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Parere

Parere n. 676/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Seruso Spa, contro Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, avverso deliberazioni n. 20 e 21 in data 22 maggio 2023 di rigetto della domanda di integrazione salariale periodi 01-31 maggio 2022 e 01-30 giugno 2022;

Giustizia amministrativa202400264

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione delle deliberazioni del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali n. 20 e n. 21 del 22 maggio 2023, di rigetto delle domande di integrazione salariale per maggio e giugno 2022.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente, impresa operante nel trattamento e smaltimento dei rifiuti, ha impugnato il rigetto delle domande di accesso al Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, relative ai periodi 1-31 maggio 2022 e 1-30 giugno 2022. Il diniego è stato motivato dal superamento del limite massimo di tredici settimane di integrazione salariale in un biennio mobile previsto dall’art. 6, comma 5, del D.I. n. 103594/2019. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 30, comma 1-bis, del d.lgs. n. 148/2015, introdotto dalla legge n. 234/2021, sostenendo che la nuova disciplina fosse direttamente applicabile ai periodi decorrenti dal 1° gennaio 2022 e imponesse, per un’impresa con più di quindici dipendenti interessata da una riorganizzazione aziendale, il limite più ampio previsto dall’art. 22 del d.lgs. n. 148/2015. In subordine ha dedotto l’illegittimità dell’art. 6 del D.I. 21 luglio 2022 per contrasto con l’art. 30, comma 1-bis, del d.lgs. n. 148/2015. La questione centrale consiste nello stabilire se la novella legislativa abbia avuto efficacia diretta e immediata, prevalendo sulla disciplina regolamentare preesistente, oppure se la sua applicazione fosse subordinata all’adeguamento dei regolamenti dei singoli fondi, intervenuto per il Fondo del settore ambientale soltanto con il D.I. 29 settembre 2023.

Il parere

La Sezione ha respinto l’istanza ministeriale di riunione con l’Affare n. 988/2023, poiché non sussistono identità o connessione oggettive e tale affare è già stato definito con il parere n. 355 del 28 aprile 2025. Nel merito, ha ritenuto il ricorso non ancora maturo per la decisione, lasciando impregiudicate tutte le questioni di rito e di merito. Ha disposto un supplemento istruttorio nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da svolgere entro sessanta giorni, mediante una relazione documentata sui criteri applicati dai diversi fondi di solidarietà nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2022 all’adeguamento dei regolamenti, o comunque fino al 30 giugno 2023. La relazione dovrà chiarire, in particolare, i limiti di durata applicati, l’eventuale efficacia retroattiva riconosciuta dal FIS con il D.I. 21 luglio 2022 e il regime di tutela operante nel periodo transitorio, anche in relazione alla confluenza automatica nel FIS dal 1° luglio 2023. Prima della trasmissione alla Sezione, la relazione dovrà essere inviata alla ricorrente, che dovrà poter formulare controdeduzioni entro almeno venti giorni. In caso di ingiustificato mancato adempimento, la Sezione potrà decidere sulla base degli atti già acquisiti.

Osservazioni

Istanza di riunione

L’istanza di riunione con l’Affare n. 988/2023 non è accolta, poiché non risultano identità o connessione oggettive tra i ricorsi e l’altro affare è già stato definito con il parere n. 355 del 28 aprile 2025.

Art. 30, comma 1-bis, d.lgs. n. 148/2015 - Efficacia della novella

È necessario acquisire elementi istruttori per stabilire se la disciplina introdotta dalla legge n. 234/2021 abbia avuto efficacia diretta e immediata dal 1° gennaio 2022 oppure se la sua applicazione fosse subordinata all’adeguamento dei regolamenti dei singoli fondi.

Regime transitorio dei fondi di solidarietà

I Ministeri devono documentare i criteri adottati dai fondi di solidarietà bilaterali, alternativi e territoriali intersettoriali nella gestione delle domande relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e l’adeguamento dei regolamenti, o comunque fino al 30 giugno 2023.

Limiti di durata e trattamento applicato dal FIS

Deve essere chiarito quali limiti di durata siano stati applicati dai diversi fondi e se il FIS, con il D.I. 21 luglio 2022, abbia riconosciuto i termini più ampi con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2022.

