Cassazione Penale, Sentenza n. 18969/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale e l'imputato Pitotti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato la condanna del Pitotti a 1 mese di reclusione per il reato previsto dall'art. 610 c.p., con assorbimento del reato previsto dall'art. 612, comma 2 c.p. Il Procuratore generale denunciava l'inosservanza e la errata applicazione della normativa processuale per la mancata dichiarazione, da parte del giudice di merito, dell'estinzione del reato per prescrizione (il fatto risale al 20/11/2012). L'imputato deduceva la nullità della motivazione per contraddittorietà e l'errata applicazione della legge penale in relazione alla prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo del Procuratore generale (e, per le medesime ragioni, anche il motivo dell'imputato) rilevando che il reato commesso il 20/11/2012 si era prescritto in data 20/05/2020 ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p., ossia prima della sentenza di appello del 30/09/2025. Richiamando le Sezioni Unite n. 12602/2015, la Corte ha affermato l'obbligo del giudice di merito di dichiarare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
Articolo che disciplina il reato contestato all'imputato; la Corte ha ritenuto che il fatto ascritto a titolo di art. 610 si sia prescritto alla data indicata.
art. 612 comma 2 cod. pen.
Norma del reato assorbito nella contestazione principale (indicata come capo a); la Corte ha ritenuto il reato assorbito nell'art. 610 e non decisivo rispetto alla questione della prescrizione.
artt. 157 e 161 cod. pen.
Norme sulla prescrizione: dalla applicazione dei criteri e dei termini risultava che la prescrizione del reato commesso il 20/11/2012 era intervenuta il 20/05/2020, quindi anteriormente alla sentenza di appello.
Norma che contiene i motivi di ricorso per cassazione invocata dal Procuratore generale quale parametro di inosservanza/erronea applicazione da parte del giudice di merito nella mancata dichiarazione della prescrizione.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo del ricorrente imputato per dedurre nullità della motivazione e errata applicazione della legge penale in relazione alla prescrizione.
Norma che impone l'obbligo del giudice di indicare immediatamente cause di estinzione della punibilità; richiamata dalla Corte per sostenere l'obbligo del giudice di merito di dichiarare l'estinzione per prescrizione d'ufficio.
Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci, Rv. 266818)
Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818
Giurisprudenza di legittimità che ammette il ricorso per Cassazione fondato sulla intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata; stabilisce l'obbligo del giudice di merito di dichiarare d'ufficio le cause di non punibilità rilevabili e comporta, nel caso, l'annullamento senza rinvio.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è intervenuta prima della pronuncia impugnata, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza di merito perché il reato è estinto.
- Il giudice di merito ha l'obbligo di dichiarare d'ufficio l'estinzione della punibilità per prescrizione quando questa risulti intervenuta, anche in assenza di eccezione di parte (art. 129 c.p.p. e giurisprudenza delle Sezioni Unite).
- In sede di calcolo della prescrizione è essenziale fissare correttamente la data del fatto e applicare gli artt. 157 e 161 c.p.; errori in tale calcolo possono determinare l'annullamento della sentenza.
- Il ricorso per cassazione può sollevare, anche con unico motivo, la questione dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e non dichiarata dal giudice di merito.
- Quando più ricorrenti (p.es. Procuratore generale e imputato) propongono motivi convergenti relativi alla prescrizione, la Cassazione può accogliere i motivi e dichiarare estinto il reato, con annullamento senza rinvio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18911/2026 del 26/05/2026
- Sentenza penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18912/2026 del 26/05/2026
- Sentenza penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18913/2026 del 26/05/2026
- Sentenza penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18915/2026 del 26/05/2026
- Sentenza penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18916/2026 del 26/05/2026
- Sentenza penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18917/2026 del 26/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →