell’interno, nei confronti dei signori Lazzari Claudia, Albertini Daniele, Carmela Sticchi e Francesco D’Amico per l’annullamento del decreto n.333-B/12D.2.17/12217 del direttore centrale per le risorse umane del 28 maggio 2018 con cui è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso pubblico, per esame, per il reclutamento di n.893 - successivamente elevati a n.1182 - allievi agenti della Polizia di Stato di cui al bando di concorso indetto con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto del 28 maggio 2018 di approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso per allievi agenti della Polizia di Stato.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, partecipante al concorso per il reclutamento di allievi agenti della Polizia di Stato, aveva superato la prova scritta e quella di efficienza fisica, ma era stato dichiarato non idoneo agli accertamenti psico-fisici per la presenza di un tatuaggio in zona non coperta dall’uniforme, ai sensi dell’art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 2, lettera b), del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198. Dopo avere ottenuto dal T.a.r. per il Lazio l’ammissione cautelare al prosieguo della procedura, ha impugnato con ricorso straordinario il decreto di approvazione della graduatoria finale, deducendo un unico motivo di eccesso di potere per travisamento dei fatti. In particolare, ha sostenuto che la Commissione medica avesse erroneamente qualificato come tatuaggio meri residui ancora visibili di un tatuaggio sottoposto a un procedimento medico-chirurgico di rimozione non ancora concluso. Il Ministero dell’interno ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di alternatività e, comunque, la sua improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando la successiva sentenza del Consiglio di Stato che aveva riformato la decisione favorevole del T.a.r. e la successiva rinuncia del ricorrente al ricorso per revocazione.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto assorbita ogni altra questione e ha dichiarato il ricorso straordinario improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La sentenza del Consiglio di Stato n. 1884 del 16 marzo 2020, che aveva accolto l’appello dell’Amministrazione, insieme alla successiva rinuncia del ricorrente al ricorso per revocazione, ha reso definitiva la situazione per cui il ricorrente non possiede tutti i requisiti necessari per l’accesso nei ruoli della Polizia di Stato. Di conseguenza, anche l’eventuale annullamento della graduatoria finale non potrebbe procurargli alcuna utilità concreta, strumentale o morale. La Sezione ha inoltre valorizzato il fatto che il ricorrente non aveva replicato alla relazione ministeriale, regolarmente trasmessagli nel rispetto delle garanzie partecipative.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La successiva sentenza del Consiglio di Stato n. 1884 del 16 marzo 2020 e la rinuncia al ricorso per revocazione hanno reso definitivamente inutiliter data l’eventuale decisione di accoglimento del ricorso straordinario, poiché il ricorrente non risulta in possesso di tutti i requisiti per l’accesso nei ruoli della Polizia di Stato.
Mancanza di utilità concreta dalla decisione
L’eventuale annullamento del decreto di approvazione della graduatoria non avrebbe consentito al ricorrente di conseguire alcuna utilità concreta, né risultava configurabile un interesse residuo di natura strumentale o morale.
Mancata replica alla relazione istruttoria
La mancata presentazione di osservazioni da parte del ricorrente sulla relazione del Ministero dell’interno, trasmessa nel rispetto delle garanzie partecipative, ha confermato il quadro posto a fondamento dell’improcedibilità.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, Tabella 1, punto 2, lett. b), d.m. 30 giugno 2003, n. 198
tatuaggio in zona non coperta dall’uniforme
La disposizione è stata richiamata quale base normativa della valutazione di non idoneità psico-fisica del candidato.
È richiamato in relazione al ricorso per revocazione successivamente proposto dal ricorrente, al quale egli ha rinunciato.
principio dell’alternatività del ricorso straordinario
Il Ministero ne ha dedotto la violazione come causa di inammissibilità, ma la Sezione ha definito l’affare dichiarando l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse sussiste quando una modificazione della situazione di fatto o di diritto rende definitivamente inutile, per il ricorrente, l’eventuale accoglimento del ricorso.