Confluenza nel FIS dal 1° luglio 2023

Occorre chiarire quale tutela sia stata applicata nel periodo transitorio in caso di mancato adeguamento dei fondi entro il 30 giugno 2023: disciplina previgente del fondo, applicazione diretta dell’art. 30, comma 1-bis, del d.lgs. n. 148/2015 oppure accesso temporaneo al FIS.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 5, D.I. n. 103594/2019

    limite massimo di durata della prestazione di integrazione salariale fissato in tredici settimane in un biennio mobile

    È la disposizione regolamentare applicata dal Fondo per rigettare le domande della ricorrente; la sua compatibilità con l’art. 30, comma 1-bis, del d.lgs. n. 148/2015 costituisce il nucleo della controversia.

  • art. 30, comma 1-bis, d.lgs. n. 148/2015

    Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1. Entro il 30 giugno 2023, i fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma. In mancanza, i datori di lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° luglio 2023.

    La Sezione identifica nella norma il problema interpretativo decisivo: occorre stabilire se essa sia immediatamente applicabile dal 1° gennaio 2022 o se produca effetti soltanto dopo l’adeguamento dei regolamenti dei fondi già costituiti.

  • art. 22, d.lgs. n. 148/2015

    24 mesi in un quinquennio mobile

    È la disciplina invocata dalla ricorrente quale limite massimo applicabile alla riorganizzazione aziendale di un’impresa con più di quindici dipendenti.

  • artt. 26, 27 e 40, d.lgs. n. 148/2015

    Individuano, secondo il richiamo dell’art. 30, comma 1-bis, i fondi di solidarietà bilaterali, alternativi e territoriali intersettoriali interessati dall’obbligo di adeguamento.

  • art. 29, d.lgs. n. 148/2015

    È il Fondo di integrazione salariale nel quale confluiscono, ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti, i datori di lavoro appartenenti a fondi non adeguatisi entro il 30 giugno 2023, a decorrere dal 1° luglio 2023.

  • D.I. n. 103594 del 9 settembre 2019

    Ha istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, la cui disciplina previgente è stata applicata nei provvedimenti impugnati.

  • D.I. 21 luglio 2022

    Il suo eventuale riconoscimento retroattivo dei nuovi termini di durata da parte del FIS deve essere verificato mediante l’istruttoria richiesta.

  • D.I. 29 settembre 2023

    Ha adeguato il regolamento del Fondo del settore dei servizi ambientali, in data successiva ai periodi oggetto delle domande della ricorrente.

Massime di principio

  • Quando una disposizione legislativa impone ai fondi di solidarietà già costituiti di adeguare i propri regolamenti entro un termine, occorre verificare se la norma attribuisca direttamente agli interessati la prestazione prevista dalla legge oppure se l’efficacia concreta della nuova disciplina dipenda dall’adeguamento regolamentare.
  • La soluzione della questione sull’efficacia temporale di una novella legislativa incidente sui trattamenti di integrazione salariale richiede l’esame coordinato delle disposizioni legislative, dei regolamenti dei fondi e della prassi amministrativa concretamente seguita nel periodo transitorio.
  • In presenza di una controversia sulla disciplina applicata da una pluralità di fondi di solidarietà, l’amministrazione deve documentare i criteri adottati dai diversi fondi, inclusi i limiti di durata dei trattamenti e l’eventuale applicazione retroattiva di disposizioni più favorevoli.
  • L’istruttoria disposta nel ricorso straordinario può essere finalizzata a ricostruire il regime di tutela effettivamente applicato nel periodo transitorio, anche mediante l’acquisizione di atti applicativi e prassi amministrative e il contraddittorio preventivo con la parte ricorrente.

Impugnazione dei dinieghi di integrazione salariale

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da Seruso S.p.a. contro le deliberazioni n. 20 e n. 21 del 22 maggio 2023 del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Le deliberazioni hanno rigettato le domande di integrazione salariale relative, rispettivamente, ai periodi 1-31 maggio 2022 e 1-30 giugno 2022.

La società opera nel trattamento e smaltimento dei rifiuti, non possiede i requisiti per accedere alla CIGO e alla CIGS e ha versato i contributi al Fondo di integrazione salariale e, dal 7 febbraio 2021, al Fondo di solidarietà bilaterale istituito con il D.I. n. 103594 del 9 settembre 2019.

