Parere n. 677/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Massimo Calderoni, avverso provvedimento prot n,4419 del 14.12.2022 di diniego riconoscimento indennita' fondamentale equipaggi fissi di volo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego di riconoscimento dell'indennità fondamentale per gli Equipaggi Fissi di Volo e delle indennità supplementari di Pronto Intervento Aereo e Aerosoccorso durante un periodo di assenza per infermità dipendente da causa di servizio.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente, militare impiegato presso un reparto di volo dell'Aeronautica Militare, ha impugnato il provvedimento del 14 dicembre 2022 e gli atti dispositivi del 26 ottobre 2020, chiedendo l'annullamento del diniego e l'accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennità fondamentale per gli Equipaggi Fissi di Volo (E.F.V.) e delle indennità supplementari di Pronto Intervento Aereo (P.I.A.) e Aerosoccorso. La controversia riguarda il trattamento economico spettante durante il periodo di aspettativa conseguente a un infortunio riconosciuto dipendente da causa di servizio. Il primo motivo deduce la violazione dell'art. 17, comma 10, della legge n. 78/1983 e degli artt. 7 e 11 del regio decreto-legge n. 1302/1934, sostenendo che l'indennità di volo avrebbe dovuto essere conservata, entro il limite temporale di un anno, in caso di inidoneità temporanea al volo per infermità dipendente da causa di servizio. Il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 9, comma 15, del d.P.R. n. 52/2009, sostenendo che l'esclusione dell'applicazione dell'art. 17, comma 8, della legge n. 78/1983 alle assenze per infermità dipendente da causa di servizio riguarderebbe tutte le indennità supplementari richiamate dalla disposizione, comprese P.I.A. e Aerosoccorso. Il Ministero ha invece sostenuto che le indennità fossero collegate all'effettivo svolgimento dell'attività di volo e non spettassero durante l'assenza, richiamando circolari ministeriali e precedenti del Consiglio di Stato. La Sezione ha rilevato inoltre la necessità di chiarire l'applicazione del meccanismo del trascinamento e il possesso, da parte del ricorrente, del brevetto di aerosoccorritore.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha definito il ricorso nel merito, ritenendo insufficiente la documentazione disponibile. Ha rilevato che, quanto all'indennità fondamentale di volo, il Ministero non ha fornito specifiche controdeduzioni rispetto al richiamo del ricorrente all'art. 17, comma 10, della legge n. 78/1983 e agli artt. 7 e 11 del regio decreto-legge n. 1302/1934, limitandosi a richiamare l'art. 9 della legge n. 78/1983, riferito alle indennità supplementari. Quanto alle indennità supplementari, la Sezione ha ritenuto necessario chiarire se l'art. 9, comma 15, del d.P.R. n. 52/2009, escludendo l'applicazione dell'art. 17, comma 8, della legge n. 78/1983 nei casi di infermità dipendente da causa di servizio, si riferisca all'intero complesso delle indennità contemplate dal comma 8 oppure soltanto a quelle espressamente indicate dall'Amministrazione. La Sezione ha osservato che la circolare ministeriale del 3 novembre 2009 sembra includere nel regime di maggior favore anche tutte le indennità supplementari. Ha quindi ordinato al Ministero della Difesa di depositare una relazione integrativa con controdeduzioni puntuali, documentazione sulle modalità generali di corresponsione delle indennità durante le assenze per causa di servizio, chiarimenti sul trascinamento previsto dall'art. 4 del d.P.R. n. 255/1999 e indicazioni sull'eventuale attribuzione di tale beneficio al ricorrente, nonché chiarimenti sul possesso del brevetto di aerosoccorritore e sulle conseguenti modalità di corresponsione dell'indennità. Ogni decisione sul ricorso è stata riservata.
Osservazioni
Indennità fondamentale di volo
Il Ministero deve fornire controdeduzioni specifiche sul motivo fondato sull'art. 17, comma 10, della legge n. 78/1983 e sul rinvio agli artt. 7 e 11 del regio decreto-legge n. 1302/1934, che prevedono la conservazione delle indennità nei casi di inidoneità al volo per infermità entro i limiti stabiliti dalla normativa.
Indennità supplementari e art. 9, comma 15, d.P.R. n. 52/2009
Occorre chiarire se l'esclusione dell'applicazione dell'art. 17, comma 8, della legge n. 78/1983, prevista per le assenze dovute a infermità dipendente da causa di servizio, riguardi tutte le indennità richiamate dal comma 8, comprese quelle supplementari, oppure soltanto le indennità espressamente nominate.