- L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche quando non vi sia stata una soddisfazione della pretesa, qualora l’evoluzione successiva della vicenda renda certa l’assenza di qualsiasi utilità concreta, strumentale o morale derivante dalla decisione.
- Nel ricorso straordinario, la sopravvenuta definizione sfavorevole della posizione sostanziale del ricorrente e la rinuncia agli ulteriori rimedi esperiti possono rendere inutiliter data la decisione sull’impugnazione di un atto presupposto o conseguente.
- La mancata replica del ricorrente alla relazione istruttoria, dopo la sua regolare trasmissione nel rispetto delle garanzie partecipative, può concorrere a confermare l’assenza di un interesse attuale alla decisione.
Improcedibilità del ricorso straordinario contro la graduatoria del concorso per allievi agenti della Polizia di Stato
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da un candidato contro il Ministero dell’interno e relativo al decreto del 28 maggio 2018, con cui era stata approvata la graduatoria di merito e individuati i vincitori del concorso per allievi agenti della Polizia di Stato.
Premesse e vicenda concorsuale
Il ricorrente aveva superato la prova scritta e la prova di efficienza fisica. In sede di accertamento dei requisiti psico-fisici era stato tuttavia giudicato non idoneo per la presenza di un “tatuaggio in zona non coperta dall’uniforme”, in applicazione dell’art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 2, lettera b), del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198.
Il candidato aveva impugnato il giudizio di non idoneità dinanzi al T.a.r. per il Lazio, ottenendo in via cautelare l’ammissione al prosieguo della procedura concorsuale con ordinanza n. 3860 del 27 giugno 2018.
Motivo del ricorso straordinario
Dopo l’approvazione della graduatoria finale, il ricorrente ha impugnato il relativo decreto con un unico motivo di “eccesso di potere per travisamento dei fatti”.
La censura riproponeva le contestazioni già formulate contro il giudizio di non idoneità. Secondo il ricorrente, la Commissione medica avrebbe erroneamente qualificato come tatuaggio non già un tatuaggio esistente, ma meri residui ancora visibili dopo un procedimento medico-chirurgico di rimozione non concluso.
Eccezioni del Ministero dell’interno
Il Ministero dell’interno ha eccepito, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso straordinario per violazione del principio di alternatività. In subordine, ha dedotto l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
A sostegno dell’improcedibilità, il Ministero ha richiamato:
- la sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 4975 del 17 aprile 2019, favorevole al ricorrente;
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 1884 del 16 marzo 2020, che aveva accolto l’appello dell’Amministrazione;
- il successivo ricorso per revocazione proposto dal ricorrente ai sensi dell’art. 116 c.p.a.;
- l’ordinanza n. 5867 del 2020, con cui era stata respinta l’istanza cautelare nel procedimento di revocazione;
- la successiva dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla definizione del ricorso per revocazione, con conseguente declaratoria di improcedibilità.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che il ricorso straordinario fosse divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 1884 del 16 marzo 2020 e la successiva rinuncia al ricorso per revocazione hanno determinato, allo stato degli atti, la definitività della situazione per cui il ricorrente non possiede tutti i requisiti necessari per l’accesso nei ruoli della Polizia di Stato.
Ne deriva che il ricorrente non potrebbe conseguire alcuna utilità dall’eventuale annullamento del decreto di approvazione della graduatoria. La Sezione ha richiamato il principio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando una modificazione della situazione di fatto o di diritto rende inutile l’eventuale decisione favorevole, anche sotto il profilo di un interesse meramente strumentale o morale.
La Sezione ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva replicato alla relazione istruttoria del Ministero, regolarmente trasmessagli nel rispetto delle garanzie partecipative.
Conclusioni
Richiamando anche il precedente del Consiglio di Stato, Sezione Prima, parere 15 ottobre 2024, n. 1266, e la sentenza della Sezione Quinta 8 luglio 2014, n. 1663, il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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