Vicenda amministrativa

A seguito di una ristrutturazione aziendale, la società aveva già presentato una domanda relativa al periodo 3 gennaio-30 aprile 2022, parzialmente accolta dall’INPS con deliberazione n. 2/2023 del 13 marzo 2023. Tale deliberazione è stata impugnata con un distinto ricorso straordinario, identificato come Affare n. 988/2023.

Le successive domande del 5 maggio e del 1° giugno 2022 sono state rigettate con le deliberazioni impugnate, sul presupposto del superamento del limite massimo di tredici settimane di trattamento in un biennio mobile previsto dall’art. 6, comma 5, del D.I. n. 103594/2019.

Motivi del ricorso

La società ha dedotto, in primo luogo, il contrasto tra l’art. 6, comma 5, del D.I. n. 103594/2019 e l’art. 30, comma 1-bis, del d.lgs. n. 148/2015, introdotto dalla legge n. 234/2021. Secondo la ricorrente, la nuova disciplina doveva applicarsi direttamente ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022.

Poiché l’impresa aveva più di quindici dipendenti e la causale riguardava una riorganizzazione aziendale, il limite applicabile avrebbe dovuto essere quello previsto dall’art. 22 del d.lgs. n. 148/2015, pari a 24 mesi in un quinquennio mobile. La società ha interpretato l’obbligo di adeguamento dei fondi come un obbligo di conformazione organizzativa, finanziaria e statutaria, non come una condizione per l’applicazione della nuova tutela.

In via subordinata, ha contestato la legittimità dell’art. 6 del D.I. 21 luglio 2022 per violazione dell’art. 30, comma 1-bis, del d.lgs. n. 148/2015.

Istanza di riunione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva chiesto la riunione del ricorso con l’Affare n. 988/2023. La Sezione ha respinto la richiesta, rilevando sia l’assenza di identità e connessione oggettive sia il fatto che l’altro affare era già stato definito con il parere n. 355 del 28 aprile 2025.

Questione interpretativa centrale

La questione decisiva riguarda l’efficacia temporale dell’art. 30, comma 1-bis, del d.lgs. n. 148/2015. La disposizione stabilisce che, per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli artt. 26, 27 e 40 devono assicurare prestazioni e durate almeno pari a quelle previste dalla disciplina delle integrazioni salariali e devono adeguarsi entro il 30 giugno 2023. In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro confluiscono nel FIS dal 1° luglio 2023.

La ricorrente sostiene che la norma fosse immediatamente applicabile, con prevalenza sulla disciplina regolamentare preesistente. L’INPS e il Ministero sostengono invece che l’applicazione della disciplina più favorevole fosse subordinata all’adeguamento del regolamento del fondo, intervenuto per il settore ambientale soltanto con il D.I. 29 settembre 2023, quindi dopo i periodi oggetto delle domande.

Supplemento istruttorio

La Sezione ha ritenuto il ricorso non ancora maturo per la decisione e ha disposto un supplemento istruttorio nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Le amministrazioni devono trasmettere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere, una relazione documentata che:

  • ricostruisca i criteri adottati dai fondi di solidarietà bilaterali, alternativi e territoriali intersettoriali nella gestione delle domande relative al periodo dal 1° gennaio 2022 all’adeguamento dei regolamenti, o comunque fino al 30 giugno 2023;
  • illustri il comportamento tenuto dai fondi preesistenti e da quelli istituiti successivamente, con particolare riguardo ai limiti di durata applicati;
  • chiarisca se il FIS abbia riconosciuto, con il D.I. 21 luglio 2022, i nuovi termini di durata con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2022;
  • individui il regime applicato nel periodo transitorio in caso di mancato adeguamento dei fondi entro il 30 giugno 2023;
  • specifichi se sia stata applicata la disciplina previgente, la disciplina direttamente desumibile dall’art. 30, comma 1-bis, oppure un meccanismo temporaneo di accesso al FIS.

La relazione dovrà essere previamente trasmessa alla ricorrente, che potrà formulare controdeduzioni entro un termine non inferiore a venti giorni. In caso di ingiustificata omissione, la Sezione si riserva di decidere sulla base della documentazione già presente.

Conclusioni

Il parere ha natura interlocutoria. La Sezione ha disposto gli incombenti istruttori senza pronunciarsi definitivamente né sulle questioni di rito né sulla fondatezza dei motivi di ricorso e ha rinviato la trattazione a una successiva adunanza.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentale

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