Cassazione Penale, Ordinanza n. 06131/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento di merito resta quindi fermo, con conferma sostanziale della responsabilità per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 5 luglio 2024. Dal testo emerge che il ricorso riproponeva questioni già esaminate dal giudice di merito e censurava, in sostanza, la valutazione dell'elemento soggettivo del reato di resistenza a pubblico ufficiale. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso perché la Corte territoriale aveva già fornito adeguata motivazione sul dolo, desumendolo dai caratteri della condotta, consistita in spintoni e minacce idoneamente rivolti a contrastare l'azione dei pubblici ufficiali.
Norme richiamate
L'elemento soggettivo del reato è stato ritenuto integrato sulla base della condotta materiale dell'agente, costituita da spintoni e minacce idonei a ostacolare l'azione dei pubblici ufficiali.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già decise in modo logicamente e adeguatamente motivato dal giudice di merito, senza introdurre censure effettivamente nuove o specifiche.
- Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, il dolo può essere desunto dalle modalità concrete della condotta, se queste rivelano la volontà di contrastare l'azione dei pubblici ufficiali mediante spintoni, minacce o altre forme di opposizione.
- Quando il giudice di merito motiva in modo congruo sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, la censura di legittimità non può risolversi in una mera contrapposizione valutativa ai fatti accertati.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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