Parere n. 679/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Italia Nostra Onlus e Civiltà del Verde Onlus contro il Comune di Vicenza, il Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza e nei confronti di arch. Stefano Notarangelo e della società Battistella costruzioni s.r.l., per l’annullamento: a) con il primo ricorso, datato 2 gennaio 2019 e depositato il 14 febbraio 2019: i) della determina del Comune di Vicenza n. 2228 del 31 ottobre 2018, recante approvazione del progetto esecutivo dei lavori relativi al progetto partecipato di restauro e rifunzionalizzazione ex serre di Parco Querini a Vicenza; ii) del provvedimento della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza del 2 agosto 2018 prot. 19723, recante autorizzazione ex artt. 21 e 22 d.lgs.n. 42/2004 all'esecuzione delle opere del progetto di recupero di Parco Querini ex Serre Cunico a Vicenza; iii) di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato; b) con il secondo ricorso straordinario del 4 febbraio 2020: i) della determina dirigenziale del Comune di Vicenza n. 1809 dell'8 ottobre 2019, recante approvazione della perizia suppletiva del progetto Bando periferie - intervento n. 7 - Parco Querini a Vicenza; ii) di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, ivi compresa la nota della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza prot. n. 14718 del 13 giugno 2019, recante autorizzazione ex artt. 21 e 22 d.lgs. n. 42/2004 alla variante al progetto; c) con i motivi aggiunti datati 3 novembre 2020: i) dell'autorizzazione paesaggistica in variante del provvedimento PGN 115684/2017 del progetto di "restauro e rifunzionalizzazione delle ex Serre Cunico di Parco Querini" a Vicenza, di cui alla conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona del 5 marzo 2020 svoltasi presso il Comune di Vicenza - area servizi al territorio - servizio ambiente, energia e territorio, con la partecipazione dei rappresentanti del Comune di Vicenza e della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza e la conseguente determinazione conclusiva del procedimento sostitutiva di ogni altro atto di assenso; ii) di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, ivi compresa ove occorrente, la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 16 gennaio 2019 e la determinazione del Direttore del Dipartimento territorio del Comune di Vicenza n.117 del 24 gennaio 2019 ed ogni altra determinazione comunale, relativa alla struttura comunale funzionale al preteso rispetto dell'art. 146, comma 6, d. lgs.n.42/2004. Correzione di errore materiale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIstanza di correzione di errore materiale riguardante il riferimento a un precedente parere nel dispositivo del parere definitivo n. 822/2025, reso su ricorsi straordinari relativi agli interventi di restauro e rifunzionalizzazione delle ex Serre Cunico di Parco Querini a Vicenza
Esito
La questione giuridica
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto la correzione dei riferimenti contenuti nel dispositivo del parere definitivo n. 822/2025, che richiamava il parere n. 522/2024 del 24 aprile 2024. La Sezione, rilevando che la data del 10 aprile 2024 menzionata nella richiesta ministeriale corrisponde alla data dell'adunanza e non necessariamente a quella di pubblicazione del parere, ha ritenuto necessario acquisire dal Ministero chiarimenti puntuali e inequivocabili sull'esatta individuazione dell'errore materiale, sul suo contenuto e sulla parte del parere nella quale sarebbe collocato.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha definito l'istanza di correzione. Ha disposto un adempimento istruttorio, chiedendo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di precisare entro trenta giorni dalla comunicazione del parere quale sia esattamente l'errore materiale, in cosa consista e dove sia collocato nel parere definitivo n. 822/2025. L'affare è stato rinviato a un'adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026. Il parere definitivo n. 822/2025, per quanto riportato nel testo, aveva confermato il rigetto del primo ricorso straordinario e ritenuto meritevoli di accoglimento il secondo ricorso e quello per motivi aggiunti.
