Parere n. 678/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal Condominio San Carlo contro il Comune di Limone di Piemonte e nei confronti della Regione Piemonte per l’annullamento: i) del provvedimento prot. n. 8404 del 4 ottobre 2022 di “Annullamento d’ufficio in autotutela a norma dell’art. 21 nonies- della legge 7 agosto 1990, n.241, della licenza di costruzione n.518 del 12 agosto 1968, del certificato di abitabilità n.411 del 4 ottobre 1972, delle concessioni edilizie 17 agosto1982 n.20, 4 agosto 1986 n. 22, 7aprile 1987 n. 4, e dei permessi di costruire in sanatoria 28.10.2004 nn.177 e 178”; ii) nonché di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso a quello impugnato, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento del Comune di Limone Piemonte prot. n. 7526 del 15 ottobre 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento comunale di annullamento d’ufficio in autotutela di titoli edilizi, del certificato di abitabilità e di permessi di costruire in sanatoria relativi al Condominio San Carlo
Esito
La questione giuridica
Il Condominio San Carlo ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e istanza cautelare, il provvedimento comunale prot. n. 8404 del 4 ottobre 2022, con cui il Comune di Limone di Piemonte ha annullato d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, diversi titoli edilizi rilasciati tra il 1968 e il 2004, nonché il certificato di abitabilità del 1972. L’annullamento è stato adottato dopo che la Regione Piemonte aveva segnalato la collocazione dell’immobile nella fascia di rispetto dell’argine del torrente Vermenagna, in possibile violazione dell’art. 96 del regio decreto n. 523/1904, e dopo l’esondazione del torrente del 2 ottobre 2020, che aveva determinato l’inagibilità e lo sgombero dell’edificio. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 3, 7, 10, 10-bis e 21-nonies della legge n. 241/1990, difetto di presupposto e di istruttoria, irragionevolezza, lesione del legittimo affidamento, violazione del principio del contrarius actus, omesso parere della Commissione edilizia, disparità di trattamento e difetto di motivazione. È stata proposta anche domanda risarcitoria. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche e ha segnalato la pendenza, davanti al TAR Piemonte, di ricorsi proposti da alcuni proprietari di unità immobiliari del fabbricato contro il medesimo provvedimento, nonché l’adozione di una successiva ordinanza di demolizione parziale del 26 agosto 2025.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso non ancora maturo per la decisione e ha disposto un’istruttoria integrativa. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà acquisire e trasmettere, entro 90 giorni dalla comunicazione del parere, una relazione dettagliata e documentata sullo stato dei contenziosi già instaurati, sull’eventuale proposizione di ulteriori impugnazioni da parte di altri condomini, sull’eventuale impugnazione dell’ordinanza di demolizione parziale n. 30 del 26 agosto 2025 e sui rapporti tra quest’ultima ordinanza e il provvedimento oggetto del ricorso straordinario. Dovrà inoltre essere chiarito quali corpi di fabbrica e quali parti comuni o di proprietà individuale siano interessati dai provvedimenti. La relazione dovrà essere previamente trasmessa al ricorrente, che dovrà disporre di almeno 20 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni; tali osservazioni dovranno essere inoltrate dal Ministero insieme alla relazione. Il Collegio ha lasciato impregiudicate tutte le questioni pregiudiziali, comprese quelle relative alla giurisdizione e agli effetti della pendenza dei giudizi davanti al TAR. Quanto all’istanza cautelare, pur senza definire le questioni di rito e di merito, l’ha respinta per insussistenza del periculum in mora, considerando il tempo trascorso e l’obiettiva pericolosità del sito, resa plausibile dall’esondazione che aveva determinato i provvedimenti amministrativi. La trattazione del ricorso è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026.
Osservazioni
Istruttoria sui contenziosi pendenti
Il Ministero deve accertare e documentare lo stato dei giudizi già instaurati davanti al TAR Piemonte, indicare i condomini ricorrenti, chiarire se le relative azioni siano coerenti o confliggenti con quella proposta dal Condominio e riferire sull’eventuale adozione di provvedimenti cautelari.
Ulteriori impugnazioni del provvedimento prot. n. 8404 del 4 ottobre 2022
Deve essere verificato se altri condomini abbiano autonomamente impugnato il provvedimento comunale oggetto del ricorso straordinario.
Ordinanza di demolizione parziale n. 30 del 26 agosto 2025
Deve essere acquisita copia dell’ordinanza e deve essere chiarito se essa sia stata impugnata, da chi, davanti a quale giudice e quale sia lo stato del relativo procedimento.
Rapporto tra i provvedimenti e individuazione delle parti interessate
Occorre accertare se vi sia coincidenza, totale o parziale, tra il provvedimento impugnato e l’ordinanza di demolizione del 26 agosto 2025, specificando quali corpi di fabbrica e quali parti comuni o di proprietà individuale siano interessati.
Contraddittorio sull’istruttoria integrativa
La relazione ministeriale dovrà essere inviata preventivamente al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per formulare osservazioni e controdeduzioni; il Ministero dovrà trasmettere tali osservazioni insieme alla relazione.
Istanza cautelare
La domanda cautelare è respinta allo stato per insussistenza del periculum in mora, tenuto conto del tempo trascorso e dell’obiettiva pericolosità del sito, collegata all’esondazione del torrente Vermenagna.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
Annullamento d’ufficio in autotutela
È la base normativa del provvedimento comunale di annullamento dei titoli edilizi; la Sezione non si pronuncia ancora sulla sussistenza dei relativi presupposti.
artt. 3, 7, 10 e 10-bis l. 241/1990
Sono richiamati dal ricorrente in relazione agli obblighi di motivazione, partecipazione procedimentale e comunicazione dei motivi ostativi; la Sezione rinvia ogni valutazione al prosieguo.
art. 96 r.d. 523/1904
È richiamato dalla Regione Piemonte quale disposizione che vieterebbe la collocazione dell’immobile nella fascia di rispetto dell’argine del torrente; la questione non è ancora definita nel merito.
artt. 2 e 45 del regolamento edilizio del Comune di Limone Piemonte
Sono invocati dal ricorrente in relazione al principio del contrarius actus e all’omesso preventivo parere della Commissione edilizia; la Sezione non assume ancora una decisione.
art. 3 Cost.
È richiamato dal ricorrente in relazione al principio di uguaglianza e alla dedotta disparità di trattamento; la censura resta impregiudicata.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando la decisione dipende dalla ricostruzione dei rapporti tra più contenziosi aventi oggetto coincidente o connesso, il Consiglio di Stato può disporre un’istruttoria integrativa per verificare l’identità delle parti, la compatibilità delle azioni, l’eventuale pendenza di giudizi e l’esistenza di provvedimenti cautelari.
- Quando sopravviene un ulteriore provvedimento amministrativo potenzialmente connesso a quello impugnato, l’istruttoria deve chiarire il rapporto di coincidenza o di autonomia tra gli atti e individuare con precisione l’ambito oggettivo e soggettivo dei rispettivi effetti.
- Prima della decisione, gli elementi acquisiti mediante un’istruttoria integrativa devono essere sottoposti al ricorrente per consentire osservazioni e controdeduzioni, nel rispetto del contraddittorio procedimentale.
- In sede cautelare, il periculum in mora può essere escluso quando sia trascorso un apprezzabile periodo di tempo dalla conoscenza dell’atto e la situazione materiale presenti un’obiettiva pericolosità, adeguatamente collegata agli eventi che hanno determinato l’intervento amministrativo.
- La reiezione dell’istanza cautelare in un parere interlocutorio non comporta una decisione sulle questioni di rito, sulla giurisdizione o sulla fondatezza delle censure di merito, che restano impregiudicate.
Annullamento d’ufficio di titoli edilizi relativi al Condominio San Carlo
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Condominio San Carlo contro il Comune di Limone di Piemonte, con la partecipazione della Regione Piemonte. Il ricorso concerne il provvedimento comunale del 4 ottobre 2022 con cui sono stati annullati d’ufficio diversi titoli edilizi, il certificato di abitabilità e due permessi di costruire in sanatoria relativi a un fabbricato condominiale posto in prossimità del torrente Vermenagna.
Premesse fattuali e provvedimenti impugnati
Il complesso condominiale è formato da due corpi di fabbrica, uno assentito negli anni 1960-1961 e l’altro autorizzato con titoli rilasciati tra il 1968 e il 2004. A seguito dell’esondazione del torrente del 2 ottobre 2020, il Sindaco ha dichiarato l’edificio inaccessibile e inagibile, disponendone lo sgombero.
Nel 2021 la Regione Piemonte ha segnalato al Comune che, sulla base dei dati catastali, l’immobile risultava collocato nella fascia di rispetto dell’argine del torrente, in violazione dell’art. 96 del regio decreto n. 523/1904. Il Comune ha quindi avviato il procedimento di autotutela e, il 4 ottobre 2022, ha adottato il provvedimento di annullamento d’ufficio dei titoli edilizi e del certificato di abitabilità.
Censure del ricorrente
Il Condominio ha dedotto, tra l’altro, la violazione degli artt. 3, 7, 10, 10-bis e 21-nonies della legge n. 241/1990, il difetto di istruttoria e di presupposto, l’irragionevolezza dell’azione amministrativa, la lesione del legittimo affidamento, la violazione del principio del contrarius actus e l’omesso parere preventivo della Commissione edilizia.
È stata inoltre lamentata la disparità di trattamento e il difetto di motivazione, con richiamo all’art. 3 della Costituzione e agli artt. 2 e 45 del regolamento edilizio comunale. Il ricorrente ha proposto anche una domanda risarcitoria e ha chiesto la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento.
Difese delle amministrazioni e sopravvenienze
La Regione Piemonte ha comunicato di non ritenere opportuno costituirsi. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche e ha segnalato la pendenza davanti al TAR Piemonte di due ricorsi proposti da proprietari di unità immobiliari del fabbricato contro il medesimo provvedimento.
Nel corso dell’istruttoria è stata inoltre comunicata l’adozione dell’ordinanza n. 30 del 26 agosto 2025, avente ad oggetto la demolizione parziale del fabbricato destinato ad autorimesse, posto a ridosso del torrente Vermenagna. Il rapporto tra tale ordinanza e il provvedimento di annullamento d’ufficio non risultava sufficientemente chiarito.
Valutazione sulla maturità del ricorso
La Sezione ha ritenuto che il ricorso non fosse ancora maturo per la decisione. In particolare, ha rilevato la necessità di acquisire informazioni complete sui giudizi già instaurati, sulle eventuali ulteriori impugnazioni proposte dai condomini e sull’ordinanza di demolizione del 2025.
Dovrà essere chiarito:
- quali condomini abbiano proposto i ricorsi davanti al TAR Piemonte;
- se le azioni pendenti siano coerenti o incompatibili con quella del Condominio;
- se siano stati adottati provvedimenti cautelari nei giudizi già instaurati;
- se altri condomini abbiano impugnato il provvedimento del 4 ottobre 2022;
- se l’ordinanza di demolizione n. 30 del 2025 sia stata impugnata e quale sia lo stato del relativo giudizio;
- se vi sia coincidenza, totale o parziale, tra gli effetti dei due provvedimenti;
- quali corpi di fabbrica e quali parti comuni o di proprietà individuale siano coinvolti.
Incombenti istruttori e contraddittorio
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà predisporre una relazione integrativa dettagliata e documentata entro 90 giorni dalla comunicazione del parere, acquisendo quanto necessario con la collaborazione del Comune e del Condominio.
La relazione dovrà essere previamente trasmessa al ricorrente, che dovrà disporre di almeno 20 giorni per formulare osservazioni e controdeduzioni. Il Ministero dovrà poi trasmettere alla Sezione la relazione insieme alle osservazioni del Condominio. In caso di ingiustificato inadempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.
Istanza cautelare
La Sezione ha respinto, allo stato, la domanda cautelare. Pur lasciando impregiudicate tutte le questioni di rito e le eccezioni preliminari, ha escluso il periculum in mora considerando il tempo trascorso e l’obiettiva pericolosità del sito, resa plausibile dalla stessa esondazione che aveva determinato l’inagibilità e gli interventi amministrativi.
Conclusioni
Il parere ha natura interlocutoria. La Sezione non ha deciso la questione di giurisdizione, l’eventuale incidenza dei giudizi pendenti davanti al TAR, la legittimità dell’annullamento d’ufficio, la domanda risarcitoria né gli altri motivi di ricorso. Ha disposto gli incombenti istruttori e rinviato la trattazione a un’adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026.
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