Circolari e direttive applicative
Il Ministero deve trasmettere le circolari, direttive e gli atti di indirizzo pertinenti e illustrare le modalità con cui vengono corrisposte le indennità operative fondamentali e supplementari al personale assente per infermità dipendente da causa di servizio.
Trascinamento dell'indennità di impiego operativo
Devono essere chiarite le modalità generali di applicazione dell'art. 4 del d.P.R. n. 255/1999 e, con riferimento al ricorrente, se e da quando il beneficio sia stato attribuito in relazione a un diverso impiego e quando sia stato eventualmente esercitato il diritto di opzione.
Indennità di Aerosoccorso
Il Ministero deve accertare se il ricorrente sia in possesso del brevetto di aerosoccorritore, poiché la legge prevede modalità differenti di corresponsione dell'indennità: in assenza del brevetto, essa spetta limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione a operazioni ed esercitazioni.
Norme richiamate
art. 6 legge n. 78/1983
Disciplina l'indennità fondamentale di volo per gli equipaggi fissi di volo.
art. 9 legge n. 78/1983
Disciplina l'indennità supplementare di Aerosoccorso.
art. 13, comma 3, legge n. 78/1983
Prevede l'indennità supplementare di Pronto Intervento Aereo.
art. 17, comma 8, legge n. 78/1983
le indennità di cui agli artt. 3, 4, 7 e 14, nonché tutte quelle supplementari previste ai precedenti articoli
Prevede la sospensione delle indennità operative supplementari in caso di inattività; la questione riguarda l'estensione dell'eccezione introdotta per le assenze dovute a infermità dipendente da causa di servizio.
art. 17, comma 10, legge n. 78/1983
Richiama, per alcune indennità operative tra cui quella fondamentale di volo, le modalità di corresponsione previste dalla normativa previgente.
artt. 7 e 11 regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808
le indennità suddette sono conservate nei casi di inidoneità al volo per infermità e nei limiti previsti dagli artt. 7 e 8
Prevedono la conservazione dell'indennità di volo, entro i limiti temporali stabiliti, in caso di inidoneità al volo per infermità temporanee dipendenti da causa di servizio.
art. 9, comma 15, d.P.R. 16 aprile 2009, n. 52
Esclude l'applicazione dell'art. 17, comma 8, della legge n. 78/1983 nei confronti del personale assente per infermità dipendente da causa di servizio; la portata oggettiva dell'esclusione deve essere chiarita.
art. 4 d.P.R. 16 marzo 1999, n. 255
Disciplina il meccanismo di maggiorazione dell'indennità di impiego operativo di base, collegato al cambiamento della condizione d'impiego e volto a conservare un emolumento compensativo al militare destinato ad attività meno operative.
Massime di principio
- Quando una disposizione speciale rinvia, per la corresponsione di un'indennità operativa, a una disciplina previgente che tutela il militare divenuto temporaneamente inidoneo al volo per infermità dipendente da causa di servizio, l'Amministrazione deve confrontarsi specificamente con tale disciplina e non può fondare il diniego sul solo richiamo a norme riguardanti indennità diverse.
- L'eccezione alla sospensione delle indennità operative prevista per le assenze dovute a infermità dipendente da causa di servizio deve essere interpretata verificando l'esatto ambito oggettivo del rinvio normativo: se la disposizione richiama una categoria complessiva di indennità, non è sufficiente limitare l'eccezione alle sole voci espressamente nominate senza adeguata motivazione.
- Le circolari amministrative non sostituiscono l'interpretazione della fonte normativa, ma possono costituire elementi istruttori rilevanti; quando il loro contenuto appare includere nel regime di maggior favore anche tutte le indennità supplementari, l'Amministrazione deve spiegare puntualmente l'eventuale diversa prassi applicativa.
- Il beneficio del trascinamento dell'indennità di impiego operativo presuppone il cambiamento della condizione d'impiego e opera come emolumento compensativo per il passaggio a un'attività con minore connotazione operativa; la sua attribuzione richiede l'accertamento della decorrenza, della destinazione a diverso impiego e dell'eventuale esercizio del diritto di opzione.
- Quando una disciplina collega l'indennità di Aerosoccorso al possesso di uno specifico brevetto o, in mancanza, alla partecipazione effettiva a operazioni ed esercitazioni, il possesso del brevetto costituisce un fatto decisivo da accertare prima di definire la pretesa economica.