Osservazioni
Individuazione dell'errore materiale
La richiesta di correzione non può essere esaminata allo stato degli atti perché non individua in modo sufficientemente puntuale e inequivocabile l'errore materiale, il suo contenuto e la sua collocazione nel parere definitivo n. 822/2025.
Precisazione degli estremi del precedente parere
Il Ministero deve chiarire se il riferimento da correggere riguardi il numero e la data del parere n. 522/2024, tenendo conto che la data del 10 aprile 2024 menzionata nella richiesta corrisponde alla data dell'adunanza di Sezione e non a quella di pubblicazione del parere.
Norme richiamate
Il procedimento riguarda ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, ma il testo non indica una specifica disposizione del decreto applicata dalla Sezione in questa fase.
Sono richiamati quali basi normative delle autorizzazioni della Soprintendenza relative agli interventi sulle ex Serre Cunico di Parco Querini; non costituiscono l'oggetto della decisione interlocutoria sulla correzione di errore materiale.
art. 146, comma 6, d.lgs. 42/2004
È richiamato nell'ambito dei motivi aggiunti con riferimento alla struttura comunale funzionale al rispetto della disciplina paesaggistica; non è esaminato nel merito dal presente parere.
Massime di principio
- La correzione di errore materiale presuppone che l'errore sia individuato in modo puntuale, inequivocabile e verificabile, con indicazione del suo contenuto e della precisa collocazione nell'atto da correggere.
- Quando la richiesta di correzione riguarda gli estremi di un precedente parere, la parte istante deve distinguere chiaramente tra la data dell'adunanza e la data di pubblicazione o di adozione del parere, fornendo riferimenti idonei a evitare ogni ambiguità.
- In presenza di una richiesta di correzione non sufficientemente determinata, la Sezione può disporre un'istruttoria e rinviare la trattazione anziché procedere direttamente alla rettifica.
Correzione di errore materiale nel parere definitivo sui ricorsi relativi a Parco Querini
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato in sede consultiva la richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di correggere un riferimento contenuto nel dispositivo del parere definitivo n. 822 del 31 luglio 2025, relativo a ricorsi straordinari concernenti gli interventi di restauro e rifunzionalizzazione delle ex Serre Cunico di Parco Querini, a Vicenza.
Premesse dell'affare
I ricorsi straordinari erano stati proposti da due associazioni ambientaliste contro il Comune di Vicenza e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, con riferimento all'approvazione del progetto esecutivo, alle autorizzazioni culturali e paesaggistiche e alle successive varianti progettuali.
Nel parere definitivo n. 822/2025 la Sezione aveva confermato il rigetto del primo ricorso straordinario, secondo quanto già stabilito dal parere n. 522/2024, e aveva ritenuto meritevoli di accoglimento il secondo ricorso e quello per motivi aggiunti.
Richiesta di correzione
Con nota del 17 novembre 2025 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto di correggere i riferimenti al parere n. 522/2024 contenuti nel dispositivo del parere definitivo n. 822/2025. La richiesta menzionava anche la data del 10 aprile 2024.
Valutazioni della Sezione
La Sezione ha rilevato che, sulla base di una prima verifica, la data del 10 aprile 2024 sembra corrispondere alla data dell'adunanza di Sezione e non alla data di pubblicazione del parere. Tale circostanza impedisce di individuare con sufficiente certezza l'errore materiale denunciato.
La Sezione ha quindi ritenuto indispensabile acquisire dal Ministero chiarimenti puntuali e inequivocabili sui seguenti profili:
- quale sia esattamente l'errore materiale;
- in cosa consista;
- in quale parte del parere definitivo n. 822/2025 sia collocato.
Dispositivo e seguito del procedimento
Il Consiglio di Stato ha disposto gli incombenti istruttori indicati in motivazione, assegnando al Ministero un termine di trenta giorni dalla comunicazione del parere per fornire i chiarimenti richiesti.
L'affare è stato rinviato a un'adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026. Il parere ha pertanto natura interlocutoria e non decide ancora se procedere alla correzione richiesta.
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