Cassazione Civile, Ordinanza n. 23130/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento notificata nel 2017, fondata su plurime cartelle per tassa rifiuti, bollo auto, IRAP e IRPEF, deducendo la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti e per prescrizione. In primo grado il ricorso era stato rigettato perché ritenuta provata la notifica delle cartelle e interrotto il termine di prescrizione dall'istanza di rateizzazione; in appello la CTR aveva rigettato il gravame affermando che i motivi erano generici, già svolti in altri giudizi e non pertinenti al thema decidendum. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato, con due motivi, rispettivamente: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo d'appello relativo all'estinzione dei ruoli per decorso di 220 giorni dall'istanza ex art. 1, comma 538, lett. a), L. 228/2012; omessa valutazione di un fatto decisivo ex art. 115 c.p.c. per non avere la CTR considerato le prove sulla pretesa estinzione delle cartelle e per non aver esplicitato il percorso motivazionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi di cassazione non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'affermazione di genericità dei motivi d'appello e sulla loro non pertinenza al thema decidendum. La Corte ha quindi osservato che il ricorrente, invece di censurare tale autonoma ragione di decisione, aveva insistito su omessa pronuncia e omessa valutazione di prove relative all'estinzione dei ruoli/cartelle. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato come parametro della censura di omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che la doglianza non colpisse la ratio decidendi della sentenza d'appello.
richiamato come parametro della censura di omessa valutazione di un fatto decisivo; la Corte ha reputato il motivo non pertinente alla ragione decisoria effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
indicato come vizio processuale dedotto nel primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
indicato come vizio motivazionale dedotto nel secondo motivo.
art. 1, comma 538, lett. a), L. 228/2012
richiamato dal ricorrente quale base dell'asserita estinzione dei ruoli dopo 220 giorni dalla presentazione dell'istanza.
artt. 21 e 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636
richiamati dalla Corte per ribadire il principio di specificità dei motivi di gravame nel contenzioso tributario.
art. 19 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636
richiamato per escluderne l'applicazione in fase di impugnazione, trattandosi di norma che consentiva l'integrazione dei motivi solo nel primo grado e solo se espressamente richiamata.
menzionato per la proposta del relatore e la regolare costituzione del contraddittorio.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo ulteriore dovuto, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata, ma investe profili diversi o non decisivi rispetto alla reale base della decisione.
- Nel contenzioso tributario l'atto di appello deve contenere specifiche ragioni di critica alla sentenza impugnata: un mero rinvio generico alle difese svolte nei gradi precedenti rende l'impugnazione inammissibile.
- La deduzione di omessa pronuncia o di omesso esame di fatti decisivi è inefficace quando la sentenza impugnata poggia su una preclusione processuale o su una diversa ragione autonoma non adeguatamente censurata.
- Le norme che consentono l'integrazione dei motivi nel primo grado del contenzioso tributario non sono automaticamente estensibili alla fase di impugnazione in assenza di espresso richiamo.
- La specificità dei motivi di gravame è requisito essenziale di ammissibilità e la sua mancanza è rilevabile anche d'ufficio.
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