Indennità operative spettanti a un militare assente per causa di servizio
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un militare dell'Aeronautica Militare contro il Ministero della Difesa, avente a oggetto il diniego di corresponsione dell'indennità fondamentale per gli Equipaggi Fissi di Volo e delle indennità supplementari di Pronto Intervento Aereo e Aerosoccorso durante un periodo di assenza determinato da infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Fatti e provvedimenti impugnati
Il ricorrente, impiegato presso il Comando 85° Centro C/SAR, aveva riportato un trauma al ginocchio in occasione di una missione addestrativa di volo. L'infermità era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio e aveva determinato un periodo di licenza straordinaria e successiva aspettativa. L'Amministrazione aveva operato trattenute stipendiali per la ripetizione delle indennità ritenute indebitamente corrisposte durante il periodo di assenza.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 14 dicembre 2022 e gli atti dispositivi del 26 ottobre 2020, chiedendo l'annullamento degli stessi e l'accertamento del diritto alla corresponsione delle indennità previste dalla legge n. 78/1983.
Motivi del ricorso
Il primo motivo riguarda l'indennità fondamentale di volo prevista dall'art. 6 della legge n. 78/1983. Il ricorrente sostiene che l'art. 17, comma 10, della stessa legge richiami gli artt. 7 e 11 del regio decreto-legge n. 1302/1934, i quali prevedono la conservazione dell'indennità in caso di inidoneità temporanea al volo per infermità dipendente da causa di servizio, entro il limite temporale previsto dalla legge. Poiché il periodo di assenza sarebbe stato inferiore a un anno, il diniego sarebbe illegittimo.
Il secondo motivo riguarda le indennità supplementari di Pronto Intervento Aereo e Aerosoccorso. Il ricorrente interpreta l'art. 9, comma 15, del d.P.R. n. 52/2009 nel senso che l'eccezione alla sospensione prevista dall'art. 17, comma 8, della legge n. 78/1983 operi per tutte le indennità comprese nella disposizione, incluse quelle supplementari. Il Ministero sostiene invece che le indennità siano legate all'effettivo svolgimento dell'attività di volo e non siano dovute durante l'assenza, ritenendo sufficiente la corresponsione dell'indennità di impiego operativo di base e delle quote di trascinamento.
Valutazioni preliminari della Sezione
La Sezione ha ritenuto che la documentazione non consentisse la pronta definizione del ricorso. Con riferimento all'indennità fondamentale di volo, ha osservato che il Ministero non ha fornito elementi specifici contro il richiamo del ricorrente all'art. 17, comma 10, della legge n. 78/1983 e agli artt. 7 e 11 del regio decreto-legge n. 1302/1934. Il richiamo dell'Amministrazione all'art. 9 della legge n. 78/1983 è stato ritenuto non risolutivo, poiché tale disposizione riguarda le indennità supplementari e non quella fondamentale.
Quanto alle indennità supplementari, la Sezione ha rilevato che il nodo interpretativo consiste nello stabilire se l'art. 9, comma 15, del d.P.R. n. 52/2009 riguardi l'intero complesso delle indennità indicate dall'art. 17, comma 8, della legge n. 78/1983 oppure soltanto le voci espressamente elencate. La circolare della Direzione generale per il personale militare del 3 novembre 2009, richiamata dal Ministero, sembra tuttavia affermare che continuino a essere corrisposte, in caso di infermità dipendente da causa di servizio, anche tutte le indennità supplementari.
Incombenti istruttori
La Sezione ha ordinato al Ministero della Difesa di predisporre una relazione integrativa contenente:
- controdeduzioni articolate e puntuali su tutti i motivi di ricorso;
- elementi sulle modalità generali di corresponsione delle indennità operative fondamentali e supplementari al personale assente per infermità dipendente da causa di servizio;
- copia delle circolari, direttive e degli atti di indirizzo applicabili;
- chiarimenti sull'applicazione dell'art. 4 del d.P.R. n. 255/1999 in materia di trascinamento;
- indicazione della decorrenza dell'eventuale beneficio attribuito al ricorrente in relazione a un diverso impiego e dell'eventuale esercizio del diritto di opzione;
- accertamento del possesso del brevetto di aerosoccorritore, rilevante perché la legge prevede modalità differenti di corresponsione dell'indennità a seconda del possesso del brevetto e, in sua assenza, della partecipazione effettiva a operazioni ed esercitazioni.
Esito interlocutorio
Il parere non decide né l'accoglimento né il rigetto del ricorso. La Sezione ha sospeso l'espressione del parere, disposto gli incombenti istruttori e rinviato la prosecuzione della trattazione a una successiva adunanza. Ogni decisione sul merito delle pretese economiche del ricorrente resta riservata